Giustificato motivo oggettivo

Confine tra giustificato motivo oggettivo e soggettivo

L’art. 3 della 604 consente che il licenziamento possa avvenire, con preavviso, per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Le vicende dell’azienda (scelte organizzative, andamento del mercato) rientrano nell’ampia nozione di giustificato motivo oggettivo. Vi sono due interpretazioni:

  1. Ricomprende soltanto le scelte del datore
  2. Tutte le vicende che per l’incidenza immediata cagionano l’effettiva esigenza di porre fine al rapporto (es.: inidoneità fisica).

La giurisprudenza sul punto è tanto copiosa quanto divergente e spesso anche confusa. Due casi in particolare sono stati risolti applicando le regole civilistiche del recesso temperato dal richiamo alla specifica disciplina del licenziamento.

  1. La Cassazione ha ritenuto non giustificato il licenziamento di un dipendente per ragioni mafiose, poiché l’azienda si era limitata a giustificare il licenziamento con una “incompatibilità ambientale”. Secondo la Corte, il datore era tenuto a comprovare le ragioni che rendono impossibile la rimozione dell’incompatibilità, e quelle che ostano a mansioni diverse.
  2. Nel secondo caso ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore sottoposto a carcerazione preventiva e la connessa prolungata impossibilità della prestazione.

In entrambi i casi la Corte ha applicato l’art. 1464 c.c.

  1. Il terzo caso concerne di una lavoratrice il cui rendimento era sceso notevolmente, a causa di ragioni di salute. La Corte ha escluso che la lavoratrice fosse inidonea per giustificato motivo soggettivo.

Scelte gestionali e nesso causale tra scelta e soppressione del posto di lavoro

Richiamando l’art. 41 Cost. nasce il dubbio se la corrispondenza del licenziamento all’interesse tecnico-produttivo dell’impresa costituisca oggetto dell’apprezzamento esclusivo e insindacabile dell’imprenditore, oppure se il giudice possa spingersi al di là del nesso di causalità fra l’interesse dell’impresa ed il licenziamento.

La giurisprudenza è ormai da tempo consolidata nel senso di ritenere che l’effettiva soppressione del posto di lavoro integri gli estremi del giustificato motivo oggettivo. Spetta al giudice accertarne la veridicità.

Onere di repechage

Può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con lo stato fisico o con le condizioni personali del lavoratore o dell’azienda.

La legge n° 604 prevede anche che, per un congruo periodo non debba essere effettuata alcuna nuova assunzione.

Diverso è il caso della soppressione di una parte dell’azienda: se il motivo consiste nella necessità di ridurre il personale, non può essere richiesta la prova dell’impossibilità di utilizzare altrimenti i lavoratori dal licenziare.

I criteri di scelta per individuare i destinatari di un licenziamento collettivo sono previsti dalla legge 223 del 1991.