L’usufrutto e l’affitto dell’azienda

Il c.c. agli art.2561 e 2562 prosegue il dettato della circolazione dell’azienda disciplinano determinati diritti di godimento.

L’art.2561 c.c. in particolare, analizza la fattispecie dell’usufrutto dell’azienda, dettando evidentemente determinati limiti.

L’usufruttuario dell’azienda deve esercitare l’impresa utilizzando la ditta che la contraddistingue. L’usufruttuario, quindi, durante tutto il periodo di godimento dell’azienda, non deve cambiare il nome che la distingue nel mercato, attribuitole dal proprietario dei beni facenti parte l’impresa.

L’usufruttario dell’azienda deve garantire la continua efficienza dell’organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte, mantenendo inalterato il valore dell’avviamento. Se l’usufruttuario non dovesse adempiere agli obblighi di conservazione dei valori aziendali, si applica l’art.1015 c.c. in tema di abusi da parte dell’usufruttuario.

L’ultimo comma dell’art.2561 c.c. prevede, al termine dell’usufrutto, la possibilità di una differenza tra gli elementi aziendali desunti dall’inventario iniziale e gli elementi aziendali desunti dall’inventario alla fine dell’usufrutto. Tale differenza deve essere regolata in denaro sulla base dei valori correnti degli elementi aziendali.

Le medesime norme relative all’usufrutto, secondo quanto stabilito dall’art.2562 c.c., valgono anche per l’affitto dell’azienda.

Applicando quanto previsto dall’art.1615 c.c. al caso di specie, con il contratto di affitto d’azienda il locatore, a fronte del pagamento di un canone periodico, trasferisce in godimento all’affittuario un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, nonché la relativa gestione.

Perché si possa parlare di affitto d’azienda, non è necessario che al momento della stipulazione del contratto siano presenti tutti gli elementi del complesso aziendale occorrenti per lo svolgimento dell’attività, né è rilevante che l’attività sia temporaneamente cessata o che questa venga iniziata direttamente dall’affittuario.

A tal fine è sufficiente che l’azienda sia astrattamente idonea a produrre risultati e che non venga affittata per altro e diverso scopo. In particolare, il contratto di affitto d’azienda deve essere distinto da quello di locazione dell’immobile a uso non abitativo: nel primo caso l’immobile assume,dal punto di vista funzionale, un’importanza paritaria e complementare rispetto agli altri bene che compongono il complesso aziendale, nel secondo caso riveste una valenza assorbente ed esclusiva.