La liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa, è una procedura concorsuale, con la quale si provvede alla liquidazione coatta dell’impresa a cura dell’autorità amministrativa anziché di quella giudiziaria. I presupposti della liquidazione coatta amministrativa sono:

  1. Presupposto soggettivo: Sono soggette a liquidazione coatta amministrativa
    1. le imprese commerciali soggette a vigilanza dell’autorità amministrativa in quanto esercenti attività in settori di rilevo pubblicistico (esempio banche, assicurazioni, s.i.m., s.i.c.a.v. eccetera) e pertanto non sottoponibili a fallimento.
    2. altre imprese che possono essere soggette sia a fallimento che amministrazione coatta amministrativa (esempio imprese cooperative). In questo caso fra le due procedure si applica quella che sia stata richiesta per prima.

Presupposto oggettivo:

  1. stato di insolvenza
  2. gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statuarie
  3. motivi di pubblico interesse che giustifichino la soppressione dell’ente

Anche solo uno di questi tre presupposti è sufficiente. L’Autorità Amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa sulla base dei presupposti, emette d’ufficio il “decreto di liquidazione coatta amministrativa” con il quale provvede anche alla nomina degli organi della procedura che sono:

  1. il Commissario Liquidatore che è l’organo deputato a svolgere l’attività di liquidazione
  2. il Comitato di Sorveglianza composto da 3 a 5 membri, che ha funzioni consultive e di sorveglianza.

Mentre la stessa Autorità Amministrativa di Vigilanza sovrintende all’intera procedura e riassume in se le attività svolte nel fallimento, dal Tribunale e dal Giudice Delegato. L’eventuale stato di insolvenza viene accertato sempre però per via giudiziale dal Tribunale competente con sentenza ricorribile, ma non è presupposto essenziale per potersi avere la liquidazione coatta amministrativa, ma se viene rilevato è possibile esperire ad esempio le azioni di reintegro del patrimonio, cioè le revocatorie. Le fasi della liquidazione coatta sono:

  1. accertamento del passivo che è compiuto dal Commissario Liquidatore d’ufficio, sulla base dei documenti dell’impresa e viene depositato nella cancelleria del Tribunale e diventa esecutivo. Se in questa fase nascono controversie la loro risoluzione è giudiziale e viene rimessa al Tribunale.
  2. liquidazione dell’attivo che è compiuta ugualmente dal Commissario Liquidatore.
  3. riparto dell’attivo che avviene con criteri analoghi a quelli del fallimento, e può concludersi per:
    1. “riparto finale”, quello parziale è facoltativo
    2. “concordato”.

Riparto finale:

Prima dell’ultimo riparto il Commissario deve sottoporre all’Autorità Amministrativa

    1. “il bilancio finale di liquidazione”,
    2. “il progetto di riparto fra i creditori”.

Si può aprire a questo punto un’ulteriore fase giudiziaria, in cui il Tribunale può essere investito delle eventuali contestazioni da parte degli interessati. In mancanza di contestazioni il bilancio finale e il progetto di riparto si intendono approvati dall’Autorità Amministrativa. Concordato: La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche tramite concordato la cui procedura si caratterizza per il fatto che “non è richiesta l’approvazione del concordato da parte dei creditori” i quali possono presentare al Tribunale opposizione alla proposta, prima della sua approvazione. La proposta di concordato, va presentata al Tribunale dal debitore(ma anche da un creditore o da un terzo), previo autorizzazione dell’Autorità Amministrativa di Vigilanza e con il parere favorevole del Commissario Liquidatore e sentito il Comitato di Sorveglianza. Il Tribunale valuta la legittimità ed emette “decreto di omologazione” del concordato, ricorribile in Corte d’Appello.

Effetti:

  • Per l’imprenditore: sono simili a quelli previsti in caso di fallimento quindi spossessamento dei beni
  • Per i creditori: divieto di esperire azioni esecutive individuali.