Le fonti del diritto del lavoro

Per il diritto del lavoro, l’unica particolarità è l’art. 2078 del Codice Civile secondo il quale “gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge, se più favorevoli al prestatore di lavoro” (è un’integrazione e non una modifica). Il diritto del lavoro non deriva soltanto dal legislatore, ma anche dalla volontà politica: il diritto del lavoro ha una funziona solo ausiliaria della contrattazione collettiva. In certi ambiti, quali la legislazione di sostegno dell’attività sindacale, il diritto del lavoro ha, invece, una funzione promozionale (di incentivazione). L’autonomia collettiva è il potere d’auto-regolamento delle collettività professionali, che influenza la fonte di produzione legislativa. Le tecniche tipiche della contrattazione collettiva sono:

  1. recezione
  2. consolidazione
  3. estensione

Esistono tre fasi storiche del diritto del lavoro:

  1. legislazione sociale
  2. incorporazione
  3. costituzionalizzazione

La legislazione sociale

Si sviluppa dopo il 1750, con le rivoluzioni industriali, e prevede norme eccezionali rispetto al diritto privato. Già il Codice Civile del 1865 prevedeva una disciplina (solo) della “locazione delle opere e dei servizi”. Per esempio, sanciva il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita, per evitare il ritorno alla servitù. La regolamentazione del lavoro industriale, invece, era lasciata all’autonomia privata, in conseguenza del liberalismo.

Alla fine del XIX secolo, si sviluppano disposizioni, in deroga al Codice Civile (diritto comune), per la tutela del lavoratore quale contraente più debole (definita dalla dottrina “legislazione di classe”). Al metodo legislativo si accompagnava il metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Traggono rilevanza le consuetudini in quanto applicazioni di accordi collettivi. In Italia lo sviluppo dei sindacati portò all’elaborazione della disciplina del contratto di lavoro operaio, specie in seguito all’istituzione dei Collegi dei Probiviri del 1893 (tendenza liberale): collegi con la funzione di regolare le controversie tra le parti sociali, che, tuttavia, si limitavano a conciliarle sulla base delle regole dettate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro).

L’incorporazione

La prima legge sull’impiego privato risale al 1919, sostituita poi dal più completo R.D.L. (regio decreto legge) del ’24, che separava il lavoro manuale da quello intellettuale. Un altro fenomeno fu quello della contrattazione collettiva corporativa, risalente al periodo fascista. Il corporativismo non era espressione dell’autonomia collettiva, ma della competenza del sindacato unico (fascista, appunto), che, di fatto, aveva negato la libertà sindacale. Vi era un decentramento delle competenze della legge ai contratti collettivi. Essi erano atti normativi (del s.u.f.) di efficacia imperativa erga omnes. Le eventuali controversie avrebbero dovuto essere decise dalla Magistratura del Lavoro (che mai intervenne). Queste erano le premesse prima della redazione del Codice del ’42.

L’intervento del legislatore, con l’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato, fu realizzato soprattutto sul piano della tecnica legislativa. In particolare, venne generalizzata la tutela del lavoratore sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e della garanzia dell’inderogabilità ed indisponibilità di tali condizioni. Si instaurava così, vedi anche l’art. 2077 del Codice Civile, il principio della prevalenza della norma più favorevole al lavoratore che, ad oggi, lascia, comunque, alle leggi speciali un ruolo preponderante.

La costituzionalizzazione

Il Codice Civile, del ’42, prevede 3 componenti fondamentali del diritto privato:

  1. diritto civile
  2. diritto commerciale
  3. diritto del lavoro

La Costituzione entra in vigore il 1° Gennaio ’48. Essa vede il rapporto di lavoro come fonte di svantaggio per i prestatori (soggetti-contraenti più deboli), la cui tutela rappresenta la ratio legis (motivazione di una legge) negli artt.:

  • Art. 1: Repubblica fondata sul lavoro
  • Art. 3: uguaglianza formale: pari dignità sociale
  • Art. 3: uguaglianza sostanziale: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, di fatto si limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
  • Art. 4: promozione delle condizioni di piena occupazione
  • Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
  • Art. 36: retribuzione proporzionata e sufficiente
  • Art. 37: parità retributiva tra uomini e donne e tutela del lavoro minorile e femminile
  • Art. 38: previdenza e sicurezza sociale
  • Art. 39 e 40: libertà sindacale, contratti collettivi, diritto di sciopero
  • Art. 41: garantisce l’iniziativa privata non dimenticando di introdurre l’utilità sociale, la dignità, la libertà etc.
  • Art. 42: garantisce la proprietà privata salvaguardandone la funzione sociale

Sintetizzando, possiamo affermare che non vi sia istituto del diritto del lavoro (che per questo sopravanza quello commerciale e civile) che non sia garantito costituzionalmente.

L’attuazione dei principi costituzionali per mezzo della legislazione speciale

La Costituzione, del ’48, ha, tuttavia, introdotto degli elementi di contraddizione, determinati soprattutto dal mancato adeguamento della preesistente legislazione ordinaria, del ’42, ai principi fissati dalla Costituzione stessa.

Si è per questo giunti ad una progressiva erosione dell’area della disciplina del lavoro nel Codice Civile ed alla sua sempre più larga sostituzione con le norme delle leggi speciali e dei contratti collettivi.

Durante la storia, si sono evolute due fasi:

  1. nella prima fase si ha un’integrazione della disciplina codicistica, rivolta alla tutela minimale del lavoratore “come soggetto debole”
  2. la successiva vede una tutela più ampia del lavoratore come:
    1. soggetto inserito in un rapporto di produzione
    2. appartenente ad una classe sociale sottoprotetta

In tal modo si estende la tutela alla dignità sociale. Un primo intervento si ha con la disciplina dei licenziamenti individuali (Legge 1966, n° 604) che prevede:

  1. giustificato motivo come limite al potere di recesso dell’imprenditore
  2. nullità dei licenziamenti per motivi politici e sindacali

Sulla medesima linea troviamo la legge n° 300 del 1970: lo Statuto dei Lavoratori. Esso è altresì denominato legislazione promozionale, poiché promuove l’attività sindacale e la contrattazione collettiva, mirando ad attribuire efficacia immediata ai principi costituzionali ed a garantire il libero svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione contrattata

Per “diritto del lavoro della crisi” s’intendono quelle leggi che, a partire dal 1975, per affrontare la recessione, si sono poste in misura prevalente l’obiettivo di favorire la difesa e la crescita dell’occupazione (prevedendo contratti a tempo parziale, di formazione, contratti di solidarietà ed una c.d. politica dei redditi per la riduzione del tasso d’inflazione). La tutela dell’occupazione prevale sulla tutela della popolazione contrattuale debole del lavoratore, pur sempre nel rispetto della dignità sociale: è il cosiddetto garantismo flessibile, che assume una funzione di governo dell’economia. Per “deregolamentazione del lavoro” s’intende l’evoluzione della disciplina mediante il rinvio al contratto collettivo. Per “legislazione contrattata” intendiamo la produzione legislativa originata dalle parti sociali.

Flessibilizzazione, riforma della P.A. e del lavoro pubblico, riforma del titolo V della Costituzione

Negli anni ’90 si ha lo sviluppo delle pratiche concertative tra Governo e parti sociali, il cui apice è il protocollo del ’93. Va segnalata la riforma del pubblico impiego, che ha comportato una modificazione dello status iuris dei pubblici dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dall’area del diritto pubblico a quella del diritto civile, aperta alle negoziazioni private, dunque più razionale ed efficiente, secondo anche un criterio di adeguamento all’UE. La riforma del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001 prevede una forma di federalismo legislativo e attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117 Cost.) le seguenti materie:

  • ordinamento civile
  • livelli essenziali di diritti civili e sociali
  • previdenza sociale

Affida, invece, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni:

  • istruzione e formazione professionale
  • tutela e sicurezza del lavoro
  • previdenza complementare e integrativa

La riforma ha suscitato dubbi sull’ambigua espressione “tutela e sicurezza del lavoro”, che, secondo una certa dottrina, lascia alle Regioni l’intera regolamentazione del rapporto di lavoro. Secondo una lettura preferibile, invece, sarebbero loro affidate solo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il diritto comunitario ed i suoi rapporti con quello interno

Secondo il Tratto Istitutivo della CE di Roma del ’57, si possono adottare regolamenti e direttive nelle materia attribuite dalle norme del Trattato alla loro competenza. Esistono:

  1. Il regolamento: secondo la Corte di Giustizia ha portata generale, è obbligatorio e direttamente applicabile ed efficace negli Stati membri
  2. La direttiva: vincola il risultato da raggiungere, lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per raggiungerlo, attraverso l’adozione di appositi atti di adattamento. Tuttavia, a partire dagli anni ’70 la Corte ha precisato che, una volta scaduto il termine di recezione, la direttiva acquista effetti diretti.

Il Trattato di Roma ha subìto modifiche rilevanti per effetto dell’Atto Unico Europeo dell’87, del Trattato di Maastricht del ’92 e di quello di Amsterdam del ’97, attraverso l’attribuzione all’autonomia delle parti sociali di un ruolo nell’ambito delle fonti. Per alcuni settori, il Consiglio dell’UE può adottare direttive a maggioranza (es: parità uomini-donne), nel rispetto della procedura di codecisione con il Parlamento e la Commissione. Per altri settori (es. rappresentanza degli interessi collettivi), si prevede l’unanimità. È consentito agli Stati di affidare alle parti sociali il compito di mettere in atto una direttiva. La cosiddetta legge “La Pergola” dell’89, ha introdotto la figura delle leggi comunitarie, la cui emanazione è prevista con cadenza annuale, eventualmente mediante delega legislativa al Governo.

La Corte Costituzionale ed il suo contributo all’adeguamento

Le sentenze della Corte rilevano possono essere atti produttivi dell’annullamento delle norme illegittime, attraverso il canale della c.d. interpretazione adeguatrice delle leggi ordinarie o interpretazione evolutiva. In molti casi essa ha pronunciato sentenze esclusivamente interpretative, dichiarando la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e chiarendone la motivazione. Questa attività, come da diritto pubblico, è vincolante a quo (per la sola fattispecie), ovvero non pone alcun vincolo d’osservanza. Diverso è il caso con cui la Corte dichiari l’illegittimità mediante la pronuncia di una sentenza interpretativa di accoglimento: essa dispone, così, l’annullamento della norma con efficacia erga omnes. Altri tipi di sentenze sono:

  • di accoglimento parziale
  • sostitutive
  • additive

La rilevanza costituzionale del diritto del lavoro non importa alcuna modificazione nella gerarchia delle fonti normative.