Le dimissioni

Libertà di forma e onere della prova
La forma per le dimissioni è libera, salvo patto contrario.
In caso di interruzione di fatto del rapporto, occorre decidere se ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di licenziamento intimato oralmente dal datore (es.: violenza morale). L’indagine del giudice deve essere rigorosa qualora si tratti di stabilire l’incondizionata volontà del lavoratore di porre fine al rapporto.
La prova gravante sul lavoratore è la sua estromissione dal rapporto. L’assenza dal lavoro di per sé non è sufficiente per ravvisare la volontà di dimissioni, ma lo diviene quando le circostanze complessive depongano in tal senso.
Particolare è il caso, peraltro diffuso, delle dimissioni in bianco (vedi appunti presi in classe): esso è un licenziamento nullo assoluto per mancanza di causa ed inefficace, che rappresenta la volontà della società di estromettere il lavoratore.
Accertamento della effettiva volontà del recedente
La violenza morale può estrinsecarsi anche in modo indeterminato o indiretto. Al giudice di merito è riservata la valutazione del rapporto di causalità tra recesso e violenza. In particolare, dovranno essere accertati i comportamenti penalmente rilevanti (es.: costrizione anche fisica). È da notare che non avrebbe senso ricorrere alle dimissioni in bianco, qualora vi sia concordia tra le parti, posto che è pacifico che le parti possano risolvere il contratto di lavoro per mutuo consenso in qualsiasi momento.
Dall’annullamento discende il ripristino della situazione di fatto e l’obbligo del datore di corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni.
Giusta causa di dimissioni
Il preavviso costituisce una condizione di liceità di recesso unilaterale, la cui inottemperanza comporta l’obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità. L’obbligo del preavviso viene meno, ex art. 2119 c.c., ove sussista giusta causa di recesso, cioè una causa che non consenta la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Nella nozione giuridica di giusta causa vanno compresi anche tutti i fatti che, pur essendo leciti, appaiano intollerabili per il lavoratore (36 Cost.).
Il diritto di dimettersi per giusta causa secondo contrattazione collettiva
In alcuni casi, è la contrattazione collettiva a disegnare specifiche ipotesi di giusta causa di dimissioni.
Particolare è il caso dei giornalisti, ovvero il “caso di coscienza” previsto dal contratto collettivo di categoria come legittimo motivo di risoluzione in tronco del rapporto, con diritto all’indennità di mancato preavviso (caso Montanelli).
Per verificare le motivazioni bisogna far riferimento:

    1. alla veridicità dei fatti addotti a fondamento del recesso;
    2. all’immediatezza della reazione, che costituisce una condizione di credibilità del nesso causale.

Sono contemplate tre ipotesi:

  1. sostanziale cambiamento di indirizzo politico del giornale;
  2. incompatibilità con la dignità del giornalista;
  3. passaggio da giornale indipendente a politico.

Conseguenze delle dimissioni
La giurisprudenza sembra decisamente contraria ad ogni equiparazione tra dimissioni e licenziamento.
Nel caso di dimissioni per giusta causa da un contratto a tempo determinato, talora i giudici hanno affermato che il lavoratore ha diritto a tutte le retribuzioni fino alla scadenza del termine.
Altro orientamento, Cassazione 2001, prevede che il recesso per giusta causa sia coperto esclusivamente dalla indennità del preavviso, escluso il danno di disoccupazione.