Gli usi, gli statuti, il cartello e il N.U.B.
Gli usi
Essi sono numerosi, sia praeter legem (es.: segreto bancario) sia secundum legem (es.: art. 18453 c.c.: recesso dal credito a tempo indeterminato con preavviso). Si dividono in:
- Usi normativi:
- Sono posti sullo stesso piano delle norme giuridiche
- Sono elementi di diritto
- Integrano la legge e regolano le conseguenze giuridiche del negozio
- La prova può essere apportata con qualsiasi mezzo
- Qualora il giudice di merito violi un uso normativo, sarà ammissibile il ricorso per Cassazione per errore di diritto
- Usi contrattuali:
- Sono integrati dalla volontà negoziale delle parti
- Sono elementi di fatto
- Sono richiamati dalla legge per interpretare il contenuto del negozio
- Può prevalere su norme di legge dispositive, al pari della volontà negoziale
Recentemente l’utilizzazione degli usi è stata limitata dagli artt. 116 e 117 del T.U., che congloba, tra l’altro, gli accordi interbancari sulla trasparenza (a difesa del contraente debole: il cliente) del 1992.
L’art. 116 T.U. impone che i contratti “…indichino il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo”
L’art. 117 T.U. considera non apposte, quindi nulle, le clausole di rinvio agli usi per i termini più sfavorevoli di quelli pubblicizzati. Ricordiamo che la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Gli Statuti delle banche
Essi determinano l’oggetto ed il funzionamento dell’attività e la specializzazione delle banche stesse, nonché i poteri degli organi. Tra le norme statutarie si distinguono:
- Norme statutarie di azione:
- Hanno rilevanza interna
- Individuano i fini da perseguire
- Sono indubbiamente opponibili ai terzi (efficacia erga omnes)
- Norme statutarie di relazione:
- Hanno rilevanza esterna
- Sono relative ai rapporti con i terzi
- Regolano i rapporti contrattuali futuri (sono vincolati dalle norme sulla trasparenza ex art. 115 T.U.)
Quando ancora vigeva la legislazione del ‘36-38 si operò la distinzione tra Statuti pubblici e privati, cercando di affermare l’efficacia erga omnes dei primi. Tale affermazione, tuttavia, risultò insostenibile: non è possibile equiparare gli statuti alle leggi statali.
Il cartello bancario
È un accordo reciproco per l’osservanza di comportamenti con la clientela, soprattutto con riguardo ai tassi d’interesse.
In passato:
- Secondo l’art. 32 lett. b) della legge bancaria, ora abrogato, la Banca d’Italia aveva il potere di limitare i tassi.
- Lo “scartellamento” comportava soltanto un inadempimento contrattuale.
- Il cartello non vincolava i clienti, salvo patto contrario.
Nel 1988 fu approvato un “cartello di autodisciplina” che prevedeva:
- L’obbligo di pubblicità delle condizioni contrattuali
- Un’uniformità di stesura dei conti correnti
- Un unico metodo di calcolo degli interessi
Questa disciplina è stata inglobata dalle “norme per la trasparenza” previste dalla legge n. 154 del ’92, poi trasfusa negli artt. 115 e segg. del T.U.
Le norme bancarie uniformi (NUB, denominate anche “condizioni generali uniformi”)
Sono schemi contrattuali per tipizzare/standardizzare le operazioni e le condizioni bancarie.
- In quanto contrattuali, si rifanno alle “condizioni generali del contratto” previste dall’art. 1341 c.c. Tali condizioni sono, dunque, efficaci nei confronti dei clienti se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe potuto conoscerle usando la normale diligenza.
- A seguito dell’introduzione delle “norme per la trasparenza” occorrerà però la sottoscrizione, non più solo la conoscibilità. Sempre secondo tali norme non hanno effetto (sono annullabili) le clausole vessatorie, salvo patto contrario (sottoscritto con il sistema della “doppia firma”).