Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.
Tale istituto non può essere applicato nei settori in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, nonché per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, e quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata:
- Dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dall’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- Dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle agenzie delle imprese relative alla sussistenza delle qualità personali e degli altri presupposti necessari per l’avvio dell’attività.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Quest’ultima, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di sessanta giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso tale termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.