I problemi di valutazione dei crediti

Il rischio di inesigibilità

Il codice afferma (articolo 2426, numero 8) che i crediti devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione. Ciò significa che in sede di redazione di bilancio si devono valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati. L’azienda deve stanziare un fondo svalutazione crediti da portare a diretta rettifica dei crediti a cui si riferisce,nei casi in cui:

  • si siano già manifestate perdite per inesigibilità;
  • si tema che in futuro si verifichino insolvenze;
  • sia per i crediti in portafoglio;
  • sia per i crediti ceduti sui quali esiste ancora la possibilità di un’azione di regresso.

Quindi in base a tale norma:

  • Il fondo svalutazione deve essere unico sia per le perdite già manifestate sia per quelle temute;
  • L’accantonamento a tali fondi deve avvenire nell’esercizio in cui la perdita è prevedibile, anche se verificabile solo in esercizi futuri;
  • Il fondo verrà utilizzato solo nel momento in cui la perdita sarà da ritenersi sicura.

La misura dell’accantonamento può derivare:

  • Da una stima forfetaria (determinata percentuale sulle vendite o sui crediti);
  • Da una proceduta più dettagliata che prevede un analisi su ogni singolo credito.

In entrambi i casi il documento numero 15 segnala l’importanza di tenere un’aggiornata lista di anzianità dei crediti scaduti,in base alla quale le aziende sono solite graduare il rischio di inesigibilità. Il documento numero 15 richiede anche di stanziare dei fondi rischi per le riduzioni dei crediti che probabilmente si verificheranno a seguito di resi, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni. L’accantonamento per rischi di inesigibilità dei crediti va iscritto nella voce B.10.d del Conto Economico se si riferisce a crediti compresi nell’attivo circolante e nella voce D.19.b se riguarda crediti immobilizzati. La perdita su crediti non coperta dal fondo che viene quindi rilevata come costo va inserita:

  • nella voce B.14. se riguarda crediti compresi nell’attivo circolante;
  • nella voce D.19.b se riguarda crediti immobilizzati.

L’eventuale eccedenza del fondo svalutazione che non ha più senso di esistere,va contabilizzata come ricavo nella voce A.5 del Conto Economico.