L’imprenditore

Il concetto di imprenditore è, prima ancora che un concetto giuridico, un concetto economico, individuante uno dei vari soggetti che, nell’ambito della comunità, concorrono all’organizzazione della produzione e conseguentemente alla distribuzione della ricchezza.

Per la scienza economica, l’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi: egli è, dunque, l’intermediario tra quanti offrono capitale e lavoro (capitalisti e lavoratori) e quanti domandano beni o servizi (consumatori).

Due elementi fondamentali caratterizzano l’imprenditore:

  1. L’iniziativa: cioè il potere di organizzare l’impresa, di indirizzare l’attività decidendone la politica economica e di dirigere la produzione;
  2. Il rischio economico: cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell’impresa. Il compenso di tale rischio costituisce il profitto imprenditoriale ed è rappresentato dal “plusvalore” fra ricavi e costi di produzione.

La figura dell’imprenditore viene definita dall’art.2082 del c.c.; esso definisce l’imprenditore come “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Il legislatore non prende in considerazione il concetto d’impresa, ma basandosi sull’art.2082 c.c. l’impresa non può considerarsi né soggetto né oggetto di diritti bensì unicamente un’attività di organizzazione dei fattori produttivi.

Tale concetto si richiama alla nozione economica d’imprenditore, che non coincide con la nozione giuridica.

Dalla definizione d’imprenditore dettata dall’art.2082 c.c. si evincono i caratteri dell’imprenditore imprenditoriale:

  1. Esercita un’attività economica. Il concetto di attività economica si riferisce a una serie di atti che conducono al raggiungimento di un medesimo scopo avendo una diretta propensione alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Non può essere giudicata “economica” l’attività di mero godimento, come l’amministrazione di un patrimonio da parte del titolare di esso.
  2. Esercita l’attività economica professionalmente. S’individua nello svolgimento abituale dell’attività economica e nel carattere continuativo dell’esercizio della stessa attività (professionalità). Non occorre, però, che l’attività sia ininterrotta, come le attività stagionali che danno luogo all’impresa.
  3. Esercita l’attività economica in modo organizzato. L’organizzazione, vista come la coordinazione di fattori, capitali e lavoro, ordinati dall’imprenditore, assumono la configurazione di un quadro in cui ogni elemento svolge la propria funzione. L’attività organizzativa è considerata nel suo aspetto dinamico e funzionale: è organizzata quell’attività che è svolta con l’ausilio di più soggetti mediante l’utilizzazione di strumenti meccanici o fattori produttivi.
  4. È dibattuto se l’attività esercitata debba prefiggersi uno scopo di lucro, oppure, come nelle società cooperative e nelle imprese pubbliche, in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell’impresa. Ciò che è essenziale, è l’obiettivo dell’economicità della gestione dell’impresa.
  5. Attività esercitata in nome proprio (spendita del nome). Essenziale è che l’imprenditore eserciti l’impresa in nome proprio, sopportandone il relativo rischio economico o imprenditoriale. È il requisito della spendita del nome il criterio in base al quale s’identifica la figura dell’imprenditore.
  6. Esclusione dei liberi professionisti e degli artisti dal novero degli imprenditori. Tanto i liberi professionisti quanto gli artisti e gli inventori non possono considerarsi imprenditori sebbene la loro attività consista nella produzione o nello scambio di beni o servizi, esercitata a volte anche mediante una stabile organizzazione di persone e mezzi.

Questa nozione generale d’imprenditore fissa i requisiti minimi affinché un soggetto possa essere sottoposto alla disciplina prevista per l’impresa e per l’imprenditore. Infatti, in forma della qualità giuridica (o status) d’imprenditore, quest’ultimo è assoggettato ad uno speciale regime giuridico che incide direttamente sui rapporti che a lui fanno capo. Da tale “status” il nostro ordinamento positivo fa derivare particolari diritti, doveri e responsabilità, riferiti specificamente ed esclusivamente alla persona (fisica e giuridica) di chi esercita un’attività imprenditoriale.

L’imprenditore, in particolare:

  • Ha la direzione dell’impresa e ne assume la titolarità ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori che dipendono da lui (art.2086 c.c.);
  • Ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, adottando tutte le misura atte a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale (art.2087 c.c.);
  • A garantire coloro che, per ragioni economiche, entrano in rapporto con lui, è sottoposto ad un regime pubblicistico di particolare rigore (scritture contabili, obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese).