I crediti
I crediti rappresentano il diritto a ricevere una determinata somma di denaro ad una determinata scadenza. Nello stato patrimoniale i crediti sono inclusi sia nell’attivo circolante, sia nelle immobilizzazioni. Tra le immobilizzazioni (classe B.III) la voce concernete i crediti distingue al suo interno:
- Crediti verso imprese collegate
- Crediti verso imprese controllate -crediti verso imprese controllanti
- Crediti verso altri
Nel circolante (classe C.II) ci sono:
- 1 – Crediti verso clienti
- 2 – Crediti verso imprese controllate
- 3 – Crediti verso imprese collegate
- 4 – Crediti verso imprese controllanti
- 4bis – Crediti tributari
- 4ter – Imposte anticipate
- 5 – Crediti verso terzi
Il codice sostiene che
- I crediti di finanziamento trovano collocazione tra le immobilizzazioni
- Mentre i crediti commerciali devono essere iscritti nell’attivo circolante
- La voce crediti verso altri:
- dei crediti immobilizzati comprende crediti di finanziamento verso le imprese non consociate (ossia delle società controllate,collegate controllanti e quelle sottoposte al controllo delle stesse controllanti)
- dell’attivo circolante include crediti scaturenti da vari motivi (incasso dividendi, crediti verso l’erario, crediti verso dipendenti, verso istituti previdenziali eccetera).
- In base all’origine del credito cambia anche il momento nel quale iscrivere il credito,come affermato dal documento numero 15 dell’OIC, dedicato ai crediti:
- i crediti derivanti dai ricavi di vendita sono iscrivibili se sono maturati i ricavi stessi, cioè quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto:
- per le vendite dei beni mobili tale scambio si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, fatto coincidere per semplicità con il momento di spedizione del bene
- per le vendite di immobili il momento rilevante è la stipula del contratto di compravendita (i crediti relativi ai servizi sono iscritti in contabilità quando la prestazione è stata effettuata
- i crediti diversi da quelli di natura commerciale sono da rilevare quando sorge giuridicamente l’obbligazione dei terzi verso la controparte.
- i crediti derivanti dai ricavi di vendita sono iscrivibili se sono maturati i ricavi stessi, cioè quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto:
I fondi accoglienti le svalutazioni dei crediti per inesigibilità, resi sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica nelle corrispondenti voci dell’attivo. Se il credito non esiste più in bilancio o se la rettifica comporta il pagamento di somme i fondi i questione devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B. Il documento numero 15 impone di non compensare crediti e debiti verso uno stesso soggetto a meno che non sia consentito giuridicamente.