Il controllo bancario

Gli organi pubblici di controllo (vigilanza bancaria) nel sistema del 1936-38.

La legge bancaria, originariamente, prevedeva quali organi di controllo: Nel 1944, a seguito delle vicende belliche, venne soppresso l’Ispettorato. Dalla fine della 2a Guerra:
Il Comitato dei Ministri: politicizzato, con competenze deliberative Le competenze deliberative passarono al Ministro del Tesoro
L’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito: di natura tecnica, con competenze esecutive Le competenze esecutive e tecniche passarono alla Banca d’Italia

Questo sistema viene rinnovato dal d.l.C.p.S. del 1947 n. 691 che risulta, sostanzialmente, tutt’oggi in vigore.

Il controllo e la vigilanza bancaria vengono attribuiti come segue:

CICR Alta vigilanza sulle materie di credito, risparmio e valuta
Ministero del Tesoro Emana provvedimenti concernenti l’attività creditizia deliberati dal Comitato
Banca d’Italia esegue le delibere del Comitato e del Ministro e svolge attività di controllo di tipo funzionale e costitutivo; esercita autonomo potere regolamentare
Governatore della Banca d’Italia Gli spettano le funzioni un tempo attribuite all’Ispettorato (tecnico-esecutive)

Sintetizzando:

CICR e Ministro Attività deliberativa
Banca d’Italia e Governatore Attività esecutiva

Gli organi di controllo nel Testo Unico del ‘93 (studiare bene)

Esso definisce le Autorità creditizie e conferma la distribuzione di poteri di cui sopra. Un’innovazione è costituita dall’attribuzione alla Banca d’Italia di una potestà normativa regolamentare (con efficacia Erga omnes) nei casi previsti dalla legge.

Il CICR (Comitato interministeriale del credito e del Risparmio):

  • secondo l’art. 2, ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
  • È composto di vari ministri, e se ne possono invitare anche altri.
  • Alle sedute partecipa il governatore della Banca d’Italia (ma non ha diritto di voto).
  • Il voto è a maggioranza dei presenti.
  • Il segretario è il direttore generale del Tesoro.
  • Per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della Banca d’Italia.
  • Ha funzione consultiva del Ministro del Tesoro, per cui resta un organo facoltativo ad esso.

Si è acceso un dibattito sulla natura politica o amministrativa del CICR:

  • La “tesi amministrativa” sostiene che non sia un organo costituzionalmente previsto.
    • È la tesi prevalente per cui ad oggi gli atti del CICR sono amministrativi (e non politici).
  • Secondo l’altra tesi appare difficile negare la sua natura politica, vista la presenza dei ministri.

Il ministro del Tesoro:

  • La sua funzione di vigilanza è prevista dall’art. 3 che è formato da due commi, che distinguono le sue competenze da quelle concernenti anche il CICR.
  • Il Ministro ha facoltà sempre e comunque di sentire il CICR.
  • In caso di urgenza può adottare i provvedimenti propri del CICR stesso, dandone notizia.

Organizzazione e natura della Banca d’Italia:

  • Ha funzione di controllo delle imprese bancarie.
  • E’ l’organo esecutivo delle delibere del CICR.
  • È comunque un’impresa a scopo di lucro.
  • Emette la moneta.
  • Sebbene costituita nel 1893 (L. n. 449) nella forma di società commerciale, l’art. 20 della legge bancaria la definisce come “Istituto di diritto pubblico”.
  • Il capitale è di 300 milioni di Lire e le quote possono trasferirsi solo tra enti “bancari”, previa autorizzazione.
  • Si fonda sui seguenti 4 organi:
  1. Assemblea generale dei partecipanti (presieduta dal Governatore ed è composta dai titolari delle quote)
  2. Consiglio Superiore:
  • È presieduto dal Governatore
  • È l’organo amministrativo
  • E’ composto dal Governatore e da 13 consiglieri (in carica per 3 anni e rieleggibili)
  • Autorizza lo scambio di quote
  • Nomina il Governatore, il Direttore ed il suo vice
  1. Comitato del Consiglio Superiore (che svolge attività consultiva)
  2. Il Direttorio, formato da:
  • Il Governatore
  • Il Direttore Generale ed il suo vice
  • L’organo di controllo interno, infine, è formato da 5 sindaci (art. 23 Statuto).

Le funzioni della Banca d’Italia

  • I poteri della Banca d’Italia, quale organo di controllo e vigilanza, sono disciplinati dall’art. 4 T.U.
  • Formula le proposte per il CICR.
  • Secondo il T.U. può emettere regolamenti, come già anticipato.
  • Rende pubblici i principi, i criteri e le procedure dell’attività di vigilanza.
  • In materia monetaria opera come:
    • Banca d’emissione della moneta (deve evitare di pregiudicare il credito pubblico e l’inflazione)
    • Banca dello Stato: è titolare del conto corrente statale
    • Banca delle Banche: non può concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle banche

Contro i provvedimenti della Banca d’Italia è ammesso il reclamo al CICR entro 30 gg., mentre contro gli atti amministrativi sarà possibile l’impugnazione di fronte al TAR.

Il Governatore della Banca d’Italia

  • Fissa il tasso ufficiale di sconto.
  • Esteriorizza i provvedimenti.
  • Ha rappresentanza di fronte a terzi.
  • Ha la firma dell’Istituto.
  • Coordina la direttiva politica e l’attività esecutiva nel campo creditizio.
  • Nomina i Commissari Straordinari ed i Commissari liquidatori.