Legittima tutela dei legittimari e successione necessaria

Facciamo un po’ di esempi. Le regole sulla successione necessaria sono coerenti con un modello di famiglia attualmente è un po’ in via di cambiamento. L’idea che c’è alla base è che la famiglia sia una ed immutabile,  un qualche cosa che invece non c’ è più. Problemi su successione del coniuge e sulla successione dei figli. Altro cambiamento è che la vita media è aumentata e la successione a favore dei figli non è più vista come strumento attraverso il quale si trasferisce alle nuove generazioni la ricchezza. Di solito, salvo casi disgraziati, i genitori muoiono quando il futuro dei figli è già costruito.

Per farvi l’esempio del problema relativo al coniuge lo prendo da un caso giurisprudenziale. La causa è questa. Marito e moglie e un figlio. I genitori hanno un appartamento. Decidono di fare una donazione a favore del figlio, tutti e due sono d’accordo anche se il bene è l’unico consistente nel patrimonio. L’altro genitore non avrebbe mai esercitato l’azione di riduzione. Purtroppo la moglie muore, il marito tenendo fede al patto, non chiede la riduzione anche se quella donazione era lesiva della quota di legittima del coniuge, però avevano stabilito insieme di fare così. Lui poi si risposa e dopo poco tempo dal secondo matrimonio muore. Il figlio si attacca nei confronti della matrigna ad una questione di conti correnti. C’era un c/c contestato, lui fa valere alcuni diritti. Lei si rivolge al legale che le dice altro che conto corrente può chiedere. Si attivano tutti gli strumenti che il diritto mette a disposizione del coniuge. Cosa chiede lei? La riduzione della donazione che il marito aveva fatto al figlio perché lesiva della sua quota di legittima. Non si limita a questo, chiede anche cosa? Essendo lei erede del marito, esercita in qualità di erede, l’azione di riduzione della donazione della moglie. L’azione di riduzione che lui non aveva esercitato, la esercita l’ultima vedova, in quanto l’azione di riduzione, art. 557 può essere domandata sia dai legittimari sia dei non eredi. Lei in forza del 557 esercita l’azione della riduzione della donazione fatta dalla prima moglie, madre del figlio nei confronti del figlio.

Di fronte a questa domanda, qual è la vostra impressione su questo? È da accogliere o no questa azione della seconda moglie? Giudici e cassazione hanno detto uno l’opposto dell’altro. È un po’ eccessivo. Quello era l’appartamento della madre è più giusto che vada al figlio rispetto che alla seconda moglie del marito. Qui non c’erano ulteriori figli né della matrigna né della coppia. Era una cosa della madre, meglio al figlio. In effetti, le corti di merito, corte d’appello, hanno cercato di dare una veste giuridica a questa considerazione di buon senso. Le pretese della II moglie sulle donazioni riguardano solo le donazioni successive al proprio matrimonio, non le donazioni anteriori. Però questo non è scritto da nessuna parte. La cassazione ha detto mi spiace ma la riduzione riguarda tutte le donazioni in quanto lesive della legittima.

Non è possibile fare una distinzione che la legge non considera. La legge non lo considera proprio perché nella mente del legislatore, il modello di famiglia a cui pensava, era questo modello: un solo marito, una sola moglie, famiglia immutabile ed invariabile. Alla prova con le nuove famiglie ecco che bisognerebbe pensare a qualche aggiustamento.

Lo stesso vale per il discorso dei figli che hanno una tutela molto forte e tutti sullo stesso piano. Esempio già fatto. Una persona ha un figlio che ha avuto successo, si è affermato e sta meglio di suo padre. L’altro figlio ha avuto un brutto incidente , si  trova sulla carrozzella. Paralizzato che ha bisogno di mille cose. La terza figlia si occupava dei genitori ed anche del fratello andicappato. Mettere i tre figli sullo stesso piano è un po’ discutibile.

Potrebbe essere sensato lasciare al genitore un più ampio margine di apprezzamento. Questo è alla base di una norma che è stata una norma ad personam, confezionata tenendo conto della situazione familiare dell’ex premier. Prevedeva una cosa che potrebbe anche essere sensata. Nella legittima a favore dei figli, c’è una parte fissa che va tutti in parti uguali. Ammettiamo che se ci sono due figli la legittima adesso è 2/3, potremmo decidere che 1/3 in parti uguali e l’altro terzo  decideva il genitore su in base ad una sua discrezionalità. Lo scopo distinguere figli di primo letto, nati dal primo matrimonio, e quelli nati dal matrimonio con Veronica Lario. Si potrebbe pensare ad una cosa del genere a non discrezionalità pura del genitore.

Si possono prevedere delle preferenze ma che siano in qualche modo motivate o da particolari meriti o bisogni, oppure da particolari demeriti. Una sorta di diseredazione motivata. Oggi la diseredazione non è ammessa se è destinata a privare il figlio della quota di legittima. Se io scrivo in un testamento avendo tre figli diseredo mio figlio Mario. Questa clausola non produce l’effetto di privare Mario di qualsiasi diritto ereditario. Si ritiene che abbia effetto di togliergli qualche diritto sulla disponibile, ed attribuire a Mario solo la legittima. Diseredo Mario, in un caso di questo genere si apre la successione legittima. Se ci sono due figli il patrimonio è diviso fra i due figli. La legittima che spetta a Mario è un terzo, dire diseredo Mario significa dire non gli va la metà ma un terzo. Ammettiamo l’ipotesi di diseredazione purché motivata e quindi giustificata dal fatto che questo figlio si è allontanato dalla famiglia o perché non esistono rapporti di solidarietà o quant’altro, oppure ha già fatto fortuna e non ha bisogno di essere aiutato per nulla ed altri hanno più bisogno.

Ci sono proposte più drastiche, eliminiamo la legittima, altre più morbide. Proposte: diseredazione motivata, legittima variabile, a discrezionalità del de cuius motivata. Ci sono tante proposte. Attualmente la situazione è questa. Esempio. Un genitore malato aveva fatto una donazione alla figlia che lo assisteva. Questa donazione riguardava la nuda proprietà di un certo bene il cui padre si era riservato l’usufrutto. Alla figlia che lo assisteva la nuda proprietà. Questa donazione che tipo di donazione è? Quello che si chiama donazione remuneratoria. Se noi andiamo a vedere la disciplina delle donazioni, dice è la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti fatti per il legatario.

Anche la donazione remuneratoria è donazione vera e propria quindi soggetta alle regole sulla riduzione. Morto il padre c’era la moglie e un altro figlio. Agiscono in riduzione ritenendo che la donazione era lesiva della legittima. Due problemi. Si fa la riduzione anche delle donazioni remuneratorie? La risposta è  si, sono soggette alle regole delle donazioni. Due: come si calcola il valore? Solo nuda proprietà o si considera che al momento della morte nuda proprietà e usufrutto si consolidano e la figlia acquisisce non nuda proprietà ma l’intero valore del bene? Cosa bisogna mettere nel conto per vedere se c’è stata lesione? Siccome si considera la situazione al momento della morte, e c’è l’usufrutto, si considera il tutto. Questo  su cosa ci fa riflettere?

Poter sfruttare la donazione remuneratoria per beneficiare uno dei figli a scapito degli altri non è uno strumento appropriabile. La donazione remuneratoria cade sotto l’azione di riduzione. Quando la donazione comporta una riduzione della legittima, la riduzione la riguarda. Il fatto che lei avesse assistito il genitore non ha un vantaggio. Diciamo che per beneficiare uno dei figli si può giocare solo sulla disponibile attualmente, non sulla quota di legittima. Vediamo di capire come funziona il meccanismo della legittima. A favore di alcuni soggetti e in considerazione dei vincoli familiari, solidarietà che si sviluppa all’interno della famiglia, la legge prevede che ad alcuni di questi venga riservata una quota, quota di legittima, altrimenti detta successione necessaria.

Chi sono i legittimari? Il coniuge, i figli legittimi naturali a cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, e gli ascendenti legittimi. Gli ascendenti solo quelli legittimi non naturali. Perché mai a maggior ragione adesso che essendo la decadenza della potestà una causa di indennità. Questo fatto di considerare i legittimi e non genitori naturali è una cosa che lascia perplessi. La cassazione ha fatto una sentenza che non ha rinviato alla corte ritenendo manifestamente infondata la questione.

Veniamo ai figli. Si considerano i legittimi naturali e legittimati. Si potrebbe dire solo figli. Ma tra i legittimi ci sono quelli adottati con adozione speciale (legittimata, adozione dei minori) hanno lo stato di figli legittimi. Tra i legittimi ci sono anche i figli adottati. Quando si parla di figli adottivi si fa riferimento a quali? Adottati da maggiorenne o a quelli con casi particolari che non acquistano lo stato di figli legittimi, in quanto da un lato non si hanno più rapporti con la famiglia, dall’altro stabiliscono rapporti con l’adottante e parenti dell’adottante. Tutti i figli biologici e adottivi sono legittimari. Lo scopo dell’adozione del maggiorenne è avere un erede non solo legittimo ma adulto. A questi è riservata una quota che è mobile, dipende da chi c’è al momento della morte. Se c’è un solo figlio riservata la metà, se c’è solo il coniuge anche il coniuge ha la metà, se ci sono un coniuge e un figlio, un terzo al figlio e un terzo al coniuge, se abbiamo più figli a tutti i figli i due terzi, se abbiamo più figli e un coniuge ai figli la metà e l’altro quarto al coniuge. In modo corrispondente varia la disponibile. Un quarto con coniuge e figli e arriva alla metà quando abbiamo o solo coniuge o solo figlio. La quota di legittima e la quota disponibile sono variabili in ragione del numero e qualità dei superstiti al momento della morte. Potrebbero anche non esserci legittimari.

Gli ascendenti hanno diritto alla quota di riserva solo se non ci sono né figli né coniuge. Se ci sono solo fratelli e sorelle, che non sono legittimari, in questo caso si apre semplicemente la successione ex lege. La successione legittima si apre quando manca del tutto o in parte il testamento. Abbiamo successione testamentaria e la successione legittima se manca del tutto il testamento o se il testamento riguarda una parte del patrimonio ereditario. I diritti dei legittimari non sono un terzo genere di successione, ma costituiscono un limite alla successione testamentaria, limite all’autonomia del testatore, sia un limite all’operare delle regole sulla successione ex lege.

Teniamo presente che mentre le regole di ripartizione ex lege tengono conto di cosa: uno muoia senza testamento, ci sono solo due fratelli. La successione dei due fratelli, ciascuno ha diritto alla metà del patrimonio, si calcola su cosa? Sull’asse ereditario, sul patrimonio che è stato lasciato al netto dei debiti. La quota di legittima (spetta ai legittimari), non è una quota del patrimonio ereditario, ma anche nelle donazioni. La quota di legittima è un valore che è determinato, calcolato, tenendo conto di che cosa? Sia del patrimonio che  è stato lasciato tolti i debiti, sia delle donazioni. È dunque per questo che la tutela dei legittimari costituisce anche un limite nella successione ex lege.

Ammettiamo che Tizio muoia, lascia semplicemente il vecchio padre e una sorella. Il vecchio padre è legittimario la sorella no. Ammettiamo che in vita Tizio avesse fatto una donazione ad una sua amica e che quella donazione sia lesiva della legittima. In questo caso, per calcolare la quota di legittima che spetta al vecchio padre, dobbiamo considerare il patrimonio ereditario e la donazione. Però la sorella non è legittimaria. Quindi non essendo tale, quale sarà il risultato? Non andremo a toccare la donazione fatta all’amica se il patrimonio ereditario lasciato è sufficiente a garantire al vecchio padre la legittima. Semplicemente alla sorella andrà un po’ meno della metà. Questo ve lo dice il 553. Questo perché si arriva a toccare le donazioni come ultima ratio. Il primo principio è questo. La quota di riserva risulta dal conteggio di quello che è il patrimonio lasciato meno i debiti più le donazioni, quota virtuale, patrimonio virtuale. Il legittimario determesso è quello totalmente dimenticato dal testatore. Possiamo avere il caso di un legittimario a cui è stato attribuito di meno di quanto gli sarebbe spettato, allora qui si tratta di ampliare la quota o il determesso, al quale non è stato lasciato nulla. Questi non è un erede. Il determesso non è un erede neppure un chiamato all’eredità.

Se in base al testamento i chiamati all’eredità sono gli altri fratelli, mettiamo che i fratelli sono tre e uno dimenticato, gli altri due diventano eredi, l’altro né erede né chiamato. Acquista la qualità di chiamato solo in seguito alla sentenza che accoglie la sua azione di riduzione. A quel punto potrà accettare, non accettare, accettare con beneficio di inventario.

C’è un problema ulteriore. Come si calcola la quota di legittima nell’ipotesi in cui alcuni dei chiamati non hanno accettato o hanno rifiutato l’eredità? Nel dossier c’è una sentenza su questo caso. A, de cuius, ha 4 figlie, 1-2-3-4. Una non ha figli, le altre due hanno dei nipoti, x-y, k- z. A lascia tutti i suoi beni ai nipoti. Fa testamento e dice sono miei eredi i miei nipoti x-y k-z. A 2 e 3 la cosa sta benissimo, rinunciano all’azione di riduzione. Ad 1 non sta bene per niente ed esercita l’azione di riduzione. Qualcosa alla figlia 1 bisogna pur dare. Il problema è quanto? Due soluzioni in astratto. Secondo voi, alla figlia 1 quant’è la legittima della figlia 1? Guardate un attimo le quote, se c’è un figlio solo ½, se più figli 2/3. Ragioniamo solo su questa ipotesi. 1/3*2/3, quindi 2/9. Lei invece chiede ½, perché dice  i due che hanno rinunciato all’azione di riduzione, quindi anche all’eredità, è come se non ci fossero. L’unico figlio interessato all’eredità sono io e mi tocca un mezzo. Vedrete sul testo che ci sono un po’ di ghirigori. La sentenza è delle Sezioni Unite 2006 la 13.429.

Giustamente la Cassazione dice pensiamo che il momento in cui si fotografa la situazione è la morte. C’è una invariabilità della quota di riserva e disponibile. Per esigenze di certezza che riguardano il testatore e esigenza di certezza nei confronti dei terzi che hanno aspettative di sapere quali sono le situazioni. È dunque al momento della morte c’è il principio dell’invariabilità della quota di riserva. Il fatto che sia intervenuta la corte di Cassazione, sostiene che c’è un argomento letterale, perché la norma fa riferimento alla situazione al momento e denuncia gli inconvenienti pratici. Il fatto che si siano incontrate le Sezioni unite non c’era accordo fra le sezioni semplici.

Sia in giurisprudenza sia in dottrina ci sono tesi contrastanti, sulle quali questa sentenza destinata a restare ferma per un certo periodo di tempo, cambia. Si considera il momento della morte senza tener conto eventuali denunce o altre situazioni. Bisogna anche dire che la quota di legittima è una quota dal punto di vista quantitativo invariabile. Non può essere oggetto di visitazioni che potrebbero derivare dalla posizione di oneri o modi.