Patti successori di famiglia

Abbiamo visto che alla morte della persona nel luogo in cui la morte avviene, si apre la successione. Tuttavia apertura della successione determina come effetto non l’acquisto dell’eredità, ma la chiamata, la vocazione, dunque l’individuazione dei soggetti che possono accettare l’eredità. I tempi per accettare l’eredità sono lunghi. Il termine di prescrizione è dieci anni. A volte il periodo è più breve. Nel periodo che intercorre fra la chiamata all’eredità e l’accettazione, abbiamo una fase che si chiama vacanza dell’eredità, eredità vacante da vacum, vuoto. Il termine vacanza significa vuoto, cerchiamo di riempire il significato con infinite cose, ma è uno spazio di pausa e sospensione.

Anche la vacanza dell’eredità è questo spazio di sospensione in cui chi è chiamato all’eredità può riflettere se accettarla o meno, dall’altro occorre tuttavia tutelare il patrimonio per evitare che quando finisce la pausa ci troviamo in mano un pugno di mosche. La pausa è più o meno lunga. Il termine per accettare  l’eredità 10 anni, però vi sono delle altre situazioni, spesso le più ricorrenti nella prassi. Nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, l’idea possesso cosa fa venire in mente? Avere la disponibilità materiale. Il possesso è una situazione di fatto che dice il terzo libro del codice, corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale ma che consiste nella possibilità di esercitare il potere di fatto.

Secondo voi quando l’erede può dirsi nel possesso dei beni ereditari? Quando viveva col defunto. Anche se non viveva col defunto ma, ad esempio, aveva le chiavi dell’appartamento, libertà di accesso, non è una situazione di vero e proprio possesso, ma detenzione, controllo materiale  sui beni. Nel caso di parenti stretti è facile che abbiano possesso dei diritti ereditari. Non sempre. Il figlio può essere lontano, aver perso il legame con la famiglia, legame saltuario. Se c’è il possesso dei beni ereditari cosa succede? Che si può verificare un acquisto automatico.

È vero che di solito occorre  l’accettazione, ma in certi casi può esserci l’acquisto automatico. La legge considera una sorta di presunzione che non ammette prova contrario. Chi è in possesso di beni ereditari, 485, chi è chiamato a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno della successione o da quando ha notizia che l’eredità gli è stata devoluta. Se entro questo termine non fa l’inventario, si considera erede puro e semplice.

Allo stesso modo, anche colui che invece ha sottratto dei beni ereditari, art.  527, coloro che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici. Questo è un altro caso di acquisto automatico: aver nascosto, occultato, sottratto beni ereditari allo scopo di trarne vantaggio. Abbiamo due casi: erede nel possesso dei beni ereditari che non fa l’inventario, quello di colui che ha sottratto, nascosto beni ereditari acquistano l’eredità. Negli altri casi occorre l’accettazione.

Tuttavia c’è questa necessità di proteggere il patrimonio ereditario. Per cui, colui che è chiamato all’eredità ha, senza che questo comporti accettazione, il potere di tutelare il patrimonio ereditario. Come? Esercitando ad esempio le azioni possessorie, oppure compiendo atti conservativi, manutenzione dei beni, che servono a conservarli. In certi casi può farsi autorizzare dal giudice a vendere quei beni che altrimenti sono deperibili o la cui conservazione comporta spese eccessive. Bisogna stare attenti: non è che il chiamato all’eredità possa fare tutto. Perché ci sono certi atti che hanno come conseguenza l’accettazione tacita dell’eredità, su questo torneremo.

Il chiamato all’eredità può fare atti conservativi, ma se vuole conservarsi la possibilità non  accettare, deve evitare di compiere quegli atti che invece comportano la accettazione tacita. Nella fase di vacanza, possono intervenire due figure con la funzione di tutelare da un lato la volontà del defunto, dall’altro la consistenza del patrimonio. Sono da un lato l’esecutore testamentario. L’esecutore testamentario può esserci o non esserci. È un personaggio nominato nel testamento, successioni testamentarie. Colui che fa testamento può individuare una persona di sua fiducia, può anche essere un erede o legatario, o soggetto del tutto estraneo, al quale affida (è per questo che è un incarico fiduciario) il compito di dare piena e corretta esecuzione alla sua volontà.

L’art. 700 dice appunto che il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari il cui compito è quello di curare che siano eseguite le disposizioni di  ultima volontà del defunto, in modo particolare per quel che riguarda i legati, la ripartizione dei beni fra eredi, e tutte quelle disposizioni non patrimoniali che possono essere contenute nel testamento. L’esecuzione testamentario non ha solo la funzione di proteggere il patrimonio, ma ha anche funzione di amministratore per garantire poi la corretta esecuzione. Altro problema maggiore. Si verifica nel caso in cui siamo in presenza di eredità in cui non si occupa nessuno.

Non ci sono eredi che sono nel possesso di beni ereditari, magari si tratta anche di capire chi sono gli eredi. È un grosso problema. La mobilità delle persone, l’allentamento dei legami parentali, allentamento dei matrimoni dall’altro,  c’è tantissima gente che muore senza parenti stretti e senza aver fatto testamento. Le persone facoltose tendono a fare testamento, magari a lasciare parte dei propri beni a enti, oppure a costituire delle fondazioni per proseguire proprie aspirazioni ideali. Sono moltissimi i casi in cui una persona muore e non si sa chi sono gli eredi. Ci sono delle organizzazioni che si fanno carico di individuare gli eredi, facendosi poi pagare anche non poco, in percentuale sull’ammontare dell’eredità.

In assenza di testamento, gli eredi legittimi sono parenti fino al sesto grado che sono lontani cugini. Se la parentela si è sparpagliata per il mondo, si perdono spesso le tracce della parentela. Non si sa  chi sono i propri parenti lontani e se sono vivi o morti. Ci sono figure professionali che si incaricano, dall’altro i tribunali hanno la funzione di garantire la produzione delle eredità giacenti. Sempre più frequente è il fenomeno delle eredità giacenti (eredità in cui per il momento non si sa se ci sono eredi e se hanno intenzione di accettare, termine d’accettazione 10 anni), il tribunale è quello dell’apertura della successione, ultima residenza del defunto, nomina un curatore dell’eredità giacente scegliendo in appositi elenchi. Spesso sono professionisti, avvocati, commercialisti.

Si tratta di un ufficio di diritto privato, di una sorta di funzione nell’interesse pubblico che avviene non attraverso l’individuazione di pubblici funzionari, ma attraverso l’individuazione di un soggetto privato, al quale si attribuisce un compito nell’interesse generale. C’è comunque un interesse generale di natura economica che i patrimoni non vengono dispersi e dilapidati. Il compito del curatore dell’eredità giacente è proprio questo. Provvedere all’amministrazione del patrimonio e al compimento di quegli atti che rientrano nella sua amministrazione, chiedendo eventualmente l’autorizzazione del tribunale per atti di maggior impegno e dovrà adottare tutte quelle cautele. Ammettiamo che il tribunale autorizzi la vendita di un bene immobile. Bene che sta andando in rovina.

Più in generale, pensate ai casi in cui si tratta di beni immobili in locazione, bisogna proseguire i rapporti di locazione, i rapporti di tipo condominiale, in generare l’amministrazione dei beni. L’esercizio di azioni possessorie a volte può richiedere la necessità di accedere ad un determinato bene. Pensate al caso dell’inquilino che se ne è andato e non ha restituito le chiavi perché non sapeva più a chi restituirle, la gestione dei conti correnti, e prima ancora l’individuazione dei beni che appartengono al patrimonio degli eredi. Prima ancora la compilazione dell’inventario per avere in mente una chiara situazione del patrimonio ereditario, crediti, debiti, quindi la necessità di provvedere al loro pagamento e così via. Questa fase di incertezza, di vacanza dell’eredità, viene meno nel caso in cui avviene l’accettazione dell’eredità.

Il curatore dell’eredità giacente è disciplinato dagli art.528 e seguenti del codice, più o meno quelli che vi ho riassunto. L’accettazione può essere una accettazione pura e semplice o accettazione con beneficio di inventario. Accettazione pura e semplice può essere o espressa o tacita. Prima di arrivare ai tipi di accettazione consideriamo questo. L’accettazione costituisce il diritto di accettare l’eredità, un diritto che fa parte del patrimonio di coloro che sono chiamati all’eredità. Se colui che è chiamato all’eredità non esercita questo diritto e muore prima di averlo esercitato, il diritto di accettare costituisce un elemento, una posta attiva del suo patrimonio e passa ai suoi eredi. Il diritto si trasmette agli eredi come posta del patrimonio a loro devoluto.

Dunque, gli eredi cosa possono fare? Potranno esercitare il diritto di accettare la prima eredità solo a condizione che abbiano accettato la seconda. Se rifiutano, rinunciano alla seconda eredità, perdono il diritto di accettare la prima. Gli eredi del chiamato acquistano il diritto di accettare la prima eredità come diritto ereditario, lo potranno esercitare nella misura in cui diventano davvero eredi del primo chiamato. Si tenga conto del fatto che accanto alla prima chiamata, ci sono le chiamate successive. Nei casi in cui il chiamato non possa accettare l’eredità, perché ad esempio è indegno o è premorto, oppure non voglia accettarla perché rinuncia all’eredità, bisogna individuare i successivi chiamati all’eredità. Possiamo avere oltre al chiamato in via principale anche chiamati in via successiva.

Quali sono i criteri attraverso i quali si individuano questi ulteriori chiamati? Primo criterio è dato dalla volontà del testatore. Se c’è testamento può aver pensato a questa eventualità. Può aver previsto che nel caso i cui l’erede x non voglia/possa accettare venga nominato l’erede Y. L’appartamento x va alla mia amica Teresa, ma se  non vuole o non può accettare, l’appartamento x va a Giovanni, questa è una sostituzione volontaria. Possono esserci altri  tipi di sostituzione. Primo meccanismo la rappresentazione. Meccanismo legale previsto dal 467 in forza del quale nel caso una persona non voglia o possa accettare, al suo posto subentrano i suoi discendenti. Questo meccanismo legale è sottoposto ad alcune condizioni. Il meccanismo è cosi fatto.

Se A è il de cuius e ha due figli, B, e C, ammettiamo che non ci sia testamento. Sulla base della successione di A il suo patrimonio si divide a metà. B non vuole o non può accettare. L’eredità di A è devoluta ai suoi discendenti, X e Y. Bisogna chiarire i rapporti fra questi soggetti. B dev’essere rispetto ad A o un suo  figlio o fratello o sorella, mentre X e Y sono esclusivamente i discendenti di B. L’idea che sta alla base della rappresentazione è l’idea di una successione per stirpi. Si vuole che il patrimonio è suddiviso fra le diverse stirpi. All’interno di ciascuna stirpe è poi ripartito. Questo rapporto di parentela dev’essere inteso in senso molto stretto.

Tra le sentenze che vi ho messo, ce ne è una che riguarda la rappresentazione. Cassazione 2009 2480. Come era la situazione? Il de cuius aveva fatto un  testamento pubblico dei propri beni, beneficiari del testamento erano i suoi figli e una nipote che era figlia della terza figlia. De cuius K aveva 1-2-3 figli. 1 era premorto, e aveva un figlio 1.b. K fa testamento e lascia i beni a 2-3 e 1.b, non è figlio ma  nipote. 1.b premuore lasciando discendenti, che chiamiamo N. Questi N chiedevano di succedere per rappresentazione al loro ascendente 1.b. Gli altri due figli si oppongono. Perché dicono in questo caso la rappresentazione non funziona 1.b non è figlio di K ma nipote. La corte di cassazione da ragione. L’interpretazione del 467 deve essere interpretazione stretta. Se il 467 dice che la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato dei usufrutto o di altro diritto di natura personale. I rappresentati devono essere o i figli o fratelli e sorelle. L’idea è una successione per stirpi. Non può essere estesa nel caso i cui i chiamati all’eredità siano discendenti ma non i figli. Qual è il vantaggio che ricavano 2-3 dal fatto che la corte di cassazione ha escluso che possono avvantaggiarsi della rappresentazione i discendenti del terzo chiamato cioè la nipote? La conseguenza è che anziché la rappresentazione, si applica ulteriore criterio per individuare i successibili.

Qual è l’ulteriore regola? Quella dell’accrescimento. Non potendo essere chiamata questa linea per la parte che era stata lasciata ad 1.b si verificherà accrescimento delle quote spettanti a 2 e 3. L’accrescimento presuppone alcuni requisiti, in questo caso si verificano, erano stati chiamati nell’ambito dello stesso testamento. Qui 2 o 3 ci guadagnano in quanto possono avvantaggiarsi dell’ulteriore criterio dell’accrescimento. Se non si fa luogo ad accrescimento ulteriore criterio per individuare i chiamati in subordine è quello della successione legittima. La quota che non può essere devoluta al primo chiamato viene devoluta secondo queste regole. Volontà del testatore, rappresentazione, accrescimento, infine le regole sulla successione legittima.

Ritorniamo all’accettazione. Individuato chi può accettare, il primo chiamato, può accettare con accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario. La accettazione pura e semplice è o espressa, fatta con atto pubblico o anche una scrittura privata, oppure si ha ancora accettazione espressa quando il chiamato all’eredità ha in qualche atto, assunto il titolo di erede. Ad esempio se esercita un’azione in qualità di erede, o compie un atto di vendita del patrimonio ereditario qualificandosi come erede, questo comporta accettazione espressa dell’eredità. L’accettazione è un atto che comunque riguarda l’eredità nel suo complesso. Non è possibile accettare quello che viene devoluto per testamento ma non quello che spetta sulla base delle regole della legittima. Se accetto l’eredità l’accetto nel suo complesso, non posso subordinare.

L’accettazione è un atto irrevocabile. Si dice, con una frasetta latina, che chi è erede una volta, lo è poi per sempre. Naturalmente può accadere che chi ha accettato perda la qualifica di erede. Perché? Non perché può ritirare la propria accettazione, ma perché può ad esempio impugnarla e l’accettazione si può impugnare, 482, quando è viziata da violenza o dolo. Non si può impugnare per errore. Il che è abbastanza evidente. Qual è l’errore in base al quale potrei impugnare? Credevo che l’eredità avesse una certa consistenza, invece quando faccio l’inventario mi accorgo che c’è molto meno di quello che pensavo, ci sono molti più debiti, per errore non è possibile impugnare l’eredità.

Tuttavia, se si scopre un testamento successivo da cui risulta che la gran parte dei beni è stata devoluta per legato a qualcun altro, io non posso ritrattare l’accettazione ma ho una limitazione della mia responsabilità. Risponderò dei debiti e legati oltre il valore della porzione che gli è stata lasciata. Oltre che espressa, l’accettazione può anche essere tacita. Quando? Quando il chiamato all’eredità, art. 476, compie degli atti che presuppongono la sua volontà di accettare, lui non avrebbe diritto di compierli se non nella veste di erede.

Ritorniamo al discorso che facevamo all’inizio. È molto discusso quali sono gli atti che il chiamato non avrebbe dovuto compiere se non nella qualità di erede. Certamente se vende un bene ereditario (anche se non assume la qualità di erede) non potrebbe farlo se non in quella veste. Allo stesso modo se concede diritti reali, piuttosto che diritti di garanzia, o se compie donazioni. Tenete conto che anche la rinuncia dell’eredità a titolo oneroso dell’eredità oppure a valore di alcuni chiamati comporta accettazione. La rinuncia all’eredità si può fare solo se è a favore di tutti gli ulteriori chiamati. Se la faccio a titolo oneroso è una sorta di trasferimento dell’eredità.

Dunque posso disporne solo in quanto sono e assumo la veste di erede, altrimenti non potrei disporre di un’eredità su cui non ho alcun diritto. La rinuncia a titolo oneroso comporta accettazione. Si ritiene che non comporti accettazione, ad esempio,  gli adempimenti fiscali. Il fare la denuncia di successione e pagamento della relativa imposta, si ritiene che non equivalgano ad accettazione. Abbiamo visto che il chiamato nel possesso dei beni ereditari può fare certe cose, senza impegnarsi a diventare erede. Sono tutte le azioni cautelari, che hanno la funzione di protezione e conservazione del patrimonio.

Ci sono cose che se le fa, implicano una scelta. Se il chiamato si vuole riservare la facoltà di accettare, deve evitare di compiere atti che hanno come conseguenza la accettazione tacita. Atti che implicano una sorta di disposizione. Pensate all’esercizio delle azioni a tutela dell’eredità. L’esercizio di queste azioni comporta l’assunzione della qualità di erede e quindi accettazione tacita. C’è un aspetto abbastanza delicato su cui occorre muoversi con una certa cautela se si vuole conservare il diritto di scelta. Altro modo è l’accettazione con beneficio di inventario.

Qual è la funzione? Dobbiamo riprendere il discorso secondo cui per effetto dell’accettazione pura e semplice si verifica la confusione del patrimonio del de cuius e  del patrimonio dell’erede. Per cui anche i debiti dell’eredità diventano debiti dell’erede. L’erede risponde dei debiti ereditari con tutto il patrimonio, non solo col patrimonio ereditario, ma anche col proprio personale patrimonio. Questo effetto di confusione del patrimonio dell’erede e del patrimonio del de cuius viene evitato dall’accettazione con beneficio di inventario. Ha la funzione di tenere separate le due masse: il patrimonio personale dell’erede, e il patrimonio che gli proviene dall’eredità.

In questo senso, l’accettazione con beneficio di inventario, costituisce una deroga ad una regola fondamentale del nostro , quella stabilita dall’art. 2740 secondo cui il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Dobbiamo partire dal presupposto che l’’accettazione dell’eredità determina l’acquisto di proprietà dei beni del de cuius. L’erede diventa proprietario dei beni ma tuttavia questi beni restano nel suo patrimonio ma separati rispetto al resto del  patrimonio dell’erede. L’erede conserva eventuali debiti e crediti che aveva nei confronti del de cuius. Questa eccezione al principio della responsabilità patrimoniale che ha carattere generale è prevista dal co.2 del 2740, ci dice che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Fra i casi vi è la previsione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Costituisce uno dei limiti alla responsabilità patrimoniale del debitore previsti in termini generali dal 2740. La funzione è proprio quella di determinare una separazione dei due patrimoni. Questa accettazione con beneficio di inventario è una scelta rimessa all’erede. L’erede può sempre decidere se accettare puro e semplice o accettare con beneficio di inventario. Ammettiamo che il testatore nel testamento abbia previsto che l’erede è tale solo se accetta uno dei due modi, questa indicazione è priva di effetti, proprio perché si vuole lasciare all’autonoma valutazione dell’erede al momento della morte, tenendo conto della situazione in quel momento cosa ritiene.

Dentro la scelta entrano valutazioni di tipo economico e anche di tipo morale. L’erede potrà anche decidere di farsi carico del debito del de cuius considerando che questo è un obbligo morale/sociale. Questa è una scelta sua. Questa libertà di scelta non è ammessa quando siamo in presenza di soggetti che meritano una particolare protezione: minori, incapaci e persone giuridiche del primo libro del codice civile, non le società. Minori, incapaci ed enti, anche i minori emancipati e gli inabilitati. Quello che non viene preso in considerazione è il caso della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il problema è delicato.

Attualmente l’interdizione e l’inabilitazione se ne fanno poche, si fanno molte amministrazioni di sostegno. Si usa una norma, l’art.411 secondo cui il giudice può estendere all’amministrazione di sostegno (giudice tutelare che provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno e vigila sul suo operare) determinate norme previste per l’interdetto anche all’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno è un istituto molto flessibile, che può servire a proteggere persone con handicap anche semplicemente di tipo fisico. Il fatto che sia il giudice tutelare a estendere le regole, è proprio perché essendo l’amministrazione di sostegno destinata alla protezione di tutelare situazioni diversificate, bisogna valutare da caso a caso.

Se l’amministrato presenta dei debiti (protezione aggiuntiva) sarà opportuno che il giudice richieda all’amministratore di sostegno di seguire questa procedura, cioè l’accettazione con beneficio di inventario. Come si fa l’accettazione con beneficio di inventario? O per atto pubblico o con dichiarazione della cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione. La cancelleria del tribunale ha la tenuta di un  registro, che è il registro  delle successioni. Viene data pubblicità a tutte queste informazioni. Abbiamo questo strumento di pubblicità, registro delle successioni, tenuto presso la cancelleria del tribunale, ha la funzione di far conoscere le vicende relative ad una determinata successione.

Poi c’è tutta una procedura che adesso non seguiamo passo passo ma consiste nella redazione dell’inventario, con l’ausilio di un notaio. Che funzione ha? Di avere un quadro di quelli che sono gli attivi e i passivi, dunque di consentire di liquidare i creditori del de cuius. Qui si possono scegliere due modi per la liquidazione dei debiti. Da un lato il pagamento individuale e quindi i creditori vengono pagati man mano che si presentano, chi tardi arriva male alloggia, non trova più niente! Questo potrà essere scelto nel caso in cui sia una situazione abbastanza semplice da gestire, situazione debitoria non così pesante.

Teniamo conto che la accettazione con beneficio di inventario ha dei costi. Quando prima dicevo l’amministrazione di sostegno, la decisione di applicare questa scelta deriva non solo da situazione di incapacità ma anche dai vantaggi economici che possono esserci o non esserci, valutazione di convenienza. Se l’eredità è senza grossi problemi è molto più conveniente l’ accettazione pura e semplice. Col beneficio di inventario è più semplice, ci sono delle figure che poi devono essere pagate. Lo stesso vale per la liquidazione dei creditori. Si che possono chiedere la liquidazione concorsuale, ma consideriamo i costi e benefici di questa scelta. La liquidazione concorsuale ha lo scopo di far conseguire a tutti i creditori in modo uguale una percentuale sull’attivo ereditario. Nel lato passivo dell’eredità oltre i debiti da pagare ci sono anche i legati da soddisfare. D

al punto di vista tecnico il legato è un obbligo che grava sull’erede. Ammettiamo che il de cuius abbia nominato erede suo figlio. Ma nello stesso tempo ha lasciato tanti beni, l’erede è Tizio. Però ha scritto che nel suo testamento lascia la collezione di francobolli a Caio, quel pezzo di terra a X, quell’altro a Y, legato a una terza persona rinuncia a un debito che aveva nei suoi confronti, oppure lascia come legato un diritto di abitazione, piuttosto che una locazione. Questi legati tecnicamente cosa sono? Sono obblighi che l’erede deve adempiere. Quindi, è un qualche cosa che dobbiamo mettere al passivo dell’eredità.

Dunque, l’erede beneficiato da un lato soddisferà i debiti, dall’altro adempierà legati, e alla fine, se c’è ancora un qualcosa ecco che potrà avvantaggiarsi di questo risultato attivo di tutta l’operazione. Viceversa se il saldo è passivo, non dev’essere adempiuto col suo patrimonio personale. Ci sarà qualcuno, o creditore o legatario, che alla fine resterà insoddisfatto. L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario deve seguire bene le regole. Se non le rispetta, se non rispetta determinati termini, corre il rischio di decadere del beneficio di inventario e quindi diventare erede puro e semplice. Quindi, l’accettazione con beneficio di inventario ha lo scopo di tutelare l’erede dal rischio che ci siano troppi creditori, ma potrebbe anche verificarsi la situazione opposta. L’eredità ha una situazione attiva, chi è in passivo è l’erede.

Chi ha una situazione patrimoniale critica, ha tanti debiti. L’erede ha tanti debiti, il patrimonio ereditario invece è tendenzialmente attivo. Qui chi è che corre il rischio derivante dalla confusione del patrimonio dell’erede e quello ereditario? I creditori dell’eredità. L’erede ha tanti debiti. Il suo patrimonio personale è insufficiente, l’eredità ha dei debiti ma comunque un grosso attivo. I creditori corrono il rischio di confusione. Nella confusione si trovano a  concorrere con tutti i creditori dell’erede e quindi possono temere di non essere più pienamente soddisfatti. In questo caso, i creditori dell’erede hanno a loro disposizione un altro strumento, speculare rispetto al primo (cioè all’accettazione con beneficio di inventario). Cioè possono chiedere la separazione del patrimonio ereditario dal patrimonio personale dell’erede.

La separazione dei beni del defunto rispetto a quelli dell’erede. In questo modo potranno soddisfarsi sul patrimonio del defunto e far si che all’erede venga poi attribuito il saldo attivo. Hanno un tempo molto breve. Devono chiedere la separazione entro tre mesi dall’apertura della successione. Volevo fare un caso. Il caso ha a che fare con l’azione di petizione dell’eredità.