Calcolo dei reddito esteri e scomputo delle perdite

Il reddito complessivo delle società estere è determinato dalla controllante sulla base dei rispettivi bilanci revisionati applicando, in quanto compatibili con la disciplina del consolidato mondiale, le norme previste per il reddito d’impresa italiano e con le rettifiche di seguito previste:

  1. E’ consentita nell’esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi di reddito non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
  2. I valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore all’avvio del consolidato sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione di criteri contabili costanti, salvo quanto qui di seguito previsto:
    1. I fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio analoghi a quelli previsti dal TUIR si considerano riconosciuti fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto;
    2. Se non è previsto un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili, a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
    3. I fondi per rischi e oneri non previsti dal TUIR non sono deducibili;
    4. Il valore delle rimanenze finali di beni che producono ricavi si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale;
    5. Si escludono dal reddito imponibile gli utili e le perdite di cambio relativi a finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi stipulati tra le società consolidate se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio;
    6. I redditi rideterminati come sopra indicato concorrono a formare l’imponibile consolidato secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della società non residente;
    7. Non si applicano le norme degli artt.95 (indeducibilità delle spese per strutture ricettive, limiti giornalieri per trasferte di dipendenti e amministratori, deducibilità per cassa dei compensi erogati agli amministratori), 98 (thin capitalization), 99 (deducibilità per cassa delle imposte diverse da quelle sul reddito), 100 (deducibilità, entro limiti prestabiliti, degli oneri di utilità sociale), 102 (limite del 5 per cento per le manutenzioni e deduzione al 50% delle spese per telefonini), 108, co.2, secondo periodo (deducibilità limitata delle spese di rappresentanza) e 164 (limite alla deducibilità delle spese delle autovetture e altri mezzi di trasporto);
    8. Relativamente al reddito imponibile delle controllate estere, non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono, salvo che la normativa del paese in cui ha sede la partecipata non accordi analoga deduzione. In tale ipotesi l’importo deducibile è il minore tra quello previsto dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi pre­cedenti quello dell’esercizio dell’opzione.