Il quadro normativo

Le società aventi scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, in virtù della loro equiparazione (ai sensi dell’art. 48 del TCE) alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri, beneficiano del divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento (ai sensi dell’art. 48 del TCE).

La libertà di stabilimento è libertà fondamentale garantita dall’Unione. Essa consiste nella possibilità per i beneficiari, cittadini e società, di trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitarvi un’attività economica con carattere di stabilità e continuità; ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare per lo straniero un regime particolare, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (art. 46 del TCE).

Detta libertà si esprime, secondo la visione tradizionale, in due modi:

  1. libertà di stabilimento primario (o principale), che per le società consiste nella possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine;
  2. libertà di stabilimento secondario, che per le società consiste nella possibilità di aprire in uno Stato differente da quello di origine agenzie, succursali e filiali ovvero qualsiasi altra struttura preposta all’esercizio organizzato e non occasionale dell’attività economica.