Il marchio

Il marchio è il segno distintivo atto a identificare i prodotti e i servizi di un determinato imprenditore, con il particolare scopo di distinguerli dai prodotti e servizi di altro imprenditore direttamente o indirettamente concorrente. La disciplina dei marchi è dettata, a livello nazionale dal codice civile agli art.2569 – 2574 e dalla legge marchi, R.D. 21/06/1942, n.929.

Inoltre, la disciplina nazionale sui marchi è stata più volte modificata in attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali. Il marchio comunitario è stato istituito con il regolamento CE n.40/94 del 20/12/1993. La relativa disciplina permette di ottenere un marchio unico, regolato e tutelato in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il marchio internazionale è disciplinato da due convenzioni internazionali, convenzione di Parigi del 1883 e l’accordo di Madrid del 1981, integrato dal protocollo di Madrid del 1989.

I marchi possono essere individuati e classificati in base alla natura e in base alle diverse finalità che si vogliono raggiungere con la loro utilizzazione. Il marchio può essere generale o speciale: il marchio generale è il marchio utilizzato dall’imprenditore per tutti i suoi prodotti, avente lo scopo di far individuare ai consumatori la provenienza dei prodotti contraddistinti (coca-cola).

Il marchio speciale è il marchio apposto dall’imprenditore per indicare un particolare prodotto e per contraddistinguerlo dalla sua produzione generale in riferimento a particolari caratteristiche dello stesso prodotto (coca-cola light).

Il marchio, ancora, può essere di fabbrica, di commercio, di servizio. Il marchio di fabbrica ha lo scopo di identificare il fabbricante del prodotto. Su tali tipologie di beni, soprattutto se soggetti a diverse fasi di lavorazione e di assemblaggio di più parti, è possibile che vi siano più marchi. Il marchio di commercio è quello apposto sul prodotto dal rivenditore.

Il marchio di commercio, in base alla disposizione contenuta nell’art.2572 c.c. non può sopprimere il marchio del produttore.

Il marchio di servizio è quello utilizzato da fornitori di servizi che, in quanto tali non avendo beni su cui apporre il marchio, devono far uso di mezzi pubblicitari (apporre il marchio su mezzi di trasporto con i quali si effettua il servizio, sulle divise dei dipendenti, eccetera).

Particolare attenzione meritano i marchi collettivi. Tali marchi hanno la particolare caratteristica di non identificare un preciso produttore o rivenditore, ma hanno lo scopo di garantire l’origine, la natura, la qualità di determinati prodotto o servizi. Il proprietario di tale marchio è un organismo collettivo (consorzio o associazione) che concede in uso il marchio ai propri membri, i quali possono affiancarlo al proprio.

Il marchio può essere denominativo, figurativo e misto. Il marchio denominativo è costituito solo da parole, abbreviazioni o sigle e può essere identico alla ditta ovvero al nome civile del titolare dell’impresa.

Il marchio è figurativo se costituito solo da forme, intese quale aspetto esteriore del prodotto o della sua confezione, figure, disegni, lettere con aspetto grafico caratteristico, colori purché vi sia una diretta attività creativa con esplicita esclusione dei colori puri, nomi ovvero ritratti di persone note o non conosciute e anche da suoni. Il marchio misto è, invece, quello composto da una combinazione di marchi denominativi e figurativi.

L’art.2570 c.c. prevede, anche, il marchio collettivo. Titolare di questo marchio è un soggetto che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che, non usa esso il marchio, ma concede l’utilizzo del marchio a produttori o commercianti consociati. Quest’ultimi si impegnano a rispettare nella loro attività le norme dello statuto fissate dall’ente e a consentire i relativi controlli (esempio: consorzi).

Il marchio composto dagli elementi sopra descritti, deve essere conforme alla legge e rispondere a determinanti requisiti di carattere lecito, originale, vero e nuovo.

In tale senso il marchio deve rispondere al requisito della liceità: il suo contenuto non deve essere contrario alla legge e al buon costume, non deve riprodurre segni potenzialmente lesivi di altrui diritti d’autore o proprietà industriale ovvero segni protetti da convenzioni internazionali.

Inoltre, il marchio deve rispondere al requisito dall’originalità, nel senso che deve ricoprire la funzione naturale di distinguere il prodotto da altri (capacità distintiva). Sicuramente non hanno capacità distintiva, in quanto si avrebbe l’acquisto del monopolio dei simboli, le denominazioni generiche del prodotto o del servizio, i segni di uso comune, le indicazioni descrittive delle prestazioni, della provenienza geografica e delle caratteristiche generali dei prodotti.

E proprio questa identificazione, più o meno generica, permette una capacità distintiva del prodotto attraverso la modificazione delle lettere delle parole ovvero attraverso la loro combinazione con la conseguenza che una piccola modifica rende quel marchio originale. Tali marchi, la cui tutela è sicuramente limitata per la sola parte originale, sono denominati marchi deboli proprio perché di facile imitazione.

Per contro i marchi caratterizzati dall’originalità in ogni loro parte sono denominati forti, in quanto il rischio di imitazione senza incorrere nella contraffazione è pressoché nullo, proprio in funzione della assoluta capacità distintiva.

Non sempre i marchi deboli restano tali durante il corso della loro vita, è possibile infatti che, in virtù della identificazione tra il pubblico del segno distintivo con il prodotto, diventi un marchio con forte capacità distintiva a seguito della notorietà che, col tempo, ha acquistato. In tali casi il marchio è tutelato quale secondary meaning.

Il requisito della verità è richiesto dalla legge per tutelare il pubblico. Il marchio, infatti, deve contenere segni, figure o parole atte a non trarre in inganno il pubblico con particolare attenzione alla provenienza geografica, alla natura e alla qualità dei prodotti e dei servizi.

Ultimo requisito richiesto dalla legge è la novità. Il marchio deve rispondere alla caratteristica di essere nuovo rispetto agli altri marchi, intendendo tale requisito, quale la capacità di non creare confusione al pubblico.

I marchi, quindi, non possono essere considerati nuovi se risultano essere identici a marchi registrati di prodotti o servizi con oggetto anche solo affine ovvero simile, se inducono a una confusione tra il pubblico.

Un marchio può essere considerato nuovo anche in virtù di una distinzione tra marchi ordinari e i marchi celebri. I marchi ordinari trovano tutela se viene registrato un segno distintivo potenzialmente confondibile con il marchio noto se i prodotti o i servizi sono affini. I marchi celebri, invece, trovano una loro tutela. In tal modo è considerato non nuovo, il segno distintivo potenzialmente confondibile con beni o servizi anche se non affini.

In base all’art.44 legge dei marchi se manca anche solo uno dei requisiti, il marchio non può essere considerato valido e quindi nullo.

La nullità del marchio, quando dichiarata per difetto di novità, non opera nel caso di richiesta di nullità in mala fede e tolleranza all’uso del marchio per un periodo pari almeno a 5 anni. Anche, la nullità non opera se dichiarata per difetto di originalità quando il marchio ha acquisito la capacità distintiva in un periodo anteriore all’affermazione di nullità.