La sorte dei crediti
Il legislatore, oltre a prevedere la disciplina riguardante il trasferimento dell’azienda quale complesso unitario di beni, ha previsto una serie di norme volte a disciplinare gli effetti connessi al contratto di trasferimento.
Il trasferimento dell’azienda ha come effetto anche la cessione di tutti i rapporti derivanti dalla collocazione dei beni prodotti e dei servizi offerti. L’art.2559 c.c. prevede che i crediti acquistati dall’alienante nell’esercizio della propria attività d’impresa siano trasferiti automaticamente all’acquirente dell’azienda.
Tale trasferimento produce effetti verso i terzi dal momento stesso in cui avviene l’annotazione al registro delle imprese del contratto di cessione dell’azienda, derogando, in tal modo, esplicitamente quanto previsto dall’art.1265 c.c. in tema di accettazione ovvero di notifica ai debitori.
L’art.2559 c.c. pone, comunque, una tutela ai trasferimenti dei crediti aziendali: infatti il debitore, il cui debito è stato ceduto, è liberato anche se paga all’imprenditore alienante, ma tale pagamento deve avvenire sempre in buona fede.
Quando la cessione di un credito si verifica nel contesto di una cessione d’azienda, la disciplina “ordinaria” deve essere contemperata con la speciale disciplina recata dall’art.2559 c.c., ai sensi del quale la cessione dei crediti relativi ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi fin dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
Il disposto dell’art.2259 c.c. trova applicazione con riferimento a tutti i “crediti puri”, ossia quelli non aventi a fronte alcun debito corrispettivo, quali, per esempio, i crediti di fonte extra contrattualmente, i crediti derivanti da contratti con prestazioni a carico del solo terzo contraente e i crediti nascenti da contratti a prestazioni corrispettive, purché il soggetto che aliena l’azienda abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.
Quando, invece, al credito si accompagni un debito per prestazioni corrispettive, ci si trova nel diverso contesto disciplinato dall’art.2558 c.c., in materia di successione nei contratti.
Rientrano peraltro nella nozione di “crediti relativi all’azienda ceduta” non soltanto quelli di natura pecuniaria, ma anche quelli aventi per oggetto il godimento o la consegna di cose, nonché la prestazione di servizi. Il trasferimento dal cedente al cessionario dei crediti relativi all’azienda costruirebbe un effetto “automatico”, ancorché non necessario, della cessione d’azienda.
L’automaticità è data dal fatto che la cessione si verificherebbe ipso iure, per il solo fatto della cessione d’azienda, senza dunque la necessità di una specifica indicazione nell’atto di trasferimento.
La superfluità è, invece, dimostrata dal fatto che, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, le parti possono escludere dal trasferimento al cessionario tutti o parte dei crediti relativi all’azienda, senza che ciò determini un’alterazione concettuale e giuridica della nozione di azienda. Il disposto dell’art.2559 c.c. si sovrappone (prevalendo, in quanto norma speciale) a quanto stabilito dall’art.1265 c.c. in materia di efficacia nei confronti dei terzi della cessione di un credito.
Pertanto, nei casi di crediti trasferiti unitamente al complesso aziendale, in virtù della previsione dell’art.2559 c.c., la notifica o l’accettazione della cessione del credito da parte del debitore deve intendersi equiparata alla registrazione dell’atto di cessione d’azienda nel registro delle imprese.
In altre parole, una volta iscritto nel registro delle imprese l’atto di cessione d’azienda comprensivo della cessione dei crediti, il cessionario d’azienda prevale su tutti gli eventuali altri soggetti cui i medesimi crediti siano stati ceduti, qualora la notifica della cessione al debitore da parte di tali “altri acquirenti” (o l’accettazione da parte del debitore con atto avente data certa) sia successiva alla data d’iscrizione dell’atto presso il registro imprese.
In ogni caso, il secondo periodo del comma 1 dell’art.2559 fa salva la liberazione del debitore qualora quest’ultimo paghi in buona fede il proprio debito al soggetto che ha ceduto l’azienda.
A parte l’ipotesi sopra menzionata, la cessione dei crediti effettuata nell’ambito della cessione del complesso aziendale cui i crediti ineriscono, segue le stesse regole “generali” previste per le ordinarie cessioni di crediti, di cui agli articoli da 1260 a 1267 c.c.
È appena il caso di sottolineare che le espresse pattuizioni contrarie (in ordine alla garanzia dell’esistenza dei crediti ex art.1266 c.c. e/o in ordine alla garanzia della solvibilità del debitore ex art.1267 c.c.) possono essere inserite nell’atto di cessione d’azienda solo con riferimento a specifiche poste creditorie e non necessariamente con riferimento alla generalità dei crediti.