La costituzione della S.r.l.

La costituzione della S.r.l., disciplinata dall’art.2463 c.c., fa riferimento solo in parte al dettato della costituzione delle S.p.A. In particolare, l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve contenere le seguenti minime indicazioni:

  • il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di tutti i soci, ovvero la denominazione, lo Stato di costituzione e la sede sociale se trattasi di una società;
  • la denominazione da attribuire alla società costituenda, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il solo comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie, senza più indicare, come prima, l’indirizzo complesso di via e numero civico;
  • l’oggetto sociale, costituito dalla/dalle attività che i soci intendono svolgere, nel rispetto di quanto disciplinato per le S.p.A. La S.r.l. non può svolgere attività bancaria, assicurativa, intermediazione mobiliare e di gestione collettiva del risparmio, locazione finanziaria;
  • l’ammontare del capitale sottoscritto, che non può essere inferiore a 10.000,00 €, e di quello versato;
  • i conferimenti posti a carico di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai debiti conferiti in natura;
  • la quota di partecipazione di ciascun socio;
  • le norme relative al funzionamento della società, con particolare indicazione di quelle concernenti la distribuzione delle competenze per l’amministrazione e per la rappresentanza, potendosi anche fare riferimento ad alcune regole proprie delle società di persone;
  • le generalità complete delle persone a cui viene affidata l’amministrazione e delle persone ovvero società a cui viene affidato l’eventuale controllo contabile;
  • l’importo globale, almeno approssimativo, della spese sostenute per la costituzione poste a carico della società.

Rispetto al previgente contenuto minimo, non è più obbligatorio indicare la durata della società, riconoscendo, in tal modo, la possibilità di società a tempo indeterminato.

La società può essere costituita:

  1. con contratto, nel caso di una pluralità di soci;
  2. con atto unilaterale, prevedendo, in tal modo, l’intervento di un unico socio.

L’atto societario, differentemente da quanto stabilito per la S.p.A., può essere sottoscritto solo in forma simultanea, non essendo prevista la pubblica sottoscrizione.