L’imprenditore artigiano

L’artigiano è colui che, pur producendo beni e servizi, interviene in modo determinante nel ciclo produttivo anche in relazione al lavoro dei dipendenti. In tal modo, non è riconducibile alla figura d’imprenditore artigiano, quando la funzione di coordinamento e organizzazione copre un ruolo principale.

La figura d’imprenditore artigiano è disciplinata, anche, dalle disposizioni della legge di carattere speciale del 08/08/1985 n.443 detta legge – quadro per l’artigianato, con effetto abrogativo della legge n.860 del 25/07/1956.

La legge – quadro, in assoluto rispetto dell’art.117 Costituzione, pone i principi secondo i quali le regioni possono concedere agevolazioni alle imprese artigiane attraverso provvedimenti legislativi e amministrativi. Secondo quanto stabilito dalla legge – quadro, l’artigiano, per essere considerato tale, deve rispettare determinati requisiti. In particolare, l’impresa artigiana deve avere per oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, prestazione di servizi, somministrazione al pubblico di bevande.

L’impresa artigiana deve essere esercitata direttamente dall’imprenditore la cui attività deve avere carattere professionale. Relativamente alle dimensioni, non è stabilito un numero limite di dipendenti entro il quale l’imprenditore deve attenersi per rispettare la struttura di artigiano (sono comunque previsti in relazione a determinate caratteristiche 12, 14, 22 e 40 dipendenti).

È, però, chiaro, in base a quanto dettato dalla giurisprudenza, che tali limiti sono indicati in funzione della possibilità di poter accedere alle agevolazioni previste e non rientra nella definizione di piccolo imprenditore e, in quanto tale, non assoggettabile alla disciplina del fallimento, laddove non riscontrabile la prevalenza del lavoro dell’imprenditore sul numero dei dipendenti.

Infine, è previsto che l’attività artigiana può essere esercitata anche nelle forme di cooperativa, società di persone, a responsabilità limitata a condizione che la maggioranza dei soci (nel caso di soli due soci è sufficiente uno solo) svolga il lavoro personale, anche manuale, con prevalenza nel processo produttivo e che il lavoro abbia una funzione preminente sul capitale investito.