La giusta causa

Definizione di “Giusta causa” (e immediatezza del recesso):
La giusta causa di licenziamento è una qualificazione giuridica di comportamenti idonei a legittimare la cessazione, con effetto immediato, del rapporto di lavoro, consistendo essa in un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, connotato da una gravità e, in particolare, dall’elemento fiduciario, inteso come tale da menomare la fiducia del datore nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Altro elemento è l’immediatezza del provvedimento espulsivo, intesa come un congruo intervallo di tempo, necessario al datore per una valutazione dei comportamenti del dipendente, al momento in cui il datore ne abbia acquisito completa conoscenza.
Secondo l’orientamento prevalente, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa persino durante il periodo di assenza per malattia.

Valutazione della gravità della giusta causa
Tipiche ipotesi di giusta causa di licenziamento sono ravvisabili negli artt. 2104 e 2105 c.c., tra cui l’insubordinazione: essa costituisce la negazione della subordinazione e l’aperta contestazione dei poteri del datore.
Vediamo alcuni esempi:

  1. La Cassazione non ha ravvisato la giusta causa di licenziamento nel comportamento del marito che aveva aggredito il capo della moglie, dopo che quest’ultimo l’aveva fatta oggetto di molestie sessuali.
  2. La violenza nel contesto lavorativo è motivo di licenziamento per giusta causa.
  3. La Cassazione ha affermato che anche se la dipendenza da alcol è di per sé motivo sufficiente del venire meno della fiducia, la condotta del lavoratore dovrà essere valutata di volta in volta.
  4. È legittimo il licenziamento dell’infermiere che provochi gravi conseguenze di ordine psichico ai pazienti.
  5. È illegittimo il licenziamento dell’infermiere che consigli ad un cliente di rivolgersi presso altri centri con maggiore esperienza.

Si può ritenere che costituiscano giusta causa di licenziamento:

  1. l’appropriazione indebita di denaro,
  2. le ripetute malversazioni compiute da un cassiere di banca,
  3. la compilazione di ricevute fiscali per importi diversi dall’importo effettivo,
  4. frode perpetrata,
  5. utilizzo illecito dei beni aziendali, quali un gran numero di telefonate personali interurbane sul posto di lavoro.

Non costituisce, invece, giusta causa la sottrazione temporanea dalla cassa di una somma di modesta entità.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio: rientra nei combinati obblighi di diligenza (art. 2104, 2105 c.c.) allertare il datore delle gravi irregolarità di altri dipendenti.

Rilevanza di fatti estranei allo svolgimento della prestazione
I fatti della vita privata non sono idonei ad incidere sull’elemento fiduciario, tuttavia possono costituire giusta causa qualora siano gravi (es.: reato) e qualora il rapporto di lavoro richieda un ampio margine di fiducia.
Rilevante, nella valutazione di merito, è il nesso tra il comportamento extralavorativo ed il contenuto delle mansioni.
La Cassazione ha ricordato che il diritto di critica, come quello di cronaca, è direttamente attribuito dall’art. 21 Cost., tuttavia non può esercitarsi in maniera indiscriminata, valicando persino il limite della verità oggettiva.