L’onere testamentario

Cosa è l’onere testamentario? Se lascio ad una persona un certo bene, lascio al comune una parte del terreno della mia villa, ponendoci l’onere in forza del quale deve costruirci l’asilo infantile. Oppure lascio all’università questo edificio ma l’università dovrà farne la sede della biblioteca dove ospitare la mia collezione libraria. Questo è l’onere, obbligo che il beneficiario deve soddisfare. Questi oneri hanno anche un peso economico non da poco. c’è anche il rischio che l’onere sia superiore al valore della quota, allora in generale l’erede gravato dall’onere non sarà tenuto se non nei limiti. Io non posso apporre ai legittimari degli oneri.

Allo stesso modo non posso porre a carico della quota di legittima dei legati. La quota di legittima dev’essere una quota invariabile in questo senso. Non può essere poi rosicchiata da disposizioni che tendano a diminuirne la consistenza effettiva. Questa invariabilità riguarda l’aspetto quantitativo ma non l’aspetto qualitativo cioè il tipo di beni che lascio. Su questo il testatore ha autonomia. La disciplina della legittima tende a contemperare istanze di tutela dei legittimari ma anche spazi di autonomia del  testatore.

Facciamo un esempio. Ci sono due fondi agricoli. Uno dei due forse un domani potrebbero esserci delle prospettive edificatorie. Attualmente sono dello stesso valore. Oppure uno è più vicino a casa mia, lo preferisco perché semplifica la vita. Non posso pretendere di ricevere metà del primo e metà del secondo o  tutto il secondo che mi piace di più. Se il testatore dice in un modo non ci si può opporre, i diritti dei legittimari riguardano una certa quantità, un certo valore, ma non la qualità dei beni. Tuttavia i diritti dei legittimari devono essere soddisfatti con beni ereditari. Ho due figli. Li lascio tutti al figlio uno che con i suoi soldi deve dare all’altro un conguaglio pari alla metà. Non lo posso fare, perché i diritti dei legittimari devono essere soddisfatti con beni ereditari.

Ammettiamo che nel mio patrimonio ci sia un fondo e dei soldi liquidi sul conto corrente, in questo caso posso lasciare i soldi ad e all’altro il fondo , non posso lasciare il bene ad uno dei due imponendogli l’obbligo di pagare all’altro con le sue risorse un conguaglio pari alla metà in modo di non alterare l’equilibrio economico. Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento è che la legittima dev’essere predisposta in natura. Magari giovedì riprendiamo alcune cose, ora volevo darvi il quadro complessivo. Come si realizza la tutela dei legittimari? Riconoscendo loro un’azione, l’azione di riduzione, con lo scopo di consentirle di entrare in possesso della quota sia in caso di violazione della legittima totale o parziale.

Bisogna fare il conto della legittima, fare una operazione contabile, quella che si chiama la riunione fittizia. Perché riunione fittizia? Perché consiste in una semplice operazione contabile. Parlando della divisione vedremo l’accollazione, tutt’altra cosa che non è fittizia. Nel caso dell’azione di riduzione va fatta quest’operazione importante. Operazione non semplice. Possono esserci beni di varia natura: beni in proprietà o crediti (non sappiamo se recuperare pienamente), od operazioni ambigue, ad esempio potrebbe essere uscito dal patrimonio un bene sulla base dell’operazione simulata, non sempre è semplice, va ricostruito l’attivo ereditario. Poi va ricostruito passivo, debiti, sottrazione, e aggiungere le donazioni.

Ritorniamo sulle donazioni. Quando si parla di donazioni, di cosa bisogna tener conto? Art. 769: la donazione è un contratto in forza del quale una parte arricchisce l’altra sia trasferendo un diritto oppure assumendo una obbligazione. Il principale tipo di donazione è quella formale: atto pubblico con la presenza di due testimoni. Sappiamo che anche la donazione remuneratoria è mera donazione. Non è donazione, non è soggetta all’azione di riduzione, la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi. Questa donazione si chiama liberalità d’uso. In occasione di servizi resi pensate la mancia; in conformità agli usi pensate l’anello di fidanzamento. Possono anche essere di rilevante valore, ma non sono donazioni. Le liberalità d’uso possono essere non rilevanti. Si considera la circostanza e condizioni economiche del donatario.

Neppure sono donazioni di modico valore quelle che si perfezionano con la dazione materiale (laurea, regalo). Questo ci interessa fino ad un certo punto. Vanno considerate donazioni anche le donazioni indirette. L’art. 809 ci dice che le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dal 769 (vero e proprio contratto di donazione), sono soggetti ad alcune norme tipiche delle donazioni e per quello che ci interessa ora l’azione di riduzione. All’azione di riduzione sono soggette anche le liberalità indirette. Il fatto di aver acquistato ad un figlio l’appartamento dandogli il denaro per acquistarlo.

Problema: cosa è oggetto di riduzione? La somma di denaro pagata o il valore dell’immobile? È una bella differenza. Si tratta di vedere come è stata attuata l’operazione. Si tende a dire che è l’immobile oggetto di riduzione, questo comporta problemi soprattutto per quel che riguarda i terzi. Si calcola patrimonio lasciato, donato e alla fine su questa somma si calcolerà la quota che spetta al legittimario. Siamo nel conto di una operazione contabile. Se stabiliamo che il risultato che c’era, patrimonio attivo di 600 e donazione di 600, patrimonio totale di 1200, se c’è un figlio solo, a lui spetta la metà, 600. Ammettiamo che a lui sia stato attribuito semplicemente 400 e che 200 siano stati lasciati ad un cugino, ecco che abbiamo la lesione della legittima che dovrà essere restituita. Per ottenere l’integrazione della quota di legittima cosa dovrà fare l’erede? Dovrà chiedere la restituzione. A chi? Nel nostro caso è sufficiente che la chieda al cugino. Prima di tutto la riduzione deve riguardare le disposizioni testamentarie, si tratti di eredità oppure di legati. Il principio è che le disposizioni testamentarie vanno tradotte tutte in modo proporzionale.

Dal discorso che facevamo prima, concorso fra erede legittimo e legittimario, in certi casi non è necessario fare vera azione di riduzione. Quando il legittimario concorre con l’erede legittimo, in sede di divisione si applica il 553 che ci dice che si farà una modifica proporzionale di quel che spetta all’erede. L’azione di riduzione nel caso in cui ci siano delle disposizioni testamentarie che determinano un sacrificio della quota. Se questo non è sufficiente o se non ce ne sono, si passa a ridurre le donazioni. La azione di riduzione verrà esercitata nei confronti del donatario. Questo sia che si tratti di donazioni dirette, sia che si tratti di donazioni indirette.

La riduzione come si fa? C’è tutela reale del legittimario. Può chiedere direttamente la restituzione del bene. Nel caso in cui la donazione sia solo parzialmente lesiva della legittima, ci sono delle regole che ora non esaminiamo quando si tratta di bene immobile, ci può essere il pagamento del conguaglio corrispondente alla parte lesiva della legittima. In certi casi è possibile ottenere dal donatario una somma di denaro. Tuttavia cosa si può verificare? Ad esempio che il bene sia perito per causa  imputabile al donatario, in questo caso ovviamente per sua colpa . Si potrà chiedere solo una somma di denaro. Oppure può essere avvenuto che il donatario ha trasferito a terzi quel bene. Se ha trasferito a terzi quel bene bisognerà vedere se il patrimonio del donatario è ancora capiente oppure no.

Se non è sufficiente a soddisfare le ragioni del legittimario, il legittimario può agire anche contro il terzo acquirente. Questo è un grosso problema. I problemi alla circolazione dei beni donati deriva proprio da questo. Se acquisto un bene immobile da chi lo aveva ricevuto per donazione, non sarò mai sicuro di aver fatto una acquisto tranquillo. Può sempre venir fuori un legittimario, anche se al momento della donazione la situazione era tranquilla (donante non era sposato e non aveva figli). Oppure il donante aveva un ingente patrimonio e il bene donato era un dettaglio, una piccola cosa,  l’ingente patrimonio lo può perdere, al momento della morte la donazione potrebbe essere lesiva della legittima. C’è il grosso problema anche di contemperare le ragioni del terzo, la sicurezza dei traffici, con l’esigenza di tutela dei legittimari. È un problema di equilibrio difficile, di tutelare i diritti dei legittimari con la tutela di sicurezza dei traffici, diritti dei terzi. Su questo si è fatto un passo avanti sia grazie alle innovazioni apportate, sia grazie ad alcuni orientamenti giurisprudenziali.