La riforma delle società a responsabilità limitata Srl

La SRL, un tempo vista come una piccola società per azioni, vede un elemento personalistico più accentuato. Nell’ordinamento tradizionale del ’42 si faceva perno sulla delibera, e si presupponeva che la discussione assembleare potesse essere determinante per la formazione delle decisioni in modo collegiale: con confronto. Adesso è possibile quasi evitare questo confronto, deliberando “senza nemmeno consigliarsi a vicenda”, delegando in assemblea il proprio voto ad altri. Il “superamento della collegialità” nasce da  un’esigenza tecnico-funzionale: per motivi di tempo e di costi. Tutto è lasciato alla volontà delle parti, ma nell’atto costitutivo.

In questa situazione, la SRL diventa un simposio dello Statuto, dove è davvero espressa la volontà delle parti. La costituzione statutaria deve avvenire di fronte ad un notaio. Il capitale sociale è costituito dai conferimenti (in denaro, o, se in natura, valutati). Il concetto generale, nel codice del ’42 e non più oggi, era la proporzionalità tra partecipazione nei conferimenti e poteri (di voto etc.). 

Art. 2468 nuova riforma. “Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.”

Si preannunciano SRL in cui il godimento e l’esercizio dei diritti sociali, non saranno più così equilibrati. Facciamo un esempio: un padre conferisce 90, un figlio 10, ma si specifica che la partecipazione sia nel rapporto di 80-20. Supponiamo che il padre muoia, e gli altri figli abbiano diritto all’eredità. Come si distribuiranno le quote? È una problematica che resta aperta. I rapporti tra conferimenti e diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Questo avvicina maggiormente la SRL alle società di persone nei rapporti interni: addirittura non c’è nemmeno più il limite del patto leonino. I conferimenti dei padri nelle SRL possono essere addirittura assimilati a delle donazioni, non essendovi ancora giudizi giurisprudenziali in merito, vista la novità della riforma.

La natura dei conferimenti

Questo è il punto dove c’è una frattura maggiore con la vecchia normativa. Abbiamo anticipato che l’oggetto del contratto di società è il conferimento dei beni e dei servizi (art. 2247 c.c.) da parte di due o più soci, ma che, ad oggi, questo articolo non è più valido, perché possono esistere i soci d’opera. Questa è la prima grande eccezione al principio capitalistico delle società. È difficile comprendere quale possa essere la tutela dei terzi nei confronti di tali soci, che non hanno apportato beni o denaro, ma esclusivamente la propria manodopera. La questione è: il conferimento d’opera fa parte del capitale sociale? Muta la proporzionalità delle partecipazioni o del capitale? E per quale cifra è responsabile, in una SRL, un socio d’opera? Come si quantifica il suo apporto in caso di fallimento? 

Art. 2464. (art. aggiornato alla riforma) (Conferimenti). Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito (è, ad oggi, molto complicato stabilire il corrispettivo dell’apporto di un socio d’opera.) dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. Art. 2465. (art. aggiornato alla riforma) (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

Trasformazione

Trasformazione: la società cambia tipo sociale, ma resta la stessa. La responsabilità illimitata permane, a meno che i creditori non liberino i soci. Con la trasformazione non si ha l’estinzione: è la stessa società che vive in una rinnovata veste giuridica, infatti “conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione” (tratto dall’art. 2498).

Espressamente vietata era e resta la trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, anche se tale trasformazione sia deliberata all’unanimità. Con la riforma del 2003 è stata, invece, consentita la trasformazione di società di capitali (ma non di persone) in società cooperative. La riforma del 2003 ha profondamente modificato quest’istituto introducendo la distinzione tra trasformazione:

  • omogenea: è sufficiente il consenso della maggioranza degli aventi diritto agli utili. È riconosciuto un diritto di recesso (sia nelle società di capitali sia nelle società di persone). Per le società di capitali è necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria da adottare a maggioranza rafforzata. Alla delibera di trasformazione deve essere allegata una relazione giurata di stima del patrimonio sociale, soggetta al controllo di legittimità da parte del notaio. Nascono due ipotesi:
    • Acquisizione della responsabilità illimitata: è richiesto il consenso dei soci che assumono tale responsabilità, considerando che opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.
    • Acquisizione della responsabilità limitata: i soci non sono liberati per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.
  • eterogenea: una società di capitali può trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies). Non, invece, in associazione riconosciuta. Si applica la disciplina della trasformazione omogenea, con la richiesta di maggioranze più elevate: 2/3 degli aventi diritto.

Fusione

Le fusioni sono di due tipi:

  • Propriamente dette (in senso stretto): due più società si fondono e danno luogo ad una nuova società
  • Per incorporazione: una società incorpora altre società, che spariscono.

Come la trasformazione, la fusione può essere:

  • Omogenea: fra società dello stesso tipo (il recesso è riconosciuto solo per le SRL);
  • Eterogenea: fra società di tipo diverso. (I soci che non hanno concorso alla delibera avranno diritto di recesso.)

La fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione. Così come per la trasformazione, la società fusa “assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (art. 2504-bis). Gli amministratori delle diverse società devono redigere un progetto di fusione che deve avere identico contenuto per tutte le società partecipanti ed ha funzione di pubblicità legale, con tutte le indicazioni del caso. È obbligatorio redigere altresì il bilancio infraannuale (c.d. bilancio di fusione) e una relazione degli amministratori ed il relativo deposito, insieme con quello degli ultimi 3 bilanci d’esercizio. Si può avere, inoltre, il fenomeno gia descritto del “leveraged buyout”.

Per la delibera di fusione devono essere rispettate le norme dettate per le modificazioni dell’atto costitutivo. Per tutelare i creditori, la fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delibera delle società partecipanti. Entro tale termine ciascun creditore può proporre opposizione alla fusione. Questo sospende la fusione. Il tribunale può, tuttavia, disporre che avvenga ugualmente, previa garanzia concessa ai creditori. Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell’atto di fusione (per atto pubblico, iscritto nel registro delle sedi delle varie società).

Scissione

Scissione: è il fenomeno inverso della fusione. Si ha una società c.d. “scissa” che si divide in 2 nuove società. Si possono avere:

  • una scissione totale, dove le società beneficiarie sostituiscono la scissa
  • o una scissione parziale, dove la società scissa continua ad esistere, ma un suo ramo viene diviso in altre società.

Qui il problema è la differenza tra la scissione e la scorporazione: Nella scissione le azioni delle società beneficiarie vanno ai soci della società scissa, mentre nella scorporazione le azioni vanno alla società scorporante. Ma come sono tutelati i creditori sociali nella scissione? È previsto che i debiti vengano riferiti ad una delle società beneficiarie. Tutte le società sono solidalmente responsabili nei limiti dell’attivo che è stato loro conferito. Per quei debiti che non sono stati riferiti alle società scisse, tutte le società beneficiarie sono solidalmente responsabili con la società scissa. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione che deve contenere l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali e i criteri di distribuzione delle quote.