Gli effetti del contratto

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI

Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti. Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto. Esecuzione del contratto: adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto. Si distinguono contratti:

a esecuzione istantanea: contratti il cui adempimento si esaurisce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto (es. la vendita si esegue con il solo atto della consegna della cosa e del solo atto del pagamento del prezzo)

a esecuzione differita: nel caso della vendita, per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo o di consegnare la cosa è fissato un termine. L’adempimento può anche essere frazionato in una pluralità di atti (es. pagamento a rate);

a esecuzione continuata o periodica contratti che obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo.

Il contratto ha forza di legge: è, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata che esse possono compiere o non compiere ma, una volta che l’accordo è perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo alla stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge. È possibile sciogliere il contratto:

– con il mutuo dissenso: le parti stipulano un nuovo accordo diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale

– con il recesso unilaterale: possibilità per una parte di estinguere tutte le obbligazioni che derivano dal contratto, senza il consenso della controparte. Se il contratto è in forma scritta, la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma

Nei contratti a esecuzione istantanea e a esecuzione differita la facoltà di recesso può essere esercitata solo se la parte non ha eseguito o non ha cominciato ad eseguire la prestazione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, invece il recesso è possibile anche se è già iniziata l’esecuzione del contratto ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite. Nei contratti plurilaterali il recesso di una parte non comporta il recesso dell’intero contratto se la sua partecipazione al rapporto contrattuale non è considerata essenziale. Sono analoghe le regole per le modificazioni del contratto: le parti non possono unilateralmente modificarlo a meno che la possibilità di modifica non sia stata prevista dal contratto. Il contratto si può sciogliere anche per cause ammesse dalla legge che si dividono in due ordini:

– alcune riguardano i contratti a titolo oneroso: risoluzione e rescissione

– altre riguardano i contratti di durata

I CONTRATTI DI DURATA. I contratti di durata instaurano tra le parti un vincolo destinato a protrarsi nel tempo e per questo pongono problemi di protezione della libertà contrattuale del contraente più debole. La legge nega, in linea di principio, l’ammissibilità di rapporti contrattuali perpetui che vincolino le parti per tutta la loro esistenza. Anche se il contratto è atto di autonomia contrattuale e che l’accettazione di un contratto di durata è espressione della libertà del singolo, l’accettazione di un simile vincolo equivale a una rinuncia alla libertà di contrattuale. Inoltre si oppongono anche esigenze di protezione dell’interesse generale: lo sviluppo economico dipende dal più proficuo impiego delle risorse e i vincoli contrattuali perpetui ne rappresentano un ostacolo. Per soddisfare queste esigenze la legge utilizza due figure:

– il termine massimo di durata: nei contratti a esecuzione continuata o periodica è requisito essenziale il termine di durata, in altri è stabilito il termine di durata massimo

– il recesso: negli altri contratti è ammessa la durata a tempo indeterminato ma con facoltà di recesso il quale si distingue tra: recesso puro e semplice, mero atto di autonomia del singolo che non richiede giustificazione oppure recesso per giusta causa in cui deve essere giustificato dal contraente che recede

 

CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E CON EFFETTI REALI, CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI

Effetti obbligatori si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Effetti reali: si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell’accordo tra le parti.

Contratti con effetti obbligatori: contratti solo fonte di obbligazione delle parti

Contratti con effetti reali: contratti che producono l’effetto di trasferire la proprietà o altri diritti, oltre ad essere fonti di obbligazioni.

Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Si diventa proprietari al momento del contratto. Se la consegna della cosa è differita nel tempo ci viene consegnata una cosa già nostra, anche se il pagamento è differito nel tempo paghiamo una cosa già nostra (l’alienante non pagato è, comunque, protetto dalla legge). Il principio consensualistico opera nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa determinata. Nel caso di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio) la proprietà passa solo al momento dell’individuazione fatta d’accordo tra le parti (quei dati barili di petrolio). Se si tratta di merci da trasportare da un luogo a un altro la proprietà passa al momento della consegna allo spedizioniere. È importante stabilire il momento in cui la proprietà passa perché il rischio del perimento della cosa incombe sul proprietario:

– se è stata venduta una cosa determinata (quindi già di proprietà del compratore) e la cosa perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore il compratore deve ugualmente pagarne il prezzo (il rischio è del compratore)

– se si tratta di cosa di genere ed è già avvenuta l’individuazione, in caso di perimento anche causato dal spedizioniere il compratore deve pagare il prezzo (il rischio è del compratore)

CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI. Contratti consensuali: contratti che si perfezionano per il solo accordo delle parti, che risulta quindi necessario e sufficiente. Contratti reali: contratti il cui accordo delle parti è necessario ma non sufficiente: occorre anche la consegna della cosa che forma l’oggetto del contratto, es. comodato, deposito, mutuo. Nei contratti consensuali a consegna della cosa che forma oggetto del contratto è adempimento di un’obbligazione già sorta al momento dell’accordo. Nei contratti reali il contratto si perfeziona solo con la consegna. La consegna, nei contratti consensuali, è comunque importante: se, con successivi contratti, una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa. In generale: tra più acquirenti di un bene mobile prevale chi ha conseguito per primo il possesso; tra più acquirenti di un bene immobile prevale chi ha per primo trascritto l’acquisto.

 

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI

Principio generale: il contratto vincola le parti ma non produce effetto rispetto a terzi. È un aspetto negativo dell’autonomia contrattuale: nessuno può compiere un’obbligazione o perdere un diritto contro la sua volontà.

PROMESSA DEL FATTO O DELL’OBBLIGAZIONE DEL TERZO. Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo obbliga solo se stesso: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso il promittente dovrà risarcire l’altro contraente del danno subito (es. patto di non alienare l’auto per sei mesi).

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE. Al momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto. Questa facoltà è piuttosto usata da chi svolge un’attività professionale di compravendita di immobili o valori mobiliari perché evita di fare un secondo passaggio di proprietà quando avrà trovato un nuovo compratore. La nomina deve essere fatta entro tre giorni oppure entro il termine stabilito dal contratto e deve essere accompagnata dall’accettazione del terzo (altrimenti si viola il principio generale).

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO. È un’eccezione al principio generale che si giustifica per il fatto che il terzo non assume obbligazioni ma acquista solo diritti. Le parti del contratto sono lo stipulante (colui che contratta a favore di un terzo) e il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo). Non occorre, quindi, l’accettazione del terzo: questo acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore. Se il terzo rifiuta la stipulazione la prestazione resta a beneficio dello stipulante. La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo: può essere un interesse di natura patrimoniale o basato su legami affettivi (es. assicurazione della propria vita a favore dei figli).