Contratti a conclusione informatica

Fra i modi con cui si manifesta la volontà contrattuale, hanno assunto un’importanza crescente i modi creati dalle tecnologie informatiche e telematiche. Sempre più le imprese manifestano la volontà di vendere i propri beni o servizi su Internet. I clienti che si collegano al sito manifestano la loro volontà di comprare cliccando. La conclusione di contratti per via informatica o telematica è la base giuridica di un fenomeno economico in velocissima espansione (e-commerce) nella doppia variante B2B o B2C.

Il legislatore parla di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici e anche di contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza, fra cui il teletex (microcomputer con schermo di televisione sensibile al tatto) e la posta elettronica. La piena rilevanza giuridica dei contratti formati con strumenti informatici e telematici rinviano a un successivo regolamento, il d.p.r. 513 del ’97, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione. Il legislatore prende in considerazione il fenomeno in 2 prospettive per 2 finalità diverse:

  • per disciplinare le modalità operative, con norme che rilevano essenzialmente sul piano della conclusione del contratto e della sua forma;
  • quanto alla conclusione del contratto, si segnala la norma che traspone nel campo delle dichiarazioni telematiche la regola sulla ricettizietà posta dall’art. 1335 cc: “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questo dichiarato”.

Per risolvere i problemi riguardanti la forma del contratto, sono state elaborate norme che hanno regolato la firma digitale nonché il documento informatico. Il legislatore regola i contratti conclusi per via telematica o informatica anche in una prospettiva diversa: ritiene che, quando vi siano un operatore economico e un consumatore, i maggiori rischi ricadano sul secondo, emergendo così la necessità di una disciplina protettiva a suo favore (contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza).