Amministrazione

Vigono le norme dettate per la società semplice, salvo quanto segue:

  1. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi, se non vengono iscritte presso il registro delle imprese (o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza);
  2. Gli amministratori con rappresentanza sociale hanno l’obbligo di depositare le loro firme presso l’ufficio del registro delle imprese; l’autenticazione della firma autografa deve essere effettuata da un notaio;
  3. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti per gli imprenditori commerciali;
  4. Le violazioni dei doveri accollati agli amministratori sono soggette a sanzioni penali.