Nozioni generali

Secondo l’art.2247 c.c. con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Le società, che hanno per oggetto un’attività non commerciale, si dicono semplici.

Le società, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (mercantile, industriale, bancaria, eccetera), si dicono commerciali e si distinguono in:

  • Società di persone;
  • Società di capitali.

Le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta: i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. In altre parole:

  1. I soci garantiscono il pagamento dei debitori sociali, oltre che con il capitale conferito in società, anche con il proprio patrimonio personale;
  2. Il socio, che ne abbia i mezzi, è tenuto a pagare per tutti gli altri soci (salva la sua azione di rivalsa nei confronti dei medesimi). I creditori sociali hanno facoltà di scelta, potendo agire contro uno, contro più o contro tutti i soci, ma solo dopo avere esercitato i loro diritti sul patrimonio della società.

Le società di capitali sono fornite di personalità giuridica che acquisiscono con l’iscrizione nel registro delle imprese e hanno autonomia patrimoniale perfetta. I soci hanno responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e rischiano perciò soltanto il conferimento effettuato.

Sono società di persone:

  1. La società in nome collettivo;
  2. La società in accomandita semplice.

Sono società di capitali:

  1. La società per azioni;
  2. La società in accomandita per azioni;
  3. La società a responsabilità limitata.

Per le società personali la pubblicazione dell’atto costitutivo è necessaria per la loro regolare costituzione, mentre per le società di capitali è condizione della loro esistenza.

Una società in nome collettivo, che non è iscritta nel registro delle imprese, è una società irregolare, mentre una società per azioni che non è ancora iscritta nel registro delle imprese non esiste giuridicamente.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati:

  • La sede della società;
  • L’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero d’iscrizione;
  • Il capitale effettivamente versato delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.