Nozioni generali

L’associazione in partecipazione, regolata dagli art.2549 e seguenti del c.c., con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L’apporto dell’associato può essere di qualsiasi natura, purché determinato, suscettibile di valutazione economica e strumentale al conseguimento degli obiettivi dell’impresa o dell’affare. Esso può consistere in somme di denaro, beni mobili o immobili, crediti, prestazioni di lavoro non subordinato sia manuale che intellettuale.

Se l’apporto è in denaro l’associato ha la qualità di capitalista e la partecipazione è detta finanziaria. Si possono, pertanto, avere:

  1. Partecipazione di capitalista all’intero commercio di una impresa;
  2. Partecipazione di capitalista all’esito di uno o più affari dell’impresa.

L’associante accorda di solito al capitalista una partecipazione agli utili e un interesse sulle somme versate.

La partecipazione all’intera gestione permette all’associato di finanziare l’esercizio di un’impresa creando un rapporto economico che si avvicina a quello dell’accomandante nelle società in accomandita, poiché, come quest’ultimo, anche l’associato è interessato alle sorti dell’impresa al cui rischio è in parte soggetto.

La partecipazione del capitalista al risultato netto di un’impresa può essere attuata quando:

  • L’associante debba far fronte a una pesante situazione finanziaria, oppure intenda ampliare la sua attività e non ne abbia i mezzi, né gli sia possibile reperirli nelle forme del mutuo o del credito bancario, per difetto di quelle garanzie che usualmente devono assistere tali operazioni. Ovviamente l’associato dovrà avere piena fiducia nell’associante e sapere esercitare un efficace controllo sullo svolgimento della gestione;
  • Date particolari circostanze, l’associante consideri la partecipazione del capitalista meno onerosa di altre strutture di finanziamento;
  • L’associato ritenga la partecipazione più lucrosa di altri tipi d’investimento dei suoi capitali;
  • L’associato non voglia prendere parte pubblicamente a una certa impresa;
  • La breve durata dell’associazione sconsigli la costituzione di una società.

Con la partecipazione ai profitti di uno o più affari, il capitalista accorda all’impresa un credito di funzionamento.

Questa seconda forma di associazione si riscontra, ad esempio, quando l’associante intende concorrere a un appalto o speculare su merci, su titoli, eccetera e, per ottenere il capitale liquido di cui ha bisogno, non può o non vuole ricorrere a una banca.

Non raramente la partecipazione si attua anche quando l’azienda è provvista dei necessari mezzi finanziari, ma non intende accollarsi tutti i rischi dell’operazione o vuole procurarsi, con il capitalista, un abile collaboratore.