Amministrazione

L’amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari. La nomina e la revoca degli amministratori, che non sono stati designati nell’atto costitutivo, devono avvenire con il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (salvo diversa indicazione dell’atto costitutivo).

I soci accomandanti assumono responsabilità illimitata e solidale verso i terzi solo se hanno fatto includere i loro nomi nella ragione sociale o se hanno trattato affari senza procura. Possono, tuttavia, prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti d’ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.

L’amministratore può essere revocato per giusta causa.

La prescrizione del diritto di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori resta sospesa tra la società e i suoi amministratori finché questi sono in carica. Il principio è stato introdotto dalla Corte costituzionale con sentenza n.322/98 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2941, n.7 c.c. nella parte in cui non è prevista tale sospensione.