Trattamento fiscale

Il decreto 01/04/2009, n.48 stabilisce che i costi accessori delle aggregazioni aziendali (compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l’aggregazione) costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.

Per i soggetti che, per effetto degli Ias, applicano il metodo dell’acquisto, con riferimento a quanto previsto dagli articoli172 e 173 TUIR:

  1. In luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell’attività acquisita;
  2. Le disposizioni di cui all’art.172, comma 5 (riserve in sospensione di imposta) e 6 (aumento di capitale, avanzo da annullamento o da concambio eccedente le riserve in sospensione d’imposta), si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente.

Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale previsto dal TUIR, anche dove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi o negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti.

Si precisa che, alla cabina di regia per la promozione delle imprese italiane in ambito internazionale, partecipa anche un rappresentante di rete imprese.