Il divieto di concorrenza

In base all’art.2301 c.c. i soci della società in nome collettivo hanno l’obbligo legale di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società di cui appartiene, né partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile in una società avente a oggetto l’esercizio di una attività concorrente con la prima.

I soci possono, comunque, acconsentire all’esercizio di un’attività concorrente da parte di un socio oppure si presume che l’abbiano fatto, se ne erano a conoscenza e non sono intervenuti per impedirlo. Il socio che contravviene a tale divieto può essere soggetto al risarcimento dei danni e all’esclusione dalla società secondo quanto stabilito dall’art.2286 c.c.

La ragione di tale divieto risiede nell’esigenza di impedire che il socio si avvalga delle notizie e delle conoscenze acquisite all’interno della società per trarne, come imprenditore ovvero come co – imprenditore concorrente, profitto personale, con possibilità di danno per la società.