Scioglimento di una SpA

Il legislatore ha previsto che la vicenda estintiva abbia un determinato iter, e solo al termine di questo la società può considerarsi estinta. Terminato l’iter si ha la cancellazione dal registro delle imprese che rappresenta giuridicamente il suo effettivo epilogo. La S.p.A. veniva ad esistere con l’iscrizione nel registro delle imprese e viene meno con la cancellazione. Precedentemente alla liquidazione vi è un periodo detto “stato di liquidazione”.

Cause di scioglimento

Sono le condizioni al verificarsi delle quali la società entra in liquidazione:

  1. Decorso del termine di durata: nel caso in cui la società abbia un termine di durata inserito nello Statuto e tale termine sia stato raggiunto, con la nuova disciplina il termine può essere prorogato (ciò permette alla società di non sciogliersi); in tal caso vi sono delle cautele, perché potrebbero esserci alcuni soci che, basandosi sul termine, preferiscano uscire dalla società. Per prorogare il termine nelle società chiuse è necessaria la maggioranza rinforzata di 1/3 del capitale (anche in seconda convocazione), oltre a riconosce ai soci che non hanno aderito all’assemblea il diritto di recedere dalla società, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
  2. Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
  3. Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea: se la società ha un certo numero di soci con divergenza di opinioni, tali divergenze possono portare al blocco dell’assemblea (non si riesce più ad approvare delibere, comprese quelle vitali come nomina degli amministratori e approvazione del bilancio).
  4. La riduzione per perdite sotto il limite legale (le perdite erodono più di 1/3 del capitale sociale): salvo che l’assemblea non deliberi la riduzione ed il contemporaneo aumento sopra il limite legale oppure la trasformazione della società in altra forma societaria con vincoli legali minori.
  5. Delibera dell’assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci: i soci potrebbero essere nell’impossibilità di calcolare la quota spettante ai soci in uscita, in tal caso si potrebbe effettuare lo scioglimento e distribuire il possibile attivo ai soci.
  6. Nullità della società: in tal caso l’unica disciplina applicabile è la liquidazione; le operazioni precedenti restano valide (per tutelare i terzi).
  7. Fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali: la società non continua normalmente la propria attività, con il fallimento la società viene assoggettata ad altre regole tipiche del fallimento.

Cosa accade quando si verifica una condizione di scioglimento?

Nella vecchia normativa si agiva “ex-lege” con o senza notizia. Attualmente, per dare maggiore tutela e chiarezza ai terzi, sono state disposte alcune regole per gli amministratori che devono:

  • dare notizia con l’iscrizione nel registro delle imprese (in caso di mancata iscrizione sono responsabili anche per il possibile aumento delle perdite)
  • scrivere la delibera che rende pubblico lo scioglimento (questo può accadere anche con atto del tribunale su istanza di qualunque socio o sindaco)

Procedimento di liquidazione

In questa fase si ha la monetizzazione dell’attivo per soddisfare i creditori e, in via residua, i soci. Nella fase di liquidazione alcune funzioni degli amministratori vengono date ai liquidatori. Con la riforma del 2003 quando si verifica una causa di scioglimento gli amministratori devono gestire la società ai soli fini della conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale. Precedentemente (al 2003) gli amministratori non potevano “compiere nuove operazioni”. Tali termini erano stati interpretati dalla giurisprudenza come la non possibilità di intraprendere un nuovo ciclo economico, ma la possibilità solo di portare a termine quello iniziato.

Potere di revocare lo stato di liquidazione

Con la vecchia normativa era possibile solo  nel caso in cui vi fosse una delibera presa all’unanimità. Con la riforma del 2003 si è cercato di considerare il volere della maggioranza pur non escludendo la possibilità per ogni singolo socio di recedere e quindi di ritirare le quote. La riforma ha introdotto il meccanismo della maggioranza rafforzata (nelle società chiuse è richiesto 1/3 del capitale anche in 2° convocazione). La nuova norma ha aumentato i diritti dei creditori sociali considerando che la revoca non è immediatamente efficace e hanno due mesi per fare opposizione (in tal caso deciderà il tribunale).

Procedimento per la revoca

L’assemblea straordinaria determina e nomina i liquidatori (che possono anche essere gli amministratori). Su istanza di ogni singolo socio, del pubblico ministero, del tribunale oppure per giustificato motivo i liquidatori possono essere revocati, inoltre è possibile chiedere il risarcimento per gli eventuali danni causati dal loro operato. Essi hanno gli stessi doveri degli amministratori (operare con diligenza e professionalità), possono vendere i beni aziendali ma non distribuirne il ricavato ai soci. In caso di liquidazioni pluriennali è necessario redigere il bilancio al termine di ogni anno.