La società in accomandita semplice irregolare

L’art.2317 c.c. prevede l’ipotesi di mancata registrazione della società presso il registro delle imprese disciplinando, in tal modo, la fattispecie della società in accomandita semplice irregolare. Malgrado la mancata registrazione, restano immutate le responsabilità dei soci accomandanti e quelle dei soci accomandatari, per cui i primi rispondono sempre limitatamente alla quota conferita, a meno che non abbia partecipato alle operazioni sociali.

La mancata registrazione, quindi non comporta la nullità del contratto sociale, avendo sempre validità il divieto di immistione per i soci accomandanti, ma con forza più pregnante in quanto a carattere assoluto, infatti nemmeno una procura speciale per singoli affari esonera l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Per il resto valgono le stesse disposizioni della S.n.c. irregolare, vale a dire:

  1. I creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e su di essi incombe l’onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi, art.2268. ciò viene meno il beneficio di escussione, art.2304;
  2. I creditori particolari del socio possono chiedere in tempo la liquidazione della quota del loro debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli art.2270. questa possibilità è preclusa quando la società è regolare, art.2307;
  3. Ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio, art.2297, co.2 c.c.

L’art.2317 c.c., al co.1, fa un esplicito richiamo alla disciplina dettata per la s.n.c. irregolare modificata solo dall’esistenza dei due tipi di soci aventi responsabilità diverse.

Le società S.a.s. irregolari non sono ammesse al concordato preventivo o all’amministrazione controllata.