Imposte dell’esercizio

Le società in nome collettivo sono assoggettate:

  1. All’Irpef in capo alla società stessa;
  2. All’Irpef in capo a ciascun socio per gli utili di sua competenza.

L’Irap, dal punto di vista civilistico, rappresenta un costo di competenza dell’esercizio, da rilevare in sede di scritture di assestamento, al fine di poter determinare il risultato economico al netto dell’imposta predetta.

L’Irpef è direttamente a carico dei soci e colpisce i loro redditi in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e a prescindere dall’effettiva percezione, cioè indipendentemente dal fatto che una parte di essi sia accantonata a riserva [art.5, co.1 TUIR].

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta [art.5, co.2 TUIR].

Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono eguali.

L’imputazione del reddito va fatta ai soci che risultano tali alla chiusura dell’esercizio per cui, qualora un socio sia deceduto o abbia ceduto la propria quota, il reddito deve essere imputato rispettivamente agli eredi o al socio acquirente.

Utili distribuiti a soggetti Ires da società di persone

Valgono le norme sopra indicate (art.5, co.1 e 2, TUIR).

Perdite delle società in nome collettivo

Le perdite delle società in nome collettivo si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall’art.5 TUIR.

Le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’importo che trova capienza in essi.