Modalità ed effetti della fusione e della scissione

Modalità ed effetti della fusione

La Terza dir. soc. propone due diverse tecniche per addivenire alla fusione fra società, la prima mediante incorporazione in società esistente, la seconda mediante costituzione di una nuova società. La fusione mediante incorporazione è l’operazione per cui una o più socie­tà (le incorporate) trasferiscono ad un’altra (l’incorporante) l’intero pa­trimonio, e gli azionisti delle società incorporate (che si estinguono senza pro­cedimento liquidatorio), divengono azionisti della società incorporante, il cui capitale può essere appositamente aumentato. La fusione mediante costituzione di una nuova società è l’operazione per cui più società trasferiscono ad una società che esse costituiscono l’intero loro patrimonio e i loro azionisti divengono azionisti della nuova società. Le società incorporate si estinguono senza liquidazione.

In entrambe le modalità, la società riveniente dalla fusione succede nell’universalità dei beni già facenti capo alle incorporate, assumen­do la titolarità, opponibile erga omnes, dell’intero patrimonio delle società che si estinguono. L’effetto che al negozio di fusione la Terza dir. soc. attribuisce è quello della successione a titolo universale.

Gli azionisti delle società incorporate cambiano le proprie azioni con azio­ni della incorporante, in cui, per effetto della fusione, proseguono il loro inve­stimento. Gli eventuali resti sono conguagliati in danaro, ma non si può ricor­rere a tale rimedio (che riduce la partecipazione sociale, cambiando azioni in denaro) in misura superiore al 10% del valore nominale o contabile delle a­zioni attribuite (art. 3, par. 1, e 4, par. 1, Terza dir. soc.). La società incorporante titolare di azioni della incorporata non ha diritto di cambiare dette azioni con proprie azioni. Nessun cambio avverrà con riguardo alle azioni proprie di cui sia eventualmente titolare la società incorporata (art. 19 Terza dir. soc.).

Modalità ed effetti della scissione

Due sono le modalità di scissione disciplinate nella Sesta dir. soc.: la prima mediante incorporazione, la seconda mediante costituzione di nuova so­cietà. La scissione mediante incorporazione è l’operazione per cui una società (la scissa) trasferisce a più società (beneficiarie) il proprio intero patrimonio, e gli azionisti della scissa, che si estingue senza procedimento di liquidazione, di­vengono azionisti delle beneficiarie, il cui capitale può essere apposi­tamente aumentato (art. 2 Sesta dir. soc.). Nella seconda modalità di scissione le beneficiarie sono società di nuova costituzione (art. 21 Sesta dir. soc.). Le due tecniche di scissione possono anche essere adottate in maniera com­binata, sì che anche solo alcuna delle beneficiarie può essere società di nuova costituzione.

Le società rivenienti dalla scissione sono destinatarie dell’intero patrimonio della società scissa e la titolarità di tale patrimonio è opponibile erga omnes (art. 2, par. 1, e 17, par. 1). L’art. 17, par. 1, lett. a), della Sesta dir. soc., non ripete la for­mula (trasferimento universale) proposta all’art. 19, lett. a), della Terza dir. soc. La norma citata dispone che il trasferimento è fatto per parti fra le società beneficiarie, secondo quanto previsto dal progetto di scissione. Ricorre tuttavia per la scissa che si estingue senza procedura di liquidazione la stessa esigenza e ratio che nella fusione induce a considerare u­niversale la successione nel patrimonio della incorporata estinta: nessuna posizione giu­ridica attiva o passiva della scissa andrà perduta per effetto della scissione e, per ciascuna di essa, subentreranno le società beneficiarie.

Poiché la scissione si produce necessariamente a favore di più società, dovrà ritenersi che le società beneficiarie succedano pro-quota nella universa­lità del patrimonio giuridico della scissa. Sarà utile che il progetto di scissione indichi i criteri atti ad individuare il soggetto subentrante negli e­lementi dell’attivo e del passivo non espressamente ripartiti. Ciò al fine di chiarezza dei rapporti interni fra le beneficiarie, essendo i terzi creditori tutelati dalla responsabilità solidale imposta in capo alle benefi­ciarie medesime.

Gli azionisti della scissa, destinata ad estinguersi, cambiano le proprie azio­ni con azioni di almeno una fra le società beneficiarie, in conformità alle previ­sioni del progetto di scissione. La società beneficiaria titolare (direttamente o indirettamente) di azioni della scissa non ha diritto di cambiare dette azioni con proprie azioni e nessun cambio avverrà con riguardo alle azioni proprie di cui sia eventualmen­te titolare la società scissa (art. 17 Sesta dir. soc.).

Funzione negoziale

Fusione e scissione sono operazioni attraverso cui i soci danno un nuovo assetto societario al proprio investimento d’impresa. Con la fusione, attraverso un negozio che opera sul piano del contratto sociale, soci di società diverse mettono in comune i patrimoni d’im­presa delle rispettive società, dando vita ad un’unica società. La scissione, attraverso un negozio che opera sul piano del contratto sociale, consente di perseguire funzioni tra loro anche molto diverse. Con la scissione mediante costituzione di nuove società i soci della scissa sepa­rano in imprese distinte il patrimonio sociale, per esercitare ciascuna di esse in distinti veicoli societari. Tale funzione è presente anche nella scissione mediante incorporazione, che realizza inoltre un effetto equivalente alla fusione.

La scissione permette di far cessare il comune esercizio dell’attività economica fra i soci e riparti­re fra essi (attraverso distinti veicoli societari) il patrimonio sociale; i soci cambieranno le proprie azioni in azioni di una soltanto tra le beneficiarie, separando definitivamente le sorti del comune rischio d’impresa. Combinan­do le varie modalità i soci potranno perseguire finalità intermedie.