La valutazione delle partecipazioni

Le partecipazioni sono attività finanziarie possedute dalla società. Le partecipazioni si distinguono in:

  • Partecipazioni in controllate
  • Partecipazioni in collegate
  • Partecipazioni in controllanti
  • Partecipazioni in altre imprese

Le partecipazioni possono considerarsi come immobilizzazioni o come capitale circolante.

LE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Le partecipazioni vengono considerate come immobilizzazioni se la volontà degli amministratori è quella di considerare le partecipazioni come acquisti durevoli, in questo caso le partecipazioni vengono intese come investimenti durevoli e quindi come immobilizzazioni finanziarie, ciò avviene soprattutto con società controllate e collegate. In questo caso le partecipazioni in bilancio saranno inserite nella voce B.III (immobilizzazioni finanziarie). Se le partecipazioni sono partecipazioni immobilizzate queste sono un elemento patrimoniale quindi un investimento durevole con lo scopo di percepire oltre ai vantaggi diretti quali i dividendi anche quelli indiretti quali, collaborazioni relative a più o meno ampie aree di gestione. Per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate bisogna distinguere tra:

  1. Partecipazioni in società ne collegate ne controllate, queste vengono considerate al valore di costo salvo che non ci sia una perdita di valore durevole, se c’è faccio allora la svalutazione. Svalutazione partecipazioni (Dare) a Fondo svalutazione partecipazioni (Avere);
  2. Partecipazioni in società o collegate o controllate, qui per la valutazione delle partecipazioni si pone la questione di scegliere tra il criterio del costo o quello del Patrimonio Netto, tenuto conto che l’articolo 2426 numero 4 permette entrambe le possibilità.

LE PARTECIPAZIONI COME CAPITALE CIRCOLANTE

L’eccezione sta quando si cedono le partecipazioni, supponiamo che il consiglio di amministrazione ritenga non più necessaria la partecipazione nella società e voglia venderla. In questo caso questa la partecipazione sarà posta in bilancio alla voce CIII (capitale circolante), questo viene fatto anche quando la società ritiene di fare un acquisto con l’idea di non tenere per lungo tempo le partecipazioni nel patrimonio aziendale. Per quello che poi riguarda le partecipazioni comprese nell’attivo circolante:

  • Queste devono essere iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzo;
  • Le eventuali svalutazioni delle partecipazioni circolanti devono essere inscritte in Conto Economico nella voce B.19.a e le eventuali rivalutazioni da ripristino nella voce D.18.a.

Se le partecipazioni sono Capitale Circolante, sono azioni destinate ad essere scambiate sul mercato, per la loro valutazione è però necessario capire se queste sono azioni di società quotate o non quotate.

  • Società quotata: esempio ho in portafoglio azioni Fiat con prezzo certo, tuttavia il prezzo può cambiare di molto o di poco allora come prezzo non prendo quello di un giorno ma quello medio di un mese.
  • Società non quotata: considero come prezzo di mercato il prezzo di scambio che ci sarebbe tra due parti adeguatamente informate sull’andamento della società in quel momento.

Se il valore di mercato < valore di costo devo fare una svalutazione e uso il fondo svalutazione partecipazioni. Può anche verificarsi che attività finanziarie della stessa specie siano per una parte considerate immobilizzate e per la quota residua considerate circolante. Può anche verificarsi l’ipotesi in cui le mutuate condizioni gestionali comportino una variazione della qualifica delle attività finanziarie da Immobilizzazioni finanziarie a Capitale Circolante e vice versa.

In ogni caso tale passaggio va motivato nella Nota Integrativa assieme alla descrizione dell’impatto che tale cambiamento ha avuto sulla situazione complessiva di bilancio. Il codice stabilisce poi che: le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal comma 3 articolo 2359 (almeno il 20% se la società partecipata non è quotata in borsa e il 10% se la società partecipata è quotata) si presumono immobilizzazioni ritenendo che l’entità della quota capitale posseduta sia indizio di un investimento durevole.

LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE:IL METODO DEL COSTO

Il metodo del costo può essere adottato solo se l’influenza della partecipante in controllate o collegate è limitata da fattori particolari. Gli amministratori devono comunque motivare in Nota Integrativa il perché dell’adozione del criterio del costo. In ogni caso anche adottando il criterio del costo, deve comunque essere effettuato un confronto in sede di bilancio, a norma dell’articolo 2426:

  • Con il valore derivante dall’applicazione del metodo del Patrimonio Netto (nell’ipotesi in cui la partecipante debba redigere il bilancio consolidato)
  • Con la frazione del Patrimonio Netto derivante dall’ultimo esercizio (qualora la partecipante non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato)

Infatti se il metodo del costo conduce ad un valore > di quello derivante dal metodo del PN se ne deve dare menzione in Nota Integrativa e per il documento numero 20 tale eccedenza è giustificata solo da una sottovalutazione contabile dei beni della partecipata o dall’avviamento, in assenza di questi elementi l’eccedenza del costo non è giustificata ed è necessario per tanto una svalutazione della relativa partecipazione.

In generale sia per le partecipazioni in società quotate sia per le partecipazioni in società non quotate, per individuare il carattere durevole della perdita bisogna verificare se questa è tale da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata, tuttavia il documento dice che: la perdita deve considerarsi durevole se non è dimostrabile che nel breve periodo la partecipata possa coprirla con risultati economici positivi. Il mantenimento del metodo del costo pur in presenza di perdite è permesso,nel caso in cui:

  • La partecipata sia al primo esercizio di attività;
  • E si possa ritenere un immediata redditività nell’esercizio successivo.

Se c’è una perdita durevole bisogna attuare la svalutazione. Qualora però la partecipante ritenga non durevole la perdita e quindi mantenga le partecipazioni al valore di costo, oltre a dover motivare in Nota Integrativa tale comportamento, si avranno dei riflessi contabili solo se non cè l’impegno a coprire le perdite della partecipata. In tal caso si dovrà accantonare un costo (da inserire in Conto Economico nella voce D.19.a.) ad un apposito fondo spese (da inserire in Stato Patrimoniale nella voce B.3 del passivo). Nelle voci E.20 ed E.21, saranno inseriti gli utili e le perdite di cessione di partecipazioni immobilizzate, che assumono natura straordinaria in quanto legati al cambiamento di destinazione economica dei beni. In Nota integrativa devono inoltre essere inserite:

  • gli ammortamenti significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate;
  • le partecipazioni oggetto di cambiamento di destinazione, le relative ragioni e l’influenza sul bilancio dell’adozione di un diverso criterio di valutazione
  • le informazioni su operazioni di aumento del capitale deliberate dalla società partecipata, con descrizione delle modalità, delle decisioni adottate dalla partecipante e delle conseguenze di queste ultime.

IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il metodo del PN deve essere applicato in caso di influenza notevole sulla gestione della partecipata. Tale metodo consiste nel sostituire al valore della partecipazione il patrimonio netto (pro-quota) della partecipata. Fare in modo che il valore della partecipazione corrisponda al Patrimonio Netto della società partecipata significa rivalutare la partecipazione se aumenta il Patrimonio Netto della partecipata in quanto questa ha conseguito degli utili e di conseguenza svalutare la partecipazione se la partecipata ha conseguito perdite. Il documento numero 21 affronta anche la questione dell’abbandono del metodo del Patrimonio Netto ed il conseguente passaggio:

  • Al metodo del costo se la partecipazione permane nelle immobilizzazioni,
  • Al metodo del minore tra costo e valore di mercato se la partecipazione confluisce nel capitale circolante.

Tale abbandono può essere causato da:

  1. Perdita dell’influenza notevole della partecipante sulla partecipata;
  2. Insussistenza della destinazione durevole dell’investimento;
  3. Mutamento dello scopo dell’investimento.

Qualora avvenisse il passaggio (da immobilizzazione a capitale circolante) il documento numero 21 richiede di considerare quale costo il valore del Patrimonio Netto fino a quel momento determinato. Se invece il passaggio fosse quello da metodo del costo a metodo del Patrimonio Netto, il costo della partecipazione è rivalutabile fino a concorrenza con il valore derivante dal nuovo metodo. Solo in una circostanza,pur in presenza dell’applicazione del metodo del Patrimonio Netto è possibile discostare la partecipazione dal valore della corrispondente quota del netto della partecipata, ed è il caso di perdita durevole di valore.

IL CONFRONTO INIZIALE TRA COSTO E PN

L’articolo 2426 numero 4, comma 2,dice che quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto,il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata,può essere iscritto nell’attivo purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa.

Ciò implica che in sede di redazione del bilancio dell’esercizio nel quale è stata acquistata la partecipazione bisogna confrontare il costo con il patrimonio netto per evidenziare l’eventuale differenza. Il documento numero 21 specifica che con tale confronto si deve cercare di distribuire il costo di acquisto ai singoli elementi del capitale della società partecipata. Le attività e le passività emergenti dall’ultimo bilancio della partecipata sono poi oggetto di rettifiche extra – contabili, per poter loro assegnare un valore in linea con il valore corrente alla data di acquisto della partecipazione. In presenza di un costo d’acquisto superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto, i motivi della differenza possono essere ricondotti a:

  • Un avviamento della società partecipata. In tale caso la partecipazione viene mantenuta al costo d’acquisto,senza rilevare distintamente l’avviamento in un conto a se, ma lasciandolo inglobato nel costo della partecipazione. Tale avviamento dovrà poi essere ammortizzato per rettificare l’utile o la perdita della società partecipata.
  • Una perdita, che si ha nel momento in cui si pagano delle partecipazioni ad un prezzo superiore alla quota corrispondente di patrimonio netto. In questo caso in contabilità si dovrà svalutare la partecipazione.

Nel caso in cui la differenza tra costo di acquisto e corrispondente quota del Patrimonio Netto sia negativa, si dovrà ritenere che vi sia:

  • Un avviamento negativo, inteso come aspettative di perdite future;
  • L’esistenza di uno sconto sul prezzo di acquisto.

Nella Nota Integrativa si devono comunque indicare le cause della differenza tra costo di acquisto e valore della corrispondente frazione di capitale netto.

LA CONSIDERAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO DELLA PARTECIPATA

L’aspetto più caratterizzante del metodo del patrimonio netto consiste proprio nel fatto che, il valore della partecipazione dovrà riflettere non solo inizialmente ma anche successivamente le variazioni che subisce il patrimonio netto della partecipata, dipendenti non solo dagli andamenti reddituali ma anche da variazioni esogene (rimborsi di capitale). Il punto più problematico è quello riguardante l’inclusione nel valore della partecipazione del risultato d’esercizio della partecipata.

Per capire quanto deve variare il valore della partecipazione per riflettere il risultato d’esercizio della partecipata, e quindi mantenere la corrispondenza con il valore del patrimonio netto di quest’ultima, non è sufficiente prendere in considerazione solo l’utile (perdita) emergente dal bilancio della partecipata. Ad esso infatti devono essere apportate delle modifiche, che poi consistono in quelle richieste della compilazione del bilancio consolidato. Le modifiche derivano dalle seguenti circostanze:

  1. Mancata applicazione delle norme di legge o dei principi contabili;
  2. Applicazione dei principi contabili uniformi a quelli utilizzati dalla partecipata;
  3. Traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera
  4. Eventi significativi verificatesi tra la data di chiusura dell’esercizio della partecipata e quella della partecipante operazioni intersocietarie;
  5. Conseguenze delle rettifiche extra – contabili operate per confrontare il costo d’acquisto con il corrispondente valore del Patrimonio Netto, in questo senso se era stata operata una rivalutazione degli immobili in sede di confronto iniziale, adesso su quella rivalutazione andrà effettuato un ammortamento, che farà ridurre il risultato d’esercizio della partecipata da considerare per l’applicazione del metodo del Patrimonio Netto.

Seguendo strettamente la regola civilistica, la quota del risultato d’esercizio (rettificato) della partecipata che spetta alla partecipante deve essere inserita nel bilancio della partecipante in una riserva non disponibile,con corrispondente incremento del valore della partecipazione.

LE VARIAZIONI ESOGENE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA

Qualora la partecipata incrementi il proprio patrimonio netto a seguito di variazioni esogene, il valore della partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto dovrà variare di conseguenza sempre in base alla percentuale di possesso. Tale è il caso:

  • Di aumenti di capitale a pagamento,sottoscritti dai soci in proporzione alle percentuali di proprietà;
  • Di percezione di contributi in conto capitale;
  • Di rivalutazioni monetarie;
  • Di rimborsi proporzionali ai soci.

In caso di aumento gratuito di capitale non si avrà nessuna rilevazione in quanto il Patrimonio Netto rimane invariato, mutuando solo la sua composizione interna. Qualora gli aumenti di capitali o i rimborsi riguardino i soci in misura non corrispondente alle pre – esistenti percentuali di proprietà, è evidente che cambierà la percentuale di riferimento per il calcolo della corrispondente quota di patrimonio netto di competenza della partecipante.