L’accertamento con adesione
Libri consigliati per approfondire questo argomento:
–
L’accertamento può essere definito con adesione del contribuente (è una definizione che c’è tra le due parti e che preclude al contribuente la via giudiziale). Il contribuente ne ha dei benefici ma anche degli svantaggi. Può essere richiesta dall’ufficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, con invito a comparire,o dal contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento o ha subito accessi, ispezioni o verifiche, con apposita istanza (serve per prevenire le liti fiscali. Dà un contentino al contribuente e in cambio si evita di andare in giudizio. L’ufficio stesso può contattare il contribuente e invitarlo a questa definizione. Siamo alla fine dell’attività di controllo, l’ufficio ha definito imponibile sanzioni, interessi e invece di notificargli l’avviso lo invita a trovare un accordo.
Un altro metodo che è più usato: notifica l’atto e il contribuente propone all’ufficio la definizione dell’accertamento con adesione). Avviene con atto redatto previo contradditorio tra ufficio e contribuente, e sottoscritto anche da quest’ultimo (l’avviso di accertamento non ha colloquio perché può emetterlo senza aver sentito il contribuente, qui invece è necessario che le due parti si parlino). Si perfeziona mediante il versamento da parte del contribuente, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto delle somme complessivamente dovuto o della prima rata (nel caso di rateazione occorre prestare garanzia per le rate successive)
[Nell’ipotesi che si arrivi ad una riduzione come si perfeziona l’istituto? Con il pagamento della somma. Cosa c’è da pagare? Effetto premiale: il contribuente ha una forte riduzione delle sanzioni ad ¼. es. maggior reddito di 1.000 e sanzioni per 1.000 allora rinuncio alla lite 1.000 di imposta e interessi li pago, la sanzione è invece ridotto ad un quarto, a favore del contribuente inoltre l’ufficio non può emettere per quel periodo d’imposta ulteriori avvisi di accertamento. Se prendiamo il contenzioso di esso non sappiamo l’esito del giudice, quindi percorso dall’esito incerto e che può rimanere a mio carico il costo del difensore quindi la decisione del contribuente è fra questo istituto e la via del contenzioso].