Evoluzione del sistema contabile e di bilancio

Ora come ora se vado dentro l’università di Genova o al Gaslini allora trovo un sistema contabile e di bilancio che sinteticamente è riconducibile a quello che ci ha detto adesso e tutto nasce da una legge di tanti anni fa.

Questa legge aveva il potere di fare sì che tutte le AP avessero lo stesso sistema contabile e di bilancio (modello burocratico – formale), questa legge aveva cercato di uniformare tutti i modelli di bilancio delle AP e questa legge aveva avuto applicazioni a livello locale (regioni, province, comuni) e anche a livello delle altre AP.

Con queste tre leggi il sistema contabile era tutto a posto e regolamentato. Erano molto simili.

Poi arrivano gli anni 90 quindi NPM che dice alla AP che non può andare avanti con un patrimonio che vede solo dal punto di vista materiale e non consideri i beni immateriali, con un sistema contabile che rileva solo entrate e spese perché vede la AP come unità di consumo e quindi deve redistribuire e dare posti di lavoro, ma noi dobbiamo erogare servizi e dobbiamo vedere quanto spendi per erogare, quanti servizi erogano, la qualità dei servizi.

La prima legge che modifica è la legge n.142/90 introducendo nel sistema contabile il fatto che non ci possono essere solo entrate e uscite e quindi questa legge di contabilità è la prima che parla di efficacia, efficienza nelle AP erano concetti nuovi prima bastava che spendessimo.

Da allora ci mettono 5 anni per fare decreti attuativi e si è tradotto in un sistema contabile che può valutare l’economicità della gestione (valore della produzione – costo della produzione e quindi viene introdotto lo stato patrimoniale e il conto economico civilistici e l’evoluzione è forte e lo sforzo fatto è tanto.

Allora hanno tenuto il sistema di contabilità pubblica ma hanno detto che queste operazioni che generano movimenti nel denaro, crediti e debiti allora se hanno aspetto economico rilevo anche l’aspetto economico, ma durante l’anno non faccio scritture solo economiche, sarà al 31/12 che farò le scritture integrative o scritture di assestamento.

Alla fine dell’anno faccio solo scritture integrative, le spese in c/capitale non le considero, le c/esercizio semmai le rettifico con i ratei e risconti e faccio prospetto di conciliazione che mi permette di passare da entrate e uscite a costi e ricavi dell’esercizio.

Quindi non è cambiato niente: rilevano entrate e spese e poi a fine anno hanno un modellino con cui il legislatore ha detto che tutte quelle entrate sono ricavi e per le spese dice che quelle in c/capitale non le considero mentre quelle in c/esercizio le metto.

Comunque il sistema di contabilità funziona come quello burocratico – formale registro le entrate e le spese che mi ha approvato il politico. Questo sistema è applicato a livello locale.

Nelle altre AP invece il grosso sconvolgimento c’è nella sanità, il grosso debito italiano nasceva dal fatto che la sanità era gratuita, questo provocava un enorme dispendio e gli ospedali erano diventati enormi.

Col decreto del 92 nella sanità c’è stata la vera aziendalizzazione della AP. Nella sanità con diversi interventi il sistema contabile funziona come quello delle imprese. Se prendiamo un bilancio troveremo delle voci diverse, però il concetto è quello. Nelle altre AP c’è un po’ negli enti locali e invece nello stato e nelle regioni funziona con burocratico – formale.

C’è una legge del 2009 che dice che aziende che non sono sanità e non sono enti locali allora con questa legge questi dovrebbero introdurre accanto alla contabilità anche la contabilità economico – patrimoniale.

Dice che tutte le AP esclusi enti locali e sanità dovranno attivare un sistema contabile oltre a quello solito anche un sistema di contabilità come quello delle imprese che chiameremo contabilità economico- patrimoniale. Per la sanità esiste solo quello aziendalistico e questo fatto crea problemi di consolidamento dei conti pubblici.

Strumenti per mantenere controllo/influenza dello Stato o dell’EELL sulle società privatizzate

Limiti al possesso azionario: quando vogliono privatizzare e mantenere il controllo mette limiti al possesso azionario ovvero quando si opera una dismissione si stabilisce che i soggetti che andranno ad acquistare queste azioni non possano acquistarne più di una certa quantità.

Possono fare patti di sindacato per costituire un corpo centrale di controllo ma è comunque difficile. È un limite forte alla formazione di un gruppo di comando alternativo a quello originario.

Golden share o poteri speciali: Golden share significa azione d’oro quindi presuppone che lo stato o EELL mantenga una quota anche minima di capitale sociale per poter esercitare i poteri connessi a questo possesso azionario.

Poteri speciali: clausole che vengono inserite nello statuto quindi possono esistere anche in mancanza di un possesso azionario. Quindi c’è questa differenza di significato.