Il possesso e la proprietà. Differenza tra avere proprietà e utilizzare, noleggiare, godere di un bene

CONCETTO DI POSSESSO

Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse.

PROPRIETA’: situazione di diritto, si è titolari del diritto

POSSESSO: situazione di fatto, si esercita il diritto

In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto). Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del diritto di proprietà.

POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà.

DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un automezzo, coltivare un fondo). Per essere possessore occorre l’animo o l’intenzione di possedere, cioè senza riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.). Si può detenere la cosa:

–       nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto)

–       nell’interesse altrui, cioè per ragioni di servizio (es. noleggio di attrezzature di lavoro)

Si può possedere la cosa:

–       direttamente detenendo la cosa con l’animo di considerarla propria

–       indirettamente per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.)

Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore. L’ interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può verificarsi in due casi:

1)    quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per cause provenienti da terzi

2)    quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cioè si vanta apertamente proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita)

La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede: mala fede, chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede, è protetto giuridicamente); buona fede, chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di buona fede, però, fruisce di protezione giuridica maggiore. Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando l’altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es. acquisto a un prezzo eccessivamente basso). Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in buona fede anche se successivamente diviene di mala fede. Presunzioni per la prova di durata del possesso:

1)    chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto, si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio

2)    chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede, si presume abbia posseduto dalla data del titolo

SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l’erede continua il possesso del defunto conservandone l’originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede resta tale quello dell’erede, anche se fosse in mala fede).

ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio possesso quello dell’alienante (non gli giova se l’alienante era possessore di mala fede).

DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO

Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne il proprietario. Perciò l’art. 1148 distingue: possessore di buona fede, fa propri i frutti; possessore di mala fede, deve restituire i frutti. Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un’indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati. Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute.

LE AZIONI POSSESSORIE

Le azioni possessorie sono azioni a difesa del possesso, sono:

azione di reintegrazione o di spoglio, spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile. Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la restituzione della cosa. Può essere citata entro un anno. Questa azione è data a qualsiasi possessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso.

azione di manutenzione, riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore: 1) che sia stato molestato nel possesso della cosa, 2) che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino. Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo se il possesso dura da oltre un anno.

LE AZIONI DI NUNCIAZIONE

Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono: 1) denuncia di nuova opera, è la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le distanze legali); 2) denuncia di danno temuto, è la denuncia di un danno grave e imminente che si teme possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per crollare, travolgendo il proprio edificio).