La forma del testamento

Stavamo parlando del testamento, quindi proseguiamo su quella strada. Vediamo adesso di parlare della forma del testamento. Riguardo alla forma, noi abbiamo i testamenti ordinari e speciali. I testamenti ordinari sono tre: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto. Tutti hanno dei requisiti di forma ben precisi proprio perché c’è il problema di dare effetti alla volontà di qualcuno che non c’è più, allora dobbiamo avere allora requisiti formali. Sempre il testamento è un atto formale. Non ci può essere un testamento verbale. Capita che le persone dicano vorrei così comi, ma quello non è testamento, non è nulla, non produce alcun effetto. Ciascuna forma presenta vantaggi e svantaggi.

Prima forma è il testamento olografo, la più semplice. Scritto di pugno dal testatore, da lui sottoscritto e recante l’indicazione della data in cui viene redatto. Rispetto ai normali requisiti della scrittura privata, quando abbiamo parlato dei contratti, abbiamo detto la forma scritta è scrittura privata o atto pubblico. La scrittura privata può essere un documento anche scritto da un terzo, anche scritto a macchina o a computer. Nel testamento occorre l’autografia, scrittura di pugno del testatore. Un testamento olografo a macchina non è valido. Occorre la sottoscrizione e autografia. Il testamento è un atto di autonomia e  libertà. Si vuole evitare che attraverso l’esibizione di un testamento, il testatore può essere indotto a sottoscrivere qualcosa che non sapeva. Il requisito dell’autografia è fondamentale a pena di nullità. Dev’essere scritto di pugno e sottoscritto, sottoscrizione da parte del testatore. Questo non esclude che il testamento, pur possedendo questi requisiti, possa presentarsi nella veste di una lettera, si parla di testamento epistolare. Posso anche scrivere una lettera a mio figlio, Caro Giuseppe, desidero che alla mia morte alla fine della lettera ci sono espressi tutti i sentimenti relativi alla vita spirituale e relazionale affettiva che c’è nelle persone. Nella lettera la firma può non essere Gilda Ferrando, ma tua madre. La firma che indica la provenienza dalla persona interessata. Il vantaggio è dunque la estrema semplicità nella redazione del testamento, la possibilità di farlo in qualsiasi momento, revocare e modificare senza modificazioni, non costa nulla farlo in questo modo. L’inconveniente è quello della mancanza di sicurezza. Lo si può perdere, può andare distrutto, può essere sottratto, può essere anche modificato, è suscettibile di essere oggetto di alterazioni, può essere alterato. Per evitare questi possibili inconvenienti in pratica cosa si fa? O lo si mette in un luogo sicuro, la cassetta di sicurezza, o lo si affida all’amico avvocato, l’amico commercialista, che è in grado di tirarlo fuori al momento opportuno. Questi sono accorgimenti pratici, non c’è scritto da nessuna parte di fare così, ma  nella prassi si tende a fare così. Conservarlo con la base di qualche accorgimento, piuttosto che infilarlo fra i documenti di casa.

L’altro rischio è che sia redatto male. Abbiamo fatto l’altra volta l’esempio di come si può tradurre in termini appropriati la volontà ad esempio lascio qualcosa al mio gattino, e dunque una persona che non ha nozioni di diritto, è facile che confonda eredità, legato, le varie sottigliezze, oppure che non usa gli strumenti appropriati. È uno strumento che viene usato, presenta dei rischi, usato soprattutto quando non ci sono grosse ricchezze, o siamo in presenza di situazioni tranquille, famiglie dove si va d’accordo, nelle famiglie  dove non si va d’accordo l’olografo offre appigli. Il testamento per atto pubblico da notaio ha il massimo della formalità. Mi rivolgo al professionista che risolve questi problemi di manifestazioni della volontà nei modi appropriati, lo conserva nel modo migliore, lo tira fuori nel momento opportuno. Certamente è più pesante. Bisogna andare dal notaio, ci vogliono due testimoni. Tutto questo ha un costo. Se faccio testamento a 40 anni, a 90 è passato del tempo, chissà quante volte l’ho cambiato, è cambiata la consistenza del patrimonio e le persone con cui sto incontro. Testamento per atto pubblico presenta i vantaggi in termini di  sicurezza, redazione appropriata, maggior resistenza di fronte alle possibili impugnazioni. Svantaggi visti.

Le caratteristiche quali sono? È un atto che viene redatto dal notaio. È scritto dal notaio, sottoscritto dall’interessato e sottoscritto anche dal notaio. È sottoscritto anche dai due testimoni. Se nel caso del testamento olografo i vizi di forma tali da provocarne la nullità sono mancanza di redazione comune e sottoscrizione, nel caso di testamento redatto da notaio i vizi di forma sono la mancata scrittura da parte del notaio (ha un modello prestampato, gliel’ha dato qualcun altro, se fa così è passibile a sanzioni penali e disciplinari), e la mancata sottoscrizione da parte dell’interessato. Questi sono i vizi di forma pesanti che portano alla nullità del testamento.

Il terzo modello sta a metà fra l’uno e l’altro. Il testamento segreto è preparato in via privata. Qua si può anche ovviare al requisito della scrittura di pugno, può anche non essere scritto di pugno. È un atto confezionato in via privata, garantisce la riservatezza (non garantita per atto pubblico). Però poi viene consegnato al notaio dall’interessato e il notaio fa tutto un verbale relativo al procedimento, alla data, poi lo custodisce. Tutto questo avviene alla presenza di due testimoni. C’è la solennità dell’atto pubblico per quel che attiene la ricezione del documento da parte del notaio (certezza della sua data), però c’è la segretezza per quanto riguarda la redazione. Nel caso del testamento segreto, abbiamo un particolare caso di conversione formale, disciplinata dall’art. 607. Ricorderete cosa si intende per conversione di un contratto nullo. La conversione è un modo per recuperare parte degli effetti del contratto. Ho un contratto che è nullo manca di alcuni requisiti necessari, però presenta i requisiti di un altro atto o contratto, produce gli effetti dell’altro, produce gli effetti di un altro atto a condizione che risulti che le parti lo avrebbero voluto lo stesso conoscendo le cause di invalidità. L’esempio fatto nel corso di Istituzioni era la cambiale nulla per mancanza di indicazione cambiale, se manca vale come promessa di pagamento. Per il testamento è prevista una forma di conversione formale. Il contratto x assume valore contratto y. Il testamento resta testamento, ma il testamento segreto che manca di qualche requisito tale in modo che non lo si considera segreto, ha effetto come testamento olografo solo quando abbia i requisiti dell’olografo. Requisito essenziale dell’olografo è l’autografia, se il testamento segreto è autografo, può valere allora come testamento olografo non segreto. Nel testamento olografo ci vuole l’indicazione della data. La data può servire per chiarire il problema di rapporto fra più testamenti.

Come si fa a sapere se un testamento è stato scritto prima o dopo un altro? Questo è ovviamente molto importante. Se due testamenti sono in contraddizione, il più recente prevale su quello anteriore. La data è molto importante. Nell’atto pubblico non c’è problema,  si presenta  nell’olografo. La firma può essere tua madre, tuo padre, la data può essere Natale 2011. Alle volte si possono ricavare dalla scheda i criteri per capire qual è la data. Cara Giuseppina oggi nel giorno del tuo 25 compleanno ti scrivo. La data ha questa funzione.  L’assenza non è requisito di invalidità, ma in mancanza della data, quando c’è un problema di interpretazione e di anteriorità , il 601 dice che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare o della capacità del testatore o della priorità fra due documenti, o altre questioni da decidersi in relazione al tempo.

Per quel che riguarda la capacità, è chiaro che sulla capacità l’atto pubblico non ci da informazioni decisive. Il notaio certo che deve astenersi dal redigere testamento se risulta che la persona è incapace. Ma non sempre l’incapacità naturale è così eclatante perché poi l’incapacità naturale non può intendersi qualunque forma di debolezza e fragilità presente soprattutto nelle persone anziane. L’incapacità a redigere testamento, incapacità di intendere e di volere e deve guardare una situazione pesante. Se considero incapacità naturale qualsiasi forma di ritardo, disorientamento che spesso hanno le persone anziane, impediamo alle persone di decidere sulle proprie sostanze. Dobbiamo avere una situazione davvero grave d’incapacità di intendere e volere. Non sempre il notaio ha gli strumenti per cogliere la situazione nella sua effettività.

Poi ci sono i testamenti speciali. I testamenti speciali sono quelli che sono redatti in situazioni chiamiamole di emergenza. Vedete andando a leggere  le prime norme, malattie contagiose, calamità pubbliche, testamento a bordo della nave, testamento a bordo dell’aeromobile. Nel caso di calamità pubbliche o altre questioni come il terremoto, si prevede che se il testatore non può farlo nelle forme normali può rivolgersi al notaio, al  conciliatore, sindaco, ministro del culto con la presenza dei due testimoni e fare testamento. Presenza della nave o aereo il comandante è autorizzato ricevere il testamento. Il comandante deve poi  giusto a destinazione consegnarlo all’ufficio consolare. La caratteristica è che sono temporanei come efficacia. Decorsi tre mesi o uno fa un testamento normale o quello speciale perde di efficacia, sempre che ovviamente non si sia verificata la morte e quindi la necessità di dare attuazione al testamento.

Uno dei problemi che derivano dal testamento olografo è che venga distrutto o quant’altro. In questi casi, quando venga distrutto non per volontà del testatore (se è distrutto dal testatore revoca del testamento), ma accidentalmente, è possibile provare che era stato fatto e quale era il contenuto, non è così facile. Una prova può essere una fotocopia, piuttosto che una fotografia. Bisogna però dare tutte le dimostrazioni del caso. Il testamento quando si verifica la morte dev’essere pubblicato. La pubblicazione è un atto pubblico a carico del notaio, 620 e seguenti, chi è in possesso del testamento olografo deve darlo al notaio per la pubblicazione. Chi ha testamento pubblico o segreto il notaio provvede direttamente alla pubblicazione che avviene, se è atto pubblico, secondo determinate formalità.

Vi dicevo, poi parliamo del contenuto, tanto per restare  sui problemi formali che il testamento può essere anche revocato. Tant’è che abbiamo visto la facoltà di revoca è essenziale. È sempre revocabile. Come si fa la revoca del testamento? La revoca può essere fatta in modo espresso. Il 679 dice che non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie. Espressa fare nuovo testamento in cui si dichiara espressamente di voler revocare il testamento x-y. Possono esserci sia delle forme di regola implicite, sia delle forme invece di revocazione automatica, di diritto. Una revoca tacita, implicita, è il caso del nuovo testamento che sia incompatibile con il precedente. In una situazione di questo genere qual è il problema? Risponde alla regola generale anche in materia di contratti, la dichiarazione successiva se è incompatibile con la precedente rende priva di effetti la precedente. Il problema è capire quando ci sia effettivamente una revoca. Se faccio testamento e dico nomino erede Giuseppe. Poi qualche anno dopo ne faccio uno e dico nomino Maria, ho cambiato idea ed è chiaro. Ammettiamo che faccia delle disposizioni non così chiare ed evidenti. Magari faccio riferimento a beni diversi che però adesso sono la gran parte del mio patrimonio, elencando la totalità dei beni che ho adesso, finisco per fare una nomina di erede incompatibile con la precedente. Non sempre le situazioni sono così chiare. Il problema è: la nuova disposizione è integrativa della precedente, o è effettivamente una revoca di quella precedente? Quindi qui c’è spazio per interpretazioni e conflitti.

Poi, un’altra forma di revoca del testamento è la distruzione del testamento olografo. Distrutto, oppure cancellato in tutto o in parte. In questi casi si considera in tutto o in parte revocato. Qui ci sono i problemi. C’è il problema di capire se queste manomissioni sono state fatte dal parte del testatore, il che comporta revoca, o sono opera di terzi e questo chiaramente non comporta una revoca ma sanzioni a carico del terzo. Anche il ritiro del testamento segreto non sempre può essere inteso in modo univoco. Se il testamento segreto ha le caratteristiche dell’olografo, il ritiro non necessariamente ne comporta la revoca, ma può valere come testamento olografo.

Un caso invece di revocazione diritto 587, revocazione per sopravvenienza di figli. Se oggi faccio testamento e non ho figli o sono un uomo e non so di averne, sono nati figli naturali o sono nati figli da un matrimonio che poi è finito e non sapevo che la moglie era incinta. La sopravvenienza di figli è intesa come causa di revocazione del testamento. Si ragiona in due modi. Qualcuno dice qua si fa riferimento a volontà presunta del testatore, ma io sono sempre molto sospettosa sulla volontà presunta. Cosa è la volontà presunta? La verità è un’altra.  Essendo probabilmente la tutela dei figli uno dei principi su cui si basa il nostro diritto di successioni, la sopravvenienza di figli mette in gioco questa solidarietà che in assenza di figli non c’era. Il codice dice che le disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, legati fatti da chi ignorava, sono revocate di diritto. Qui si usa dire revoca di diritto. Ma la revoca è in realtà un atto di autonomia, più che revoca di diritto si tratta di inefficacia, rese inefficaci a posteriori. Qualunque sia il figlio, legittimo, naturale, adottivo, a meno che il testatore non avesse previsto l’eventualità di una sopravvenienza di figli e dunque avesse disposto in previsione di questo fatto. La revocazione ha luogo se effettivamente non c’è stata la considerazione dell’evento eventuale nascita e sopravvenienza dei figli.

Ipotesi particolare di revoca riguarda i  legati nel caso in cui la cosa oggetto di legato venga alienata. Se lascio a Tizio il quadro col ritratto del nonno e poi lo vendo, il legato è automaticamente revocato. Allo stesso modo nel caso della trasformazione della cosa legata. Lascio  i lingotti d’oro che ho in cassetta ma poi li avevo utilizzati per fare altre cose. Tutto questo diventa incompatibile con la disposizione e ne comporta la revoca. Bisogna tener conto delle cause di invalidità.

Ci sono alcuni vizi di forma particolarmente gravi che portano alla nullità radicale. Mancanza dell’atto scritto in tentamento olografo, mancata sottoscrizione, o mancanza di pubblicazione da parte del notaio o mancanza di sottoscrizione. Queste sono casi di nullità. Gli altri vizi di forma determinano l’annullabilità. Allo stesso modo il testamento è annullabile nel caso di incapacità, violenza, dolo ed errore.

Differenza fra nullità e annullabilità? Intanto i termini di prescrizione. L’annullamento si prescrive in un termine di 5 anni. Poi giustamente c’è più spazio per la possibilità di sanare, anche se nel testamento è automatico. Morto il testatore, gli strumenti di sanabilità non vanno bene, invece vedremo che ne abbiamo una particolare. Annullabilità, art. 624, violenza dolo ed errore. Anche qui non può essere impugnato da chi ha commesso l’errore. L’annullamento è proponibile da chiunque vi abbia interesse. Abbiamo visto come nel caso di testamento l’errore abbia uno specchio di applicazione più ampio perché comprende anche l’errore sul motivo, purché unico determinante  e risultante dall’atto.

Esiste una particolare forma di sanabilità è l’esecuzione spontanea di una disposizione testamentaria nulla da parte dell’erede. Cioè, se l’erede consapevole della invalidità di una certa disposizione testamentaria, tuttavia gli da lo stesso esecuzione, questo comporta la sanatoria di quella disposizione, non posso poi chiedere l’impugnazione per chiederne l’annullamento se consapevole del vizio ho dato attuazione ad una disposizione testamentaria nulla. Ad esempio so che il testamento successivo non è valido però ritengo che sulla base di esigenze morali e sociali ne do attuazione. Siamo in presenza di qualcosa che assomiglia alle regole sull’obbligazione naturale. Discorso analogo riguarda le disposizioni fiduciarie.

Cosa è la disposizione fiduciaria? Io in un testamento dico che lascio un determinato bene a Giuseppe, ma io e lui siamo d’accordo che lui trasferirà quel bene ad un’altra persona che non voglio che figuri nel testamento, magari è una persona con cui ho avuto una relazione e non voglio che si sappia, o qualcuno a cui ho fatto un torto e voglio che venga risarcito, facendolo con discrezione e affidandomi alla fiducia di una persona di cui mi fido. La legge dice che non è ammessa l’azione di giudizio. Io ho fatto disposizione di questo tipo lascio l’intesa al mio più caro amico che trasferirà alla persona a cui ho fatto un torto. La persona non può chiederne in giudizio l’esecuzione. Se l’amico tradisce la fiducia e si tiene le cose per se, il terzo non può chiederne l’esecuzione. Tuttavia, se l’amico spontaneamente esegue la disposizione fiduciaria, poi non può pentirsi e chiedere la restituzione di quelle cose dicendo questo non è scritto da nessuna parte. Qua aggiunge che in questo caso può anche darsi che dal testamento ci sia qualcosa che lasci intendere che c’è stata un’ interposizione, però in ogni caso, quando si verifica l’interposizione fiduciaria la regola è questa, sono le regole in sostanza dell’obbligazione naturale. Comunque si tende a conservare la volontà del testatore. Anche di fronte a disposizioni che sono chiare nell’obiettivo e non nel modo. Qua dice disposizione  a favore dei poveri o dell’anima. A favore dei poveri se non dico che voglio lasciare un bene a un ente che si occupi dei poveri, Caritas, Don Gallo, come si intende la disposizione? Se non è indicato come attuare le disposizioni in favore dei poveri, sono devolute all’ente comunale di assistenza.

Anche per quelle che sono le disposizioni a favore dell’anima, si considerano come un onere posto a carico dell’erede. Dell’onere ne abbiamo già parlato, chiudiamo questa parentesi. Veniamo al contenuto del testamento. Fra le disposizioni più interessanti, cosa consideriamo? Consideriamo i legati, l’onere e la condizione. È ammissibile il  testamento per condizione, sia che si tratti di condizione sospensiva sia che si tratti di condizione risolutiva. Alcune condizioni non sono ammesse, quelle impossibili o illecite. Qui, però, di regola, nel caso del contratto, la condizione è impossibile o illecita e può determinare la nullità del contratto.