La trasformazione e la fusione bancaria

La trasformazione della società nella disciplina del codice civile

La trasformazione è una modificazione del tipo sociale nel corso della vita della società mediante una modificazione dell’atto costitutivo, con la trasformazione non si realizza pertanto l’estinzione della società e la costituzione di un nuovo ente. conserva gli stessi diritti ed obblighi anteriori art 2498 cc). Mediante la trasformazione i soci operano una modificazione del contratto sociale (nell’ambito di tipi societari omogenei). Il codice civile disciplina la trasformazione da società di persone in società di capitali (l’inverso non è ammesso, ma concordemente riconosciuto). Non è possibile però la trasformazione da società con scopo di lucro in cooperativa e viceversa, dato muta lo scopo economico (novazione causale). La trasformazione delle società bancarie:

  • Art 31 TU autorizza la trasformazione (e fusione) da banche popolari in spa (diritto di recesso)
  • Art 36 TU la banca di credito cooperativo può trasformarsi in banca popolare (non in Spa) dato che entrambe sono costituite in forma cooperativa non si può parlare di una vera e propria trasformazione ed i soci non hanno diritto di recesso; può “trasformarsi” in banca popolare o Spa attraverso un’operazione di fusione (diritto di recesso)

Le fusioni e le concentrazioni bancarie:

Con la fusione si attua l’unificazione giuridica di 2 o più entià rafforzamento, qualificazione economica, organizzazione, maggior funzionalità e soddisfazione del pubblico interesse. La fusione bancaria può attuarsi in 2 modi:

  • fusione in senso stretto: costituzione di un ente in sostituzione di 2 o più enti che perdono la loro individualità
  • fusione per incorporazione: l’organismo incorporante continua a sussistere, mentre cessano di esistere gli enti incorporati.

Il concetto di fusione è strettamente giuridico, la concentrazione in senso tecnico ha analogie con la fusione in senso economico, le società conferenti ottengono in cambio azioni della società risultante dalla concentrazione e si trasformano da società di esercizio in società finanziarie e pertanto non si estinguono, ma continuano ad esistere ancorché con oggetto sociale diverso. L n. 218/90 la banca pubblica conferendo la propria azienda (ovvero fondendosi con una Spa) attua una ristrutturazione ed integrazione riconducibile alla concentrazione bancaria.

  • La fusione della società nella disciplina del codice civile
  • Fusione in senso stretto e per incorporazione
  • Il fenomeno giuridico della fusione consiste nell’unificazione patrimoniale delle società
  • La fusione realizza una successione a titolo universale (estinzione-creazione o creazione-estinzione)

La fusione si attua non già con un nuovo contratto, ma con una modifica dei contratti preesistenti, si attua con una unificazione della società che, pur perdendo le rispettive individualità sopravvivono nelle società incorporate.

 

La fusione nella legge bancaria (1936-38)

Privilegia la banca pubblica, è ammessa solo la fusione nel caso in cui sia la banca pubblica ad incorporare quella privata.

L n218/90 favorisce operazioni che non possono ricollegarsi a fusioni-trasformazioni in senso tecnico, si dà all’ente pubblico una “veste” privatistica ed universale, mantenendo nella sostanza il carattere e la natura dell’ente pubblico (maggioranza pubblica)

Principi Generali

  • Ogni ipotesi di fusione-concentrazione tra imprese bancarie è sottoposta al rigoroso controllo ed all’intervento degli organi pubblici, sia per l’autorizzazione sia (in certi casi) per la deliberazione della stessa fusione
  • E’ ammessa nel campo bancario la fusione sia in senso stretto che per incorporazione.

 

La fusione della banca pubblica con la Spa

La fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni è disposta con dPR, su proposta del MdTesoro sentito del CICR.

  • la fusione degli Istituti di credito di diritto pubblico affissione per incorporazione
  • la fusione delle banche di interesse nazionale e delle banche SpA:
  • fusione sia in senso stretto che per incorporazione
  • nulla osta della Banca d’Italia
  • delibera di ciascuna assemblea partecipante
  • dopo 3 mesi dall’iscrizione della delibera, salvo il consenso dei rispettivi creditori (diritto di recesso)
  • redatto per atto pubblico ed ha natura contrattuale, iscrizione nel registro delle imprese -> efficacia costitutiva: estinzione in caso della fusione in senso stretto oppure estinzione delle società incorporate in caso di incorporazione.

 

La fusione bancaria nel sistema del TU

Il sistema bancario previgente: la fusione omogenea era quella che avveniva tra banche della stessa natura, quella eterogenea riguardava la fusione fra banca pubblica e banca privata. Il codice civile: fusione omogenea è quella fra società di persone o capitali, quella eterogenea fusione tra società di persone e capitali. Il TU: fusione omogenea: fra Spa da un lato , banche popolari dall’altro ed infine fra banche di credito cooperativo. Fusione eterogenea sarebbe quella che si realizza fra banche appartenenti a gruppi diversi (art.36 TU: previa autorizzazione della Banca d’Italia, fusione tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura)

Sintetizzando:

  • Art 31 TU: fusione tra banche popolari ed Spa e si ha la sopravvivenza della Spa.
  • Art 36 TU: fusione tra banche di credito cooperativo e banche popolari, sopravvive la banca popolare
  • Art 36 TU: fusione tra Spa, banche di credito cooperativo e banche popolari, sopravvive la Spa.
  • Qualsiasi trasformazione o fusione è condizionata dall’autorizzazione della Banca d’Italia valutando: esigenza di rafforzamento capitale, fini di razionalizzazione, ragioni di stabilità, interesse dei creditori.