L’insegna

L’insegna è il segno distintivo disciplinato dall’art.2568 c.c., il quale, a sua volta, rimanda tutta la disciplina alle disposizioni dell’art.2564, comma 1.

L’insegna è il segno distintivo dei locali in cui viene svolta l’attività d’impresa. La sua funzione è quella di creare un collegamento tra la clientela e il luogo scelto dall’imprenditore per lo svolgimento dell’impresa. L’insegna deve considerare i medesimi principi dettati relativamente alla ditta: la liceità, la novità, l’originalità e la verità. Essa può essere di carattere nominativo ovvero riprodurre un’immagine.

Ai fini del rispetto del principio della novità, l’insegna, qualora fosse uguale o solo simile da fare potenzialmente confondere la clientela, in base all’art.2568 c.c., dovrebbe essere integrata o modificata in modo da eliminare i segni similari.

Elemento fondamentale per la determinazione del requisito della novità è il momento del reale utilizzo dell’insegna, in tal modo chi ha adottato per primo quella determinata insegna è tutelato e può pretendere l’applicazione dell’art.2568 c.c.

La disciplina del trasferimento dell’insegna, non essendo espressamente prevista, subisce l’influenza di numerose scuole di pensiero da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza.

La giurisprudenza è orientata, in buona parte, all’automatico trasferimento dell’insegna unitamente a quello dell’azienda anche senza il consenso dell’alienante. Parte della dottrina, invece, ritiene che il trasferimento dell’insegna debba avvenire unitamente all’azienda, ma che sia necessario il consenso espresso dell’alienante. Infine, altra parte della dottrina è propensa al trasferimento dell’insegna in modo autonomo, indipendentemente dall’avvenuto trasferimento dell’azienda.

Ne consegue che deve ritenersi lecita anche la licenza non esclusiva ed il conseguente co-uso della stessa insegna da parte di più imprenditori, come nel caso del franchising.