Il capitale sociale

Il termine azione non è definito in alcuna legge, ma troviamo un riferimento all’articolo 2346 e seguenti. Citiamo almeno l’art. 2346, già aggiornato alla nuova riforma: 2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

La dottrina ha delineato 3 accezioni:

  1. Frazione del capitale sociale
  2. Complesso di diritti e doveri che sottende alla posizione di socio
  3. Documento che materialmente incorpora la partecipazione sociale

Per quanto riguarda il primo punto il capitale viene diviso seguendo un criterio astratto-matematico: Capitale sociale/valore nominale = numero di azioni. Alle azioni possono essere riferiti diversi valori:

  • Valore nominale: coincide con gli altri valori solo al momento genetico, infatti con la gestione il capitale sociale cambia (esempio: utili), senza comportare un cambiamento del valore nominale. Il valore nominale può essere modificato soltanto durante un’assemblea straordinaria dei soci.

Con la riforma del 2003 si possono emettere azioni seguendo i metodi previsti dalla nuova formulazione dell’articolo 2346 ai commi 2 e 3.

  1. Valore nominale
  2. Numero delle azioni emesse rispetto al capitale sociale, questo tipo di azioni non hanno valore nominale e sono state introdotte per facilitarne nella pratica il funzionamento. Nelle società quotate l’erosione del capitale porta a riduzioni obbligatorie del capitale sociale, se le azioni sono prive di valore nominale non è necessario convocare l’assemblea straordinaria per effettuare la modifica di tale valore. Con questo metodo il “peso” del socio nella società è calcolato valutando il rapporto tra numero delle azioni totali e numero delle azioni possedute.
  3. Valore di mercato

Per quanto riguarda la seconda definizione, è necessario fare una distinzione tra i diversi diritti e doveri tipici dello status soci. Tipi di diritti:

  • Amministrativi (esempio: diritto di voto)
  • Patrimoniali (esempio: diritto agli utili)
  • Patrimoniali – Amministrativi (esempio: diritto di opzione)

È necessario, inoltre, considerare che le azioni sono standardizzate ma divisibili in varie categorie (risparmio, ordinarie). Per meglio comprendere il terzo punto è necessario fare un cenno storico: le azioni erano certificati azionari, dove era presente il nome della società, il numero azioni che rappresentava quel certificato ed altri elementi. L’azione è un titolo di credito con la particolarità della causalità (è influenzato dal rapporto che lo ha creato).

A differenza dell’azione, la cambiale è un titolo di credito astratto, ad ogni passaggio tra soggetti è come se risorgesse, ed ha il requisito della letteralità (il diritto corrisponde a quello scritto a livello cartolare). L’azione è un titolo di credito causale, il rapporto che lo ha creato lo influenza, ciò è necessario per la tutela del capitale sociale, infatti l’azione cede rispetto alla situazione del capitale sociale, per questo è altresì definita come un documento a letteralità incompleta o per relazione. Per conoscere il valore dell’azione non è sufficiente leggerlo sul titolo, deve essere ricercato nel libro sociale della società, prevale la situazione reale sulla nominale. Le azioni fino al 1998 erano in forma cartacea, ma con l’evoluzione dei sistemi informatici, si è passati alla dematerializzazione obbligatoria, il passaggio di questi titoli è presente solo a livello contabile. Per le società non quotate continuano a circolare le azioni cartacee.

Caratteristiche tipiche delle azioni

Art. 2347 Indivisibilità delle azioni (“immutato” con la riforma). Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. In via interpretativa da questo articolo si è dedotta l’inscindibilità, il fascio di diritti deve essere in capo ad un unico soggetto.

L’autonomia delle azioni rende il titolare “più volte socio”

Caso del voto divergente: nel caso in cui un soggetto sia possessore di 10 azioni, può decidere di votare con 9 azioni e di astenersi con una quota. Vi sono altri casi particolari: le società fiduciarie spesso posseggono azioni di più soggetti e ricevono dai diversi possessori decisioni di voto divergenti, questo porta la società a votare in modo diverso. La normativa che regola questi casi prevede la legittimità del voto divergente ad esclusione dei casi in cui tale voto abbia il solo scopo di violare la correttezza e la buona fede (non posso dividere il mio pacchetto azionario in modo da votare a favore, contro, astenermi ed essere assente con lo scopo di usufruire dei diversi status). Nelle azioni deve essere presente: Art. 2354 Contenuto delle azioni (sostanzialmente immutato) 2354. (Titoli azionari). I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare:

  1. la denominazione e la sede della società;
  2. la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
  3. il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale;
  4. l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
  5. i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma. Se manca un elemento? Il certificato sarà irregolare ed il socio avrà diritto all’emissione di un certificato regolare. Accenniamo ad altre particolarità delle azioni:

  • Una s.p.a. può non emettere azioni, i soci saranno ricercati all’interno dell’atto costitutivo
  • Raggruppamento: se l’azione assume un valore troppo basso es: 0,01€ si possono emettere certificati azionari che raggruppano più azioni. Possono sorgere dei problemi, se le azioni vengono raggruppate ad esempio ogni 10 (a chi possedeva 10 azioni “vecchie”, viene rilasciata una “nuova” azione), chi possedeva 8 azioni perde la qualifica di socio? No, questa procedura può avvenire solo se non è contraria a buona fede.
  • Frazionamento: ad esempio nel 2000 i titoli tecnologici hanno assunto valore di mercato molto alto, diventava difficile per le famiglie acquistare anche una sola azione, per questo ogni azione venne frazionata.
  • Nominatività: Nei titoli nominativi il nome deve risultare sia sul titolo sia sul libro dei soci.

Le azioni possono essere nominative o al portatore, questo è stato confermato dalla riforma del 2003 e ciò non ha risolto problemi precedenti, dovuti ad una legge fiscale che imponeva azioni solo nominative ad esclusione dei casi di azioni di risparmio e SICAV. Su tale argomento esistono due teorie: Teoria minoritaria: la riforma del 2003 è successiva perciò prevale (azioni sia nominative sia al portatore). Teoria maggioritaria: una legge speciale può essere derogata solo da una legge speciale successiva (solo nominative).