Giustificato motivo soggettivo

Nozione di giustificato motivo soggettivo e licenziamento per scarso rendimento
Al fine di stabilire la ricorrenza del giustificato motivo di licenziamento l’inadempimento deve essere notevole.
Come per la giusta causa, il comportamento del lavoratore deve essere valutato secondo la sua idoneità ad arrecare pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, indipendentemente dalla verificazione o meno di un effettivo danno economico.
Lo scarso rendimento, in particolar modo nelle imprese a cottimo, è stato un caso analizzato dalla Cassazione che ha ripetutamente affermato che “il datore di lavoro che intenda assumere lo scarso rendimento a fondamento del giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell’art. 3 della 604, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato, ma altresì dimostrare che la causa di esso derivi da negligenza del lavoratore.
La prova consiste, dunque, in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

Sopravvenuta inidoneità fisica
La Cassazione ha formulato il seguente principio: la sopravvenuta infermità permanente quale giustificato motivo di recesso non è ravvisabile nella sola inesigibilità dell’attività attualmente svolta, ma può essere esclusa dalla possibilità di un’utilizzazione alternativa del prestatore.
L’impossibilità sopravvenuta, secondo Cass., è da ricondurre non a giustificato motivo soggettivo ma oggettivo (per l’impresa). Da ciò deriva l’onere di provare l’inutilizzabilità del prestatore in altre mansioni (onere del repechage).
L’inadempimento imputabile al datore costituisce illecito civile e dà luogo sia al risarcimento sia alla risoluzione del contratto (art. 1453 ss.). L’inadempimento non imputabile dà luogo all’estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 c.c.
La legge 604 si riferisce ai limiti sia all’inadempimento imputabile sia non. L’art. 2103 non opera quando il lavoratore chieda o accetti il mutamento in peggio delle proprie mansioni per evitare il licenziamento.
La mansione inferiore può esser rifiutata legittimamente dall’imprenditore se comporta aggravi organizzativi.

Superamento del periodo di comporto
Spesso la giurisprudenza assimila l’ipotesi di inidoneità fisica permanente a quella di protrazione della malattia oltre il periodo di comporto, che secondo art. 2110 è il periodo oltre il quello stabilito dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità. Per malattia il giustificato motivo è tipizzato dall’art. 2110. La legge 604 del 1966 tuttavia prevede la non automaticità della risoluzione del rapporto al superamento del periodo di comporto. L’indagine grava sul datore, così come l’onere di indicare il numero delle assenze.
In alcuni casi la Cassazione ha escluso il superamento del periodo di comporto per mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087.
In sintesi i giudici consentono il funzionamento dei meccanismi civilistici solo ove l’inadempimento non sia imputabile al datore.