Scambi di partecipazioni

L’art.177 del TUIR prevede alcune particolari disposizioni volte a disciplinarono, dal punto di vista fiscale, gli scambi di partecipazioni realizzati tra soggetti residenti mediante permuta o mediante conferimento, in dipendenza dei quali il soggetto che riceve le partecipazioni acquisisce il controllo di diritto nel soggetto le cui partecipazioni gli sono state date in permuta o conferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.177 del TUIR, rientrano nella nozione dì “scambi di partecipazioni” le seguenti operazioni:

  • Permute di partecipazioni con le quali uno dei soggetti indicati nelle lett.a e b dell’art.73 del TUIR acquista o integra una partecipazione di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo azioni proprie;
  • Conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art.2359, co.1, n.1 del codice civile.

Come evidenziato dalla C.M. 320/E/1997, entrambe le operazioni che rientrano nella nozione di “scambi di partecipazioni” sono poste in essere da un soggetto che acquisisce o integra una partecipazione di controllo a fronte dell’attribuzione, ai soci della società partecipata, di una partecipazione al proprio capitale.

Un altro aspetto importante da sottolineare concerne il fatto che, mentre la disciplina in materia di scambi di partecipazioni mediante permuta disegna un regime di perfetta neutralità fiscale dell’operazione, la disciplina prevista in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento, non delinea un regime di neutralità fiscale dell’operazione, bensì un particolare regime di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite.

Scambi mediante permuta

L’operazione di “scambio di partecipazioni mediante permuta”, di cui al co.1 dell’art.177 del TUIR, si struttura nel seguente modo:

  • I soci di A danno a B la partecipazione che posseggono in A,
  • B, previo acquisto di partecipazioni proprie, dà in cambio ai soci di A una partecipazione propria.

L’operazione di permuta viene effettuata in regime di perfetta neutralità fiscale (salvo eventuali conguagli), fermo restando che le partecipazioni scambiate mantengono i rispettivi valori fiscali di carico.

Lo scambio di partecipazioni mediante permuta è un’operazione che si caratterizza per la partecipazione di tre soggetti:

  • La “società scambiata”, ossia la società le cui partecipazioni sono oggetto di scambio con quelle della “società acquirente”;
  • La “società acquirente”, ossia la società che riceve le partecipazioni della società scambiata;
  • I “soci della scambiata”, ossia i soci che effettuano lo scambio di partecipazioni con la società acquirente.

Come chiarito dalla C.M. 320/E/1997:

  • La “società scambiata” deve essere necessariamente una società di capitali residente, sia di tipo azionario che di tipo non azionario;
  • La “società acquirente” deve essere necessariamente una società di capitali residente di tipo azionario poiché, per l’effettuazione dello scambio, è necessario da parte della società acquirente il preventivo acquisto di partecipazioni proprie;
  • I “soci della scambiata” possono avere qualsiasi natura soggettiva (soggetto individuale o collettivo), ivi compresa quella di persone fisiche non imprenditori.

Affinché l’operazione possa configurarsi come “scambio di partecipazioni mediante permuta”, è necessario che la partecipazione della “società scambiata” trasferita alla “società acquirente” dai “soci della scambiata” sia tale da consentire che, per effetto dello scambio, la “società acquirente” acquisti il controllo sulla società scambiata.

Scambi mediante conferimento

L’operazione di “scambio di partecipazioni mediante conferimento”, di cui al co.2 dell’art.177 del TUIR, si struttura come una normale operazione di conferimento:

  • I soci di “A” conferiscono in “B” la partecipazione che posseggono in “A”,
  • “B” aumenta il proprio capitale sociale a fronte del conferimento e attribuisce le nuove azioni o quote emesse ai soci di “A” che hanno effettuato il conferimento;

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa dei soci di “A” che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di “B” ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è un’operazione che si caratterizza per la partecipazione di tre soggetti:

  • La “società scambiata”, ossia la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento nella “società acquirente”,
  • La “società acquirente”, ossia la società cui vengono conferite le partecipazioni della società scambiata;
  • I “soci della scambiata”, ossia i soci che effettuano il conferimento delle partecipazioni.

Si precisa che è possibile avvalersi dello speciale regime fiscale anche nell’ipotesi in cui i soci della scambiata possiedano la partecipazione oggetto del conferimento come soggetti privati, essendo stato sostituito nel co.2 dell’art.177 TUIR il riferimento “al reddito dell’impresa del conferente” in favore del più generico rinvio al “reddito del conferente”.

Affinché l’operazione di scambio possa configurarsi come scambio di partecipazioni mediante conferimento, è necessario che la partecipazione della società scambiata, conferita nella società acquirente dai “soci della scambiata”, sia tale da consentire che, per effetto dello scambio, la “società acquirente” acquisti il controllo sulla società scambiata.