Le immobilizzazioni materiali
Il contenuto della classe B.II dell’attivo patrimoniale è:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
- Altri beni
- Immobilizzazioni in corso e acconti
Con il segno meno a diretta rettifica di tali conti devono essere collocati i fondi ammortamento e se esistono i fondi svalutazione.
Le immobilizzazioni materiali:
- Hanno destinazione ad uso durevole
- Hanno utilità pluriennale
- Sono soggette ad ammortamento quale processo di ripartizione del costo d’acquisto per attribuire all’esercizio in corso la quota esprimente l’utilizzo di tali beni
- La modalità di realizzo è indiretta.
Sugli aspetti di classificazione il documento numero 16 stabilisce che le immobilizzazioni materiali sono tali considerando la destinazione dei beni e non la loro natura.
Per cui ad esempio un immobile destinato alla rivendita e prima inserito in bilancio tra le immobilizzazioni materiali deve essere incluso nel capitale circolante con conseguente cambiamento dei criteri di valutazione. In merito il documento precisa che:
- Il cambiamento della destinazione deve risultare da un apposita delibera del consiglio di amministrazione;
- La plusvalenza o minusvalenza derivante dalla sua alienazione deve considerarsi un componente straordinario di reddito;
- In Nota Integrativa devono essere esposte:
- Le ragioni di tale spostamento
- Il nuovo criterio di valutazione utilizzato
- L’impatto del cambiamento sul risultato economico.
Nel Conto Economico le voci relative alle immobilizzazioni sono:
- Gli ammortamenti inclusi nelle voci B.10.b dello schema civilistico;
- Le svalutazioni derivanti da perdite durevoli;
- Le capitalizzazioni nel caso di eventuali costruzioni interne,da includersi nei ricavi alla voce A.4;
- Le plusvalenze o minusvalenze da alienazione, da iscriversi nel Conto Economico nella voce A.5 oppure B.14 se congiuntamente si verifica che:
- I beni ceduti appartengono alla gestione caratteristica;
- Hanno originato plusvalenze o minusvalenze non significative;
- L’alienazione rientra nel normale processo di rinnovo fisiologico delle dotazioni strumentali in tutti gli altri casi le plus(minus)valenze devono riepilogarsi nell’area straordinaria.
La problematica dei beni in leasing
Una questione complicata nel nostro Paese riguarda la liceità dell’iscrizione nello Stato Patrimoniale dei beni acquisiti in leasing. La tematica è stata affrontata dal documento numero 16 dei principi contabili dell’OIC, il quale ritiene che il passaggio a titolo di proprietà sia elemento necessario per l’inclusione di un bene tra le immobilizzazioni materiali. Tale norma sembra quindi vietare l’iscrizione nello Stato Patrimoniale dei beni in leasing. Va per altro detto come lo stesso principio dell’OIC abbia sempre ricordato che sul tema dei beni in leasing sarebbe stato necessario un principio specifico, in quanto l’aspetto giuridico formale dell’operazione è ben diverso dalla sostanza della stessa. Perché:
- L’uso;
- La controllabilità della risorsa;
- Il suo sfruttamento a fini economici;
- Il conseguente passaggio dei rischi;
fanno capo al locatario e non al locatore che funge solo da finanziatore dell’operazione. Se poi si prevede anche che verrà esercitato il riscatto,si può ragionevolmente pensare che sia più rispondente alla realtà economica iscrivere il bene nello Stato Patrimoniale del locatario. Quindi sarebbe veritiero e corretto contabilizzare i beni ricevuti in leasing secondo il metodo finanziario in base al quale:
- Il bene in leasing viene iscritto nello Stato patrimoniale dell’imprese locataria;
- A fronte di un debito di finanziamento verso la società di leasing;
- Il pagamento dei canoni verrebbe contabilizzato come rimborso per le quote di tale debito
- E il bene verrebbe regolarmente ammortizzato.
Però nel bilancio civilistico fin’ora tutte le aziende hanno applicato il metodo patrimoniale, ossia il criterio secondo il quale:
- Il bene il leasing rimane iscritto nello Stato Patrimoniale della società di leasing;
- Ed il locatario regista solamente i canoni periodici nel suo Conto Economico.
Nonostante con la riforma del 2003 non sia stata approvata la possibilità di iscrivere i beni in leasing nello Stato Patrimoniale del locatario tra le immobilizzazioni in Nota integrativa è obbligatorio specificare un prospetto dal quale risultino tutte le informazioni necessarie per consentire a un analista esterno una rielaborazione atta a contabilizzare i beni secondo il criterio finanziario.