Il sistema delle previsioni

Il bilancio autorizzativo nell’azienda composta pubblica si modula su due diversi livelli di previsioni:

  • Le previsioni di competenza e quelle di cassa;
  • Le previsioni annuali e quelle pluriennali.

Le previsioni di competenza hanno per oggetto le entrate da accertare e le uscite da impegnare nel corso del periodo di riferimento. Tale sistema è pienamente coerente con la funzione autorizzativa e di controllo giuridico contabile preventivo sull’attività di gestione, infatti i valori di competenza hanno il significato di autorizzazione e di vincolo giuridico imposto dall’organo politico all’organo amministrativo nell’impegnare le spese e nell’accertare le entrate.

Il principio della competenza presenta dei punti di forza e dei punti di debolezza.

Punti di forza:

  • Impedisce di effettuare impegni e accertamenti non autorizzati;
  • Individua in modo preciso l’esercizio e di conseguenza le operazioni di competenza dello stesso.

Punti di debolezza:

  • La gestione di competenza genera i residui attivi e passivi, con la conseguente necessità di rilevare sistematicamente e separatamente anche questi;
  • Non permette di valutare gli investimenti del periodo in quanto spesso gli stanziamenti per investimenti vengono impiegati in periodi successivi;
  • Obbliga a prevedere la complessiva copertura finanziaria anche di spese che saranno impiegate nell’esercizio solo parzialmente;
  • Potrebbe favorire comportamenti scorretti relativi a previsioni artefatte (previsioni sottostimate di spese comunque non contraibili con il presupposto di ottenere a posteriori ulteriori stanziamenti, senza contrarre a priori le ulteriori possibilità di spesa).

Le previsioni di competenza sono rilevate all’interno del bilancio di competenza.

Le previsioni di cassa hanno per oggetto gli importi che nel corso del periodo di riferimento si prevede di incassare e di pagare. Possono riguardare quindi sia impegni e accertamenti del periodo di riferimento che quelli di periodo precedenti.

Così come le previsioni di competenza anche quelle di cassa costituiscono il limite massimo degli importi che nel corso del periodo di riferimento possono pagati.

Le previsioni di cassa sono rilevate all’interno del bilancio di cassa [1]. Nelle previsioni di cassa deve necessariamente essere rilevato che tutte le poste impegnate si prevede siano pagate e tutte quelle accertate si prevede siano riscosse.

Punti di forza:

  • Consentono un controllo preventivo della gestione di tesoreria;
  • Le risorse finanziarie sono utilizzate nel periodo di riferimento in cui si generano(ad eccezione del fondo cassa);
  • Non generano residui.

Punti di debolezza:

  • Non consentono il controllo giuridico preventivo dell’organo politico sull’organo amministrativo;
  • Non permettono di individuare in modo preciso l’esercizio di riferimento;
  • Non permettono di valutare la situazione economica – finanziaria della gestione di competenza, in quanto valori positivi possono nascondere situazioni economiche e finanziarie negative.

Prima dell’applicazione del Decreto legislativo numero 77/95 il bilancio dell’ente locale era un bilancio definito “integrato” in quanto accoglieva sia le previsioni di cassa che quelle di competenza, dall’applicazione del Decreto legislativo numero 77/95 il bilancio dell’ente locale è esclusivamente un bilancio di competenza.

Per quanto riguarda il secondo livello di previsioni l’elemento discriminante risulta essere l’arco temporale.

Si verificano previsioni annuali laddove l’arco temporale sia l’anno, pluriennali laddove l’arco temporale sia superiore all’anno. Le previsioni annuali hanno sempre carattere autorizzativo mentre quelle pluriennali indicano un indirizzo che non necessariamente è vincolante per l’azienda composta pubblica. Essendo il tempo l’elemento discriminante si possono avere previsioni annuali e pluriennali (e di conseguenza bilanci annuali e pluriennali) sia di competenza che di cassa.

In particolare con riferimento all’ente locale e dall’applicazione del Decreto legislativo numero 77/95, l’ente è chiamato a produrre:

  • Un bilancio di previsione annuale, che è sostanzialmente un bilancio di competenza mista nel quale si rilevano sia che ha carattere autorizzativo;
  • Un bilancio di previsione pluriennale, che presenta un arco temporale che varia tra i 3 e i 5 anni, a seconda della normativa regionale di riferimento. È un bilancio preventivo di competenza che ha carattere autorizzativo [2] per l’arco temporale di riferimento. I valori del primo anno coincidono con i valori del bilancio annuale di previsione, mentre quelli degli anni successivi devono essere annualmente aggiornati al fine di renderlo in linea con le nuove previsioni.


[1] Il bilancio dello Stato è un bilancio di cassa.

[2] Art.13 D.Lgs numero 77/95.