Le direttive societarie
Le disposizioni del Trattato in materia societaria si limitano a affermare genericamente la libertà d’iniziativa economica a favore delle società (art. 48) e l’esigenza di misure di coordinamento al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi (art. 44, comma 2, lett. g)). Le direttive di armonizzazione della materia societaria trovano fondamento nella citata norma dell’art. 44, comma 2, lett. g) e le numerose direttive emanate sono eminentemente dedicate ai rapporti fra società e terzi.
Il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento è stato iniziato con la Prima dir. soc., del 9 marzo 1968, dedicata al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità, validità degli obblighi e nullità delle società di capitali, ritenute di importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi. L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le società di capitali, sul presupposto che l’attività di tali società supera spesso i confini del territorio nazionale ed esse non offrono ai terzi altra garanzia che il patrimonio sociale.
La pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, incluse le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla (la materia della pubblicità è trattata anche dalla Undicesima dir. soc., del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato); la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società; è necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l’opposizione del terzo alla dichiarazione stessa.
La Seconda dir. soc., del 13 dicembre 1976, ha per oggetto la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale delle stessa, per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi creditori. L’atto costitutivo della società per azioni deve permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali della società, incluso l’esatto ammontare del suo capitale; devono essere adottate norme comunitarie per salvaguardare il capitale, che costituisce una garanzia per i creditori, vietando indebite distribuzioni di utili e limitando la possibilità per la società di acquistare azioni proprie; inoltre, è necessario che, in materia di aumento e di riduzione del capitale, gli Stati membri tutelino l’osservanza ed armonizzino l’applicazione dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori esistenti prima della decisione di riduzione.
Con la Terza dir. soc., del 9 ottobre 1978, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover tutelare gli interessi dei soci e dei terzi mediante l’introduzione dell’istituto della fusione (di società per azioni) nel diritto di tutti gli Stati membri e il coordinamento delle relative legislazioni degli Stati membri. È importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un’informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un’appropriata tutela dei loro diritti; i creditori, inclusi gli obbligazionisti ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione, devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li leda; inoltre, la pubblicità prevista dalla Prima dir. soc. deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione affinché i terzi ne siano sufficientemente informati e, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, bisogna limitare i casi di nullità e stabilire da una parte il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e un termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità.
Con la Sesta dir. soc., del 17 dicembre 1982, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover ancora tutelare gli interessi dei soci e dei terzi mediante un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano l’operazione. A favore della necessità di una disciplina di armonizzazione sta la considerazione che il rischio che le garanzie fornite nei confronti delle fusioni dalla Terza dir. soc. siano eluse possa essere evitato soltanto introducendo una protezione equivalente in caso di scissione. La disciplina della Sesta dir. soc. si articola nei temi trattati nella Terza dir. soc., per la protezione della medesima tipologia di interessi.
La Quarta e la Settima dir. soc., rispettivamente del 25 luglio 1978 e del 13 giugno 1983, trattano dei conti annuali e dei conti consolidati delle società di capitali, per la tutela degli interessi, tanto dei soci quanto dei terzi, ad un’adeguata informazione finanziaria sull’andamento delle attività sociali, anche di gruppo. Alla materia dei conti è dedicata anche l’Ottava dir. soc., del 10 aprile 1984, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. La disciplina della materia è completata, per quanto riguarda le società quotate, dal regolamento 1606/2002 del 19 luglio 2002 che impone di utilizzare gli IAS nella redazione dei conti consolidati.
La Dodicesima dir. soc., del 21 dicembre 1989, riguarda le società a responsabilità limitata con un unico socio e si inserisce nel programma d’azione per le piccole e medie imprese. Il legislatore comunitario ha ritenuto di individuare nella società a responsabilità limitata lo strumento giuridico che consente di limitare la responsabilità dell’imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell’impresa.
La direttiva sulle OPA, del 21 aprile 2004, è stata adottata per armonizzare i regimi nazionali in materia, per quel che riguarda la trasparenza della procedura, per facilitare le ristrutturazioni in Europa e garantire in tutta l’Unione una tutela equivalente degli azionisti di minoranza in caso di cambiamenti nel controllo della loro società, imponendo un’offerta obbligatoria per tutte le azioni residue.
Di peculiare importanza sono le direttive in materia di informazione societaria, ossia la dir. 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza che incombono sugli emittenti valori ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la dir. 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la dir. 2003/6/CE, contenente norme per la tutela dell’integrità del mercato e della fiducia del pubblico e sanzione degli abusi di informazioni privilegiate e delle manipolazioni del mercato. Non hanno ancora visto la luce le direttive in materia di organizzazione interna e funzionamento delle società (proposta di Quinta dir. soc.) e di disciplina dei gruppi (proposta di Nona dir. soc.).
Il modello comunitario è ancora significativamente incompleto: le direttive adottate, se pure concorrono a definire un modello basato su fondamentali esigenze di tutela dell’autonomia patrimoniale delle società, dell’integrità del capitale sociale, dell’informazione e dell’affidamento sulla validità degli atti sociali, si limitano a risolvere le principali questioni tecniche per la prima armonizzazione del sistema di garanzie nel rapporto tra società e terzi.
Per contro, la mancata emanazione delle direttive in materia di organizzazione interna delle società rende il modello comunitario carente di fondamentali riferimenti normativi riguardo al rapporto tra soci e amministratori e alla connotazione dell’interesse sociale; in attesa della disciplina dei gruppi, il modello rimane privo di adeguati riferimenti per il fondamentale profilo degli assetti proprietari. Al riguardo, tuttavia, una migliore definizione del modello potrà aversi con il completamento del Piano di azione presentato dalla Commissione, nel 2003, in risposta alle istanze di modernizzazione della materia rappresentate, nel 2002, nella relazione finale del gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario nominato dal Commissario Bolkestein (la relazione finale è proposta sotto la denominazione di “Un quadro normativo moderno per il diritto delle società in Europa”).