I crediti

I crediti rappresentano il diritto a ricevere una determinata somma di denaro ad una determinata scadenza. Nello stato patrimoniale i crediti sono inclusi sia nell’attivo circolante, sia nelle immobilizzazioni. Tra le immobilizzazioni (classe B.III) la voce concernete i crediti distingue al suo interno:

  • Crediti verso imprese collegate
  • Crediti verso imprese controllate -crediti verso imprese controllanti
  • Crediti verso altri

Nel circolante (classe C.II) ci sono:

  • 1 – Crediti verso clienti
  • 2 – Crediti verso imprese controllate
  • 3 – Crediti verso imprese collegate
  • 4 – Crediti verso imprese controllanti
  • 4bis – Crediti tributari
  • 4ter – Imposte anticipate
  • 5 – Crediti verso terzi

Il codice sostiene che

  • I crediti di finanziamento trovano collocazione tra le immobilizzazioni
  • Mentre i crediti commerciali devono essere iscritti nell’attivo circolante
  • La voce crediti verso altri:
    • dei crediti immobilizzati comprende crediti di finanziamento verso le imprese non consociate (ossia delle società controllate,collegate controllanti e quelle sottoposte al controllo delle stesse controllanti)
    • dell’attivo circolante include crediti scaturenti da vari motivi (incasso dividendi, crediti verso l’erario, crediti verso dipendenti, verso istituti previdenziali eccetera).
  • In base all’origine del credito cambia anche il momento nel quale iscrivere il credito,come affermato dal documento numero 15 dell’OIC, dedicato ai crediti:
    • i crediti derivanti dai ricavi di vendita sono iscrivibili se sono maturati i ricavi stessi, cioè quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto:
      • per le vendite dei beni mobili tale scambio si realizza con il passaggio del titolo di proprietà, fatto coincidere per semplicità con il momento di spedizione del bene
      • per le vendite di immobili il momento rilevante è la stipula del contratto di compravendita (i crediti relativi ai servizi sono iscritti in contabilità quando la prestazione è stata effettuata
    • i crediti diversi da quelli di natura commerciale sono da rilevare quando sorge giuridicamente l’obbligazione dei terzi verso la controparte.

I fondi accoglienti le svalutazioni dei crediti per inesigibilità, resi sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica nelle corrispondenti voci dell’attivo. Se il credito non esiste più in bilancio o se la rettifica comporta il pagamento di somme i fondi i questione devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B. Il documento numero 15 impone di non compensare crediti e debiti verso uno stesso soggetto a meno che non sia consentito giuridicamente.