Rendiconto finanziario

Il codice civile non obbliga gli amministratori alla redazione del rendiconto finanziario, ma in deroga all’articolo 2423 3°comma ”si devono fornire tutte le informazioni complementari a quelle richieste dalla legge per consentire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta”, il prospetto dei flussi finanziari è un documento necessario per la comprensione della dinamica finanziaria della società.

Il documento numero 12 dell’OIC attribuisce al prospetto del rendiconto diverse finalità che possono essere sintetizzate nella rappresentazione dell’attività di finanziamento e di investimento compiute durante l’esercizio.

La mancanza del rendiconto (pur non essendo obbligatorio per legge) è “scusabile”secondo il documento numero 12  solo in aziende di ridotte dimensioni.

In relazione al concetto di risorsa finanziaria esistono diversi tipi di rendiconto finanziario.

Il documento numero 12 considera 2 significati di risorsa finanziaria: le disponibilità liquide e il capitale circolante netto.

Si generano così due tipologie di rendiconto finanziario la cui scelta, secondo il documento numero 12, deve essere fatta in relazione all’attività aziendale.

Il rendiconto finanziario deve essere articolato in tre zone che permettono di evidenziare flussi di cassa di specifiche aree gestionali:

  1. Il flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale o operativa;
  2. Il flusso derivante dalle operazioni di investimento e disinvestimento relative alle immobilizzazioni;
  3. Il flusso derivante dai movimenti di denaro causati dalle operazioni di finanziamento sia a titolo di mezzi propri che come prestiti ottenuti.