Le partecipazioni

PARTECIPAZIONI

Lo scopo d’investimento in partecipazioni è un ritorno diretto (i dividendi) ed indiretto (influenza nella gestione), al titolare della partecipazione sono riconosciuti i diritti delle azioni. Nel caso di acquisto di partecipazioni devono essere iscritte in contabilità al costo comprendente gli oneri accessori. Può essere chiesto al titolare della partecipazione un versamento per aumento del capitale per avvalersi del diritto di opzione. Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale della partecipata non bisogna fare alcuna registrazione. Possono essere richiesti versamenti per copertura perdite della partecipata
che corrisponderanno per la partecipante ad un aumento del costo delle azioni acquistate (aumentando il valore iscritto in bilancio).

 

CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli investimenti nelle partecipazioni si classificano per la natura di investimenti durevoli o speculativi a breve termine. Il codice civile fa una presunzione (ex articolo 2424, comma 2 suscettibile di prova contraria) e considera un’immobilizzazione durevole se corrisponde al 10% del capitale sociale di una quotata in borsa (o 20% di una non quotata). [Articolo 2359, comma 3].
In base a questa classificazione le partecipazioni si distinguono in: circolante (se a scopo
speculativo) e immobilizzazioni. Inoltre le partecipazioni possono riguardare: imprese controllate (influenza dominante), collegate (in cui l’influenza non è dominante ma solo notevole, che si presume non meno del 20% dei voti nell’assemblea ordinarie se non quotata e 10% se quotata), controllanti e altre imprese.

 

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Se le partecipazioni sono circolanti la valutazione al 31/12 avviene mediante il minore tra costo iscritto al momento dell’acquisto e valore di mercato al 31/12, come per le rimanenze di materie.

Le partecipazioni immobilizzate hanno valutazione diversa a seconda che siano in imprese controllate – collegate, o altre partecipazioni immobilizzate: nel primo caso la valutazione può essere al costo (criterio non accolto dai principi OIC) oppure col metodo del patrimonio netto (OIC 21), per le seconde la valutazione è al costo.
La valutazione al costo prevede che partecipazione sia iscritta al costo d’acquisto salvo svalutazioni per perdite durevoli, invece la valutazione col metodo del patrimonio netto prevede che sia iscritto in contabilità la parte del valore del patrimonio netto della società partecipata (se alfa partecipa al 60% in beta e il patrimonio netto di beta è 1.000 alfa dovrà iscrivere 600).

Tuttavia vi sono alcune particolarità del metodo del patrimonio netto: al momento dell’acquisto infatti il costo che viene pagato per la partecipazione può essere superiore al valore del patrimonio netto (acquisto la partecipazione in beta a 700), la differenza è giustificata dal fatto che può essere compreso nel costo un avviamento e dal fatto che spesso le immobilizzazioni nella partecipata sono iscritte a valori molto minori rispetto a quello di mercato. Talvolta invece il prezzo maggiore pagato rappresenta una
perdita per cattivo affare, dovrà essere eseguita immediatamente la partecipazione riaccostandola al reale valore del patrimonio netto.

Nella fase di trattamento del risultato economico della partecipata‖ la partecipazione andrà rivalutata per la percentuale dell’utile di competenza e momentaneamente dovrà essere costituita una riserva poiché l’utile derivante da questa rivalutazione non è stato ancora realizzato. Al momento della distribuzione dell’utile oltre alla registrazione del dividendo percepito andrà svalutata la partecipazione per l’entità del dividendo e ridotta la riserva per la stessa entità.

Invece in caso di perdita della partecipata andrà effettuata una svalutazione corrispondente alla percentuale di competenza dell’entità della perdita.

A controbilanciare il fatto che al momento dell’acquisto la partecipazione è stata iscritta ad un valore superiore rispetto a quello del patrimonio netto (per avviamento), mediante procedure extra – contabili, l’utile/perdita di esercizio della partecipata andrà rettificato considerando un ammortamento di quel maggior valore.
La valutazione delle azioni proprie è soggetta alle stesse regole generali delle partecipazioni (circolanti al minore fra costo e valore di mercato, immobilizzate valutazione al costo salvo svalutazioni per perdite durevoli), sarà però opportuno ogni volta che si opera una rivalutazione/svalutazione adeguare nelle stesso modo la relativa riserva per le azioni proprie in portafoglio convertendola in riserva disponibile.